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Il settore della mobilità ha sperimentato delle profonde trasformazioni che hanno interessato progressivamente l'esperienza giuridica per la crescente diffusione di nuovi schemi contrattuali. Infatti, è ormai radicata la tendenza da parte dei privati, ed ancor più delle imprese, ad elaborare soluzioni contrattuali alternative alla vendita di autoveicoli, finalizzati ad agevolare trasferimenti di persone da un luogo ad un altro, senza utilizzare capitali nell'immediato e fruendo di una serie di vantaggi di natura anche fiscale.

La tendenziale novità dei contratti utilizzati per lo svolgimento dei nuovi servizi di mobilità finisce per risolversi nel frequente ricorso a contratti atipici e quindi per richiamare il problema della qualificazione giuridica. È utile sottolineare che le varie figure atipiche trovano un punto importante di riferimento nello schema del noleggio, in particolare nel noleggio a lungo termine, che a sua volta racchiude elementi riferibili ai contratti di locazione, trasporto e d'appalto di servizi.

In primis l'ipotesi contrattuale più significativa è la locazione finanziaria (leasing) che rappresenta una soluzione estremamente diffusa, consentendo l'acquisto del veicolo a fronte del pagamento di un canone mensile, unitamente alla possibilità di riscatto come opzione finale del contratto. Il concedente, su indicazione dell'utilizzatore, acquista dal fornitore un bene, al fine di cederlo in godimento all'utilizzatore per un determinato periodo di tempo. Quest'ultimo avrà  la possibilità, alla scadenza del contratto, di restituire il bene, rinnovarne l'utilizzo condizioni più favorevoli, ovvero di acquistarlo a fronte del pagamento di un ulteriore modico corrispettivo.

Accanto al leasing tradizionale, si sono progressivamente evolute forme ibride di acquisto/finanziamento degli autoveicoli riferibili più direttamente ad esigenze di espansione aziendale e afferenti ai rapporti fra imprese. Nell'ambito di questo settore si annoverano in particolare il full leasing e il fleet management, connessi alla significativa tendenza del decentramento delle attività non peculiari dell'azienda ad organizzazioni esterne specializzate, secondo la nota logica dell'outsourcing.

Il full leasing consiste nell’affidare ad una società esterna la gestione e i costi del parco veicoli (immatricolazione, messa su strada, manutenzione e riparazioni, soccorso stradale, coperutra assicurativa e tassa di proprietà); in tal modo l’azienda utilizzatrice beneficia di auto in leasing decentrando le incombenze ad un’azienda specializzata. A titolo di corrispettivo erogherà un canone mensile predeterminato che si aggiunge a quello del leasing finanziario.

Il fleet management, invece, rappresenta una forma di outsourcing parziale, sovente fase intermedia per passare al c.d. noleggio a lungo termine in cui le auto sono di proprietà dell’azienda ma oneri e costi di gestione vengono assunti da una società specializzata di noleggio. L’administrative fleet management opera una terziarizzazione completa delle attività amministrative e di gestione operativa della flotta aziendale con lo scopo di far ottenere all’azienda un risparmio sul budget aziendale per cui il fleetmanager sarà remunerato in funzione dei risultati raggiunti.

Il noleggio a lungo termine, alla stregua del leasing, rappresenta uno strumento contrattuale alternativo alla vendita di autoveicolo ed idoneo ad assicurare al noleggiatore la disponibilità del bene  e una serie di servizi connessi al godimento dello stesso. Il fruitore del bene (azienda, professionista o persino privato) sceglie una o più autovetture che vengono acquistate direttamente dal gestore dalla casa produttrice e da quest’ultimo immatricolate, assicurate e rese idonee all’uso; il cliente le detiene per la durata stabilita contrattualmente ad un canone mensile fisso. Il gestore adempie alle spese di gestione e amministrazione del bene che nella vendita graverebbero sul compratore. Poiché l’utente mira ad acquisire un servizio, senza privarsi di liquidità per l’acquisto del veicolo, che gli viene somministrato a lungo termine, questo accordo può essere inquadrato nel contratto di somministrazione.

avv. Nicola Ferrante

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