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Consulenza per la redazione di contratti di abbonamento

Il contratto di abbonamento (o contratto di somministrazione), è il contratto con il quale una parte (fornitore) si obbliga, verso corrispettivo di un prezzo, a eseguire, a favore dell'altra (somministrato), prestazioni periodiche o continuative di cose o servizi.

Ci può essere somministrazione d'uso, per cui le cose fornite vanno restituite al termine dell'utilizzo, o somministrazione di consumo, per cui le cose fornite passano di proprietà del somministrato.

Qualora non sia pattuita l'entità della somministrazione ( come nelle forniture di acqua, gas, elettricità ecc...) s'intende pattuita quella corrispondente al normale fabbisogno della parte. Se le parti hanno stabilito soltanto il limite massimo e quello minimo, spetta l'avente diritto alla somministrazione di stabilire, entro i limiti suddetti, il quantitativo dovuto.

E' inoltre valida la somministrazione a piacere o a richiesta, ove il somministrato ha la facoltà discrezionale di chiedere o meno, nel corso dell'esecuzione del contratto, la fornitura.

Nelle somministrazioni a carattere periodico (abbonamento giornali o riviste), il prezzo deve essere corrisposto all'atto o alla scadenza delle singole prestazioni e in proporzione di ciascuna di esse.

Nelle somministrazioni a carattere continuativo (fornitura di acqua, luce, gas), il prezzo è pagato secondo scadenze d'uso.

In caso di inadempimento di una delle parti relativo a singole prestazioni (mancato pagamento del prezzo o mancata esecuzione della fornitura ), l'altra può chiedere la risoluzione del contratto, se l'inadempimento ha notevole importanza ed è tale da diminuire la fiducia delle parti nell'esattezza dei successivi adempimenti.

E' comunque lasciata alle parti la facoltà di decidere l'inserimento di clausole che prevedano la risoluzione automatica del contratto in mancanza di del pagamento anche di una sola rata.

Nel contratto di abbonamento, se la parte che ha diritto alla fornitura è inadempiente ( cioè non paga il prezzo), ma l'inadempimento è di lieve entità, il fornitore non può sospendere l'esecuzione del contratto senza dare congruo preavviso.

Comunque, se il contratto è a carattere continuativo o periodico, le prestazioni eseguite prima della risoluzione del contratto sono comunque valide.

Nel contratto è possibile stabilire un patto di preferenza, secondo cui l'avente diritto alla somministrazione si obbliga a dare la preferenza al fornitore nella stipulazione di un successivo contratto avente le stesse caratteristiche. In tal caso l'avente diritto alla somministrazione dovrà comunicare al fornitore le condizioni propostegli dai terzi, e quest'ultimo dovrà dichiarare se intende valersi del patto di preferenza e offrire il contratto alle stesse o migliori condizioni.

La durata dell'obbligo di preferenza a carico dell'avente diritto alla somministrazione non può essere superiore a 5 anni.

Se nel contratto di abbonamento è pattuita la clausola di esclusiva a favore del fornitore, l'altra parte non può ricevere da terzi prestazione della stessa natura nè, salvo patto contrario, può provvedere con mezzi propri alla fornitura oggetto del contratto.

Se invece la clausola di esclusiva è stabilita a favore dell'avente diritto alla somministrazione, il fornitore non può compiere verso terzi, nella zona per cui l'esclusiva è concessa e per la durata del contratto, prestazioni della stessa natura di quelle oggetto del contratto.

Nel contratto di abbonamento, se la durata della somministrazione non è stabilita, ciascuna delle parti può recedere dal contratto, dandone preavviso con un termine congruo.

In questa sezione trovate anche gli articoli su: il contratto di venditavendita mobiliare e immobiliarevendita a rate concessione di venditaabbonamento

avv. Nicola Ferrante

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