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Consulenza legale per la redazione di contratti 

Il trasferimento del marchio, dalla riforma del 1992, non è più vincolato alla cessione dell'azienda. Ai sensi dell'articolo 23 del Codice della Proprietà Industriale "il marchio può essere trasferito per la totalità o per una parte dei prodotti servizi per i quali è stato registrato". Prima della riforma, la giurisprudenza aveva affermato che l'unico caso in cui fosse possibile cedere il marchio, in assenza di cessione di azienda, fosse rappresentato dall'ipotesi in cui il cedente non avesse mai fatto uso del marchio: era perciò indiscutibile l'inalienabilità del marchio  senza trasferimento dell'azienda.

Le vicende relative al trasferimento di marchi registrati debbono essere rese pubbliche per mezzo della trascrizione presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi, tale trascrizione è una mera forma di pubblicità in quanto il trasferimento può avvenire anche senza forma scritta e quindi per fatti concludenti. La riforma non ha affatto risolto il problema legato al trasferimento della ditta che sembra essere ancora vincolato al trasferimento dell'azienda o al ramo d'azienda. Il problema si pone soprattutto quando marchio e  ditta coincidono: in tali casi di trasferimento  si dovrebbe considerare come se il “bene marchio\ditta” rappresentasse esso stesso il trasferimento di un ramo d'azienda.

Il marchio può essere oggetto di licenza anche non esclusiva per la totalità o per parte dei prodotti o dei servizi per i quali è stato registrato e per la totalità o per parte del territorio dello Stato, a condizione che, in caso di licenza non esclusiva, il licenziatario si obblighi espressamente ad usare il marchio per contraddistinguere prodotti o servizi eguali a quelli corrispondenti messi in commercio o prestati nel territorio dello Stato con lo stesso marchio dal titolare o da altri licenziatari (art. 23 comma 2 del Codice della Proprietà Industriale). La licenza esclusiva può essere totale, quando riguarda la totalità dei prodotti e del territorio, o parziale quando interessa uno o più prodotti o servizi contrassegnati dal marchio. Il titolare del marchio  può far valere il diritto all'uso esclusivo del marchio stesso contro il licenziatario che violi le disposizioni del contratto di licenza relativamente alla durata, al modo di utilizzazione del marchio, alla natura dei prodotti e servizi per i quali la licenza è concessa, al territorio in cui il marchio può essere usato o alla qualità dei prodotti fabbricati e dei servizi prestati dal licenziatario.

Il franchising è un contratto che si regge su una licenza tramite la quale il franchisor autorizza il franchisee ad utilizzare i propri segni distintivi, in particolar modo il marchio d'impresa. Il franchising non viene utilizzato solo con riferimento al marchio d'impresa, ma anche per l'utilizzazione dell'insegna. Per mezzo del contratto di franchising il franchisor, titolare dei segni distintivi, concede al franchisee l'utilizzo del marchio e dei segni distintivi ad esso collegati, normalmente in una determinata area geografica. Assieme alla licenza di marchio, il franchisor trasferisce il know-how ossia l'insieme delle tecniche e delle conoscenze necessarie a rendere più efficiente lo svolgimento dell'attività professionale. Il franchisor fornisce inoltre varie forme di assistenza in linea con la sua politica commerciale e d'immagine.

Il merchandising è il contratto con cui il titolare di un marchio celebre concede a terzi l'utilizzazione del marchio nell'ambito di un settore di mercato diverso da quello nel quale lo stesso ha assunto notorietà. Il merchandising è una licenza esclusiva parziale dato che si riferisce ad una categoria di prodotti o servizi. Il titolare del diritto di merchandising ha legittimazione processuale e può ottenere protezione giuridica dei suoi diritti patrimoniali.

Per maggiori informazioni sulla disciplina dei marchi si rinvia allo specifico sito http://www.marchiebrevetti.avvocatoferrante.it/

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