Il Portale delle Associazioni

Consulenza per aprire e gestire Associazioni ed Enti No Profit
a cura dell'avvocato Nicola Ferrante

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Rapporti tra SIAE e Associazioni, Onlus e Associazioni Sportive

Molto spesso le associazioni culturali, pro loco, associazioni sportive, onlus non sono a conoscenza della normativa che riguarda la tutela dei diritti d'autore, anche in relazione allo svolgimento di manifestazioni, spettacoli, ed in generale di eventi pubblici anche a pagamento. Ci riferiamo in particolar modo dei rapporti tra gli enti no profit e la SIAE (Società Italiana Autori ed Editori).

La legge italiana tutela le opere dell’ingegno di carattere creativo, che appartengano alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all’architettura, al teatro, al cinema. La tutela consiste in una serie di diritti esclusivi di utilizzazione economica dell'opera (diritti patrimoniali dell'autore) e di diritti morali a tutela della personalità dell'autore, che nel loro complesso costituiscono il "diritto d'autore".

La funzione della SIAE consiste nell’attività di intermediazione per la gestione dei diritti d’autore. La SIAE concede, quindi, le autorizzazioni per l’utilizzazione delle opere protette, riscuote i compensi per diritto d’autore e ripartisce i proventi che ne derivano. 

In particolare, possiamo elencare determinati casi in cui un'associazione, un'associazione sportiva, una pro loco o un qualsiasi altro ente associativo, deve provvedere a prendere contatti con la SIAE e corrispondere dei corrispettivi erariali o somme per il pagamento dei diritti d'autore:

  • manifestazioni sportive pubbliche svolte da associazioni sportive dilettantistiche, in cui il pubblico per assistere paga un biglietto d'ingresso o un abbonamento;
  • manifestazioni pubbliche svolte da pro loco o associazioni culturali, in cui il pubblico per assistere o partecipare paga un biglietto d'ingresso o un abbonamento;
  • associazioni di qualsiasi genere che organizzano attività di spettacolo o di intrattenimento musicale (imposta sugli spettacoli);
  • quando viene diffusa musica o video presso i locali dell’associazione (come ad esempio le palestre sportive).

In tali casi sarà opportuno prendere contatti con l'ufficio della SIAE di riferimento nella propria zona o richiedere l'assistenza di un professionista che si occupi di tutte le pratiche necessarie.

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