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Adempimento e Inadempimento

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Nell'adempiere i doveri o le prestazioni che derivano dal contratto (in termine giuridico le obbligazioni del contratto), le parti devono usare la diligenza del buon padre di famiglia, cioè la media diligenza.

Notiamo che nei contratti le parti sono contemporaneamente debitore e creditore per le loro reciproche obbligazioni. Ad esempio nel contratto di vendita, chi vende è creditore del corrispettivo pattuito, ma debitore dell'altra parte per la consegna della cosa venduta.

L'obbligazione può essere adempiuta anche da un terzo, se l'altra parte non ha interesse a ricevere la prestazione dalla parte personalmente (come nel caso di prestazioni non professionali o che non richiedono particolari doti tecniche).

La parte creditrice può sempre rifiutare un adempimento parziale delle obbligazioni previste nel contratto.

Inoltre, il debitore non può mai liberarsi dal suo obbligo eseguendo una prestazione diversa da quella prevista nel contratto, a meno che il creditore non dia il suo consenso.

Solitamente il luogo in cui le parti devono adempiere alle prestazione è stabilito dal contratto. Nel caso contrario si seguono questi principi:

- l'obbligazione di consegnare una cosa determinata si adempie nel luogo in cui la cosa si trova;

- l'obbligazione di pagare una somma di denaro si adempie presso il domicilio del creditore;

- in tutti gli altri casi la prestazione va adempiuta presso il domicilio del debitore.

Solitamente per l'adempimento degli obblighi derivanti dal contratto è fissato un termine, che si presume sempre a favore del debitore. Questo vuol dire che il creditore non può mai pretendere la prestazione prima della scadenza del termine, mentre il debitore può eseguirla prima.

La prestazione o il pagamento deve essere fatta al debitore o ad un suo rappresentante o autorizzato. Il pagamento o la prestazione fatta a terze persone che non sono autorizzate a riceverle non libera il debitore, a meno che il creditore non accetti la prestazione eseguita, o che la stessa vada comunque a suo beneficio.

Comunque, il debitore che esegue il pagamento nelle mani di chi appare legittimato a riceverlo in base a circostanze univoche, ha assolto il suo dovere se prova di essere stato in buona fede.

Chi adempie alla sua obbligazione ha sempre diritto ad una quietanza che attesti l'avvenuto adempimento del contratto.

L'inadempimento del contratto è invece la mancata, ritardata o inesatta esecuzione degli obblighi derivanti dal contratto da parte di uno di due contraenti.

Ad esempio, nel contratto di vendita, inadempiente è il compratore se non paga il prezzo pattuito (o paga in ritardo), o il venditore se non consegna la cosa venduta al compratore.

Chi è inadempiente deve sempre risarcire il danno subito dall'altra parte, a meno che non provi che l'inadempimento è dovuto ad impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile. Con tale previsione si intende i casi di forza maggiore o caso fortuito, cioè quando è oggettivamente impossibile per una parte adempiere al contratto per cause estranee alla sua volontà (ad esempio, un terremoto o un incidente che distrugga la cosa da consegnare).

Il risarcimento del danno deve comprendere sia la perdita immediata subita dal creditore, sia il mancato guadagno ( cioè la perdita dell'aspettativa di profitto).

Prima di considerare il debitore totalmente inadempiente, l'altra parte deve metterlo in mora, cioè inviargli un intimazione ad adempiere entro un dato termine, solitamente non meno di 15 giorni. Tale intimazione non è necessaria quando il debitore ha dichiarato per iscritto di non voler adempiere e quando è scaduto il termine ad adempiere, se la prestazione doveva essere eseguita al domicilio del creditore (come il pagamento di somme di denaro).

Comunque, se l'inadempimento è dovuto in parte anche ad una responsabilità del creditore, il risarcimento del danno sarà diminuito proporzionalmente.

In questa sezione potete trovare anche articolo su: il contratto e i suoi requisiti, l'esecuzione del contrattonullità e annullabilitàadempimento e inadempimentorisoluzione del contratto.

avv. Nicola Ferrante

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