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Consulenza legale redazione e gestione contratti consumatore

Il credito al consumo consiste nel concedere un credito sotto forma di dilazione del pagamento, di finanziamento o di altra facilitazione finanziaria a favore di una persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale per l’acquisto di un bene di consumo. Questo meccanismo di pagamento del prezzo di un bene tramite finanziamento avvantaggia sia il consumatore, il quale viene posto in condizione di acquistare un bene che altrimenti dovrebbe rinunciare a comprare o posticiparne l’acquisto, sia il venditore che potrà vendere più agevolmente la merce. Su questa materia il Codice del Consumo rinvia integralmente agli articoli 121 e seguenti del Testo Unico Bancario da cui si evince che, da un lato il beneficiario del finanziamento è esclusivamente il consumatore, dall’altro l’esercizio del credito è riservato alle Banche e agli intermediari finanziari.

L’elemento saliente di questa tipologia negoziale è la non professionalità dell’utente del credito: il consumatore conseguirà  beni o servizi, utilizzando quelle agevolazioni  che danno la possibilità di procedere all’acquisto per mezzo del capitale messo  a disposizione del terzo finanziatore, al quale il fruitore dovrà poi restituire le somme da questi anticipate al fornitore, maggiorate del costo della prestazione, computato nel Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG). Il TAEG è il costo del finanziamento ovvero il costo totale del credito a carico del consumatore espresso in una percentuale annua del credito concesso. Gli articoli del T.U.B. stabiliscono che il TAEG deve essere indicato, con il relativo periodo di validità, in ogni messaggio promozionale in cui viene offerto credito al consumo: qualora il TAEG pubblicizzato non corrisponda a quello effettivamente applicato, il consumatore potrà invocare l'applicazione dell'articolo 1339 c.c. e conseguentemente richiedere l'applicazione del tasso più favorevole.

Inoltre la normativa prevede una serie di obblighi precontrattuali di comunicazione degli elementi fondamentali dell’operazione creditizia, al fine di far conoscere al consumatore tutti gli elementi utili nell'ottica della valutazione dell'operazione finanziaria. In questa prospettiva, merita particolare menzione la prescrizione della forma scritta ad substantiam del contratto di credito al consumo: la sanzione in caso di inosservanza, infatti, è la nullità del contratto, che può essere rilevata solo da parte del consumatore. L'articolo 118 T.U.B. , impone di comunicare al cliente tutte le variazioni unilaterali  in peggio che il finanziatore intende apportare alle condizioni del contratto, laddove tale facoltà sia prevista da un'apposita clausola. Invero, la legge n. 52/1992 ha attribuito al soggetto finanziatore la facoltà, per i contratti di credito al consumo, di modificare il TAEG durante il rapporto contrattuale, ma la stessa norma prevede che tale facoltà debba essere prevista in una clausola specifica debitamente sottoscritta dal cliente. Inoltre, il solo consumatore può adempiere in via anticipata o recedere dal contratto, senza alcuna penalità e senza possibilità di patto contrario: qualora il consumatore provveda all'adempimento anticipato ha diritto ad un'equa riduzione del costo complessivo del credito, secondo le modalità stabilite dal CICR. Nonostante non vi sia un'esplicita previsione in tal senso si può ragionevolmente affermare che, alla luce dei principi generali, la sanzione per le clausole difformi sia la nullità, con conseguente attribuzione al consumatore della facoltà di adempiere anticipatamente o di recedere dal contratto.

Per quanto riguarda i contatti telefonici e i relativi disservizi, la Legge quadro che regolamenta i rapporti tra gestori telefonici ed utenti è la Legge n. 249/1997 che, tra l'altro, ha provveduto all'istituzione del Garante delle Comunicazioni (c.d. Authority) le cui delibere stanno incidendo in modo radicale nella formazione di un vero e proprio codice di regolamentazione dei servizi telefonici e di tutela del consumatore. Nella casistica ricorre frequentemente l'illegittima e non autorizzata attivazione da parte del gestore telefonico di servizi mai richiesti dal cliente: questa fattispecie dovrebbe essere sempre meno frequente, atteso che con la Delibera n. 664/06/Cons, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha introdotto pesanti sanzioni a carico dei gestori telefonici e le sentenze dei giudici di merito hanno spesso dichiarato nulli tutti quei contratti relativi a servizi telefonici non richiesti ed hanno condannato la compagnia telefonica a rimborsare all'utente quanto illegittimamente addebitato, oltre le spese legali del giudizio e in alcuni casi riconoscendo il diritto al risarcimento del danno esistenziale. In ordine all'annoso problema della sospensione illegittima della linea telefonica per  mancato pagamento delle fatture, l'Autorità per la garanzia delle comunicazioni con la stessa delibera numero 664/06/Cons ha chiarito una volta per tutte un principio generale valido nelle relazioni utente-compagnia telefonica, secondo cui, se il consumatore paga parzialmente la fattura, contestandone la parte residua, all'operatore telefonico è vietato procedere alla sospensione della linea fino a quando il reclamo non venga deciso sia in uscita che in entrata, pena la condanna al ristoro degli eventuali danni subiti dal consumatore, oltre alla pesante multa prevista dall'Authority. Anche il ritardo nella riattivazione di una linea telefonica sospesa in forma legittima configura violazione delle condizioni generali del contratto e può dare esito all'obbligo di risarcimento del danno da parte della società telefonica.

Altro nuovo diffuso danno nella categoria dei danni non patrimoniali del consumatore è quello c.d. “da vacanza rovinata”, ovvero quella lesione di un bene immateriale che consiste nel diritto di ciascuno ad avere una pausa di relax dalla routine e dallo stress quotidiani. Il danno da vacanza rovinata riceve il suo primo riconoscimento giuridico con l'art. 13 della Convenzione Internazionale relativa al contratto di viaggio, firmata a Bruxelles nel 1970 e ratificata in Italia con la Legge n. 1084/1977 dalla quale si deduceva che l'obbligo risarcitorio a carico dell'organizzatore turistico rientrasse in quello relativo ai danni non patrimoniali.  In seguito è entrato in vigore il Decreto Legislativo n. 111 /1995 con cui il legislatore interno ha recepito la direttiva comunitaria relativa ai viaggi, alle vacanze e ai circuiti "all inclusive". Il Codice del Consumo dedica alcune disposizioni alla procedura di reclamo e al regime delle prescrizioni dei diritti del consumatore\turista: se la contestazione avviene nel corso del viaggio, l'organizzatore del viaggio ha l'obbligo di porre rimedio alla situazione critica rilevata e il viaggiatore è obbligato a collaborare con l'organizzatore dell'attività per ridurre il danno. Se la contestazione avviene quando il turista è rientrato nella località di partenza, poiché egli ritiene di aver subito un pregiudizio ovvero non ritiene di aver ricevuto un servizio corrispondente a quanto pattuito e acquistato, deve formulare un'espressa contestazione al tour operator ed al venditore del viaggio, formulando, se lo ritiene opportuno, la propria richiesta risarcitoria. Questo reclamo deve essere presentato entro il termine di 10 giorni che la più recente giurisprudenza di merito tende a considerare non perentorio; il termine di prescrizione per i danni alla persona è di 18 o 12 mesi nel caso di danno provocato dall'inadempimento di prestazioni di trasporto comprese nel pacchetto turistico, in ogni caso il giorno da cui inizia decorre la prescrizione è il momento in cui il turista rientra nella località di partenza.

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