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Consulenza per la redazione di contratti di vendita

Il contratto di vendita è il contratto che ha per oggetto il trasferimento di proprietà di una cosa o il trasferimento di un altro diritto verso il corrispettivo di un prezzo.

Se il contratto ha per oggetto cose che il venditore vende abitualmente e le parti non hanno determinato il prezzo, nè hanno convenuto il modo di determinarlo, si presume che le parti abbiano voluto riferirsi al prezzo normalmente praticato dal venditore. Se si tratta di cose aventi un prezzo di borsa o di mercato, il prezzo si desume dai listini. In mancanza di accordo sul prezzo, questo è determinato da un terzo, nominato nel contratto o da nominare posteriormente, o dal giudice.

Nel contratto di vendita le spese per il contratto sono, in mancanza di espressa pattuizione, sempre a carico del compratore.

Le obbligazioni principali del venditore sono:

1) quella di consegnare la cosa al compratore;

2) quella di fargli acquistare la proprietà della cosa o del diritto;

3) quella di garantire il compratore dai vizi della cosa e da eventuali pretese di terzi sulla cosa.

La cosa deve essere consegnata nello stato in cui si trovava al momento della vendita.

Se la cosa venduta non viene subito consegnata, il venditore ha comunque l'obbligo e la responsabilità di custodire la cosa. Il venditore deve pure consegnare al compratore i titoli e i documenti relativi alla proprietà e all'uso della cosa venduta.

Se la momento del contratto di vendita la cosa venduta non era di proprietà del venditore, questi è obbligato a procurane l'acquisto al compratore. Il compratore può chiedere la risoluzione (scioglimento) del contratto, se quando l'ha concluso ignorava che la cosa non era di proprietà del venditore, e se nel frattempo il venditore non gliene ha fatto acquistare la proprietà. In tal caso il venditore è tenuto a restituire all'acquirente il prezzo pagato, oltre a rimborsare le spese e i pagamenti fatti per il contratto.

Se la cosa venduta risulta gravata da oneri o diritti reali o personali, che non sono stati dichiarati dal venditore al momento del contratto, il compratore che non ne aveva conoscenza può chiedere la risoluzione del contratto o una riduzione del prezzo.

Inoltre, il compratore può sospendere il pagamento del prezzo, se la cosa risulta essere gravata da garanzie reali o da vincoli derivanti da pignoramento o sequestro, non dichiarati dal venditore alla stipula del contratto.

Nel contratto di vendita, il compratore può sospendere il pagamento del prezzo anche quando ha ragione di temere che la cosa possa essere rivendicata da terzi che reclamano diritti su di essa.

Se il compratore subisce l'evizione della cosa acquistata (cioè perde la proprietà), per effetto di diritti che un terzo ha fatto valere su di essa, il venditore è tenuto a restituire all'acquirente il prezzo pagato, oltre a rimborsare le spese e i pagamenti fatti per il contratto.

E' nullo ogni patto che esclude la garanzia del venditore per evizione sulla cosa.

Nel contratto di vendita, il venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendono inidonea all'uso a cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore. Il patto con cui si esclude o si limita la garanzia non ha effetto, se il venditore ha in mala fede taciuto al compratore i vizi della cosa.

Il vizio deve essere di carattere materiale (imperfezioni) e deve essere provato dal compratore.

Non è comunque dovuta la garanzia se al momento della stipula del contratto di vendita il compratore conosceva i vizi della cosa o se i vizi erano facilmente riconoscibili ( salvo il caso che il venditore avesse dichiarato la cosa esente da vizi).

In caso di vizi della cosa il compratore può domandare la riduzione del prezzo, o la risoluzione del contratto, chiedendo il rimborso del prezzo e delle spese fatte per la vendita. In ogni caso il venditore deve anche risarcire il danno al compratore, se non prova di avere ignorato senza colpa i vizi della cosa.

La garanzia per i vizi della cosa venduta vale per un anno a partire dalla consegna. Entro tale termine, il compratore deve comunque denunciare i vizi entro otto giorni dalla loro scoperta.

Diversa dalla garanzia per vizi, è la garanzia per la mancanza delle qualità promesse, quando cioè la cosa venduta non ha nemmeno le caratteristiche minime per essere usata. Infatti, nel contratto di vendita, quando la cosa venduta non ha le qualità promesse o quelle essenziali per l'uso a cui è destinata, il compratore ha diritto ad ottenere la risoluzione del contratto, purchè il difetto di qualità ecceda i limiti di normale tolleranza. Anche in questo caso la garanzia dura per un anno dalla consegna e il compratore deve denunciare la mancanza di qualità entro otto giorni dalla scoperta.

Nel contratto di vendita, il compratore è tenuto a pagare il prezzo della cosa nel termine e nel luogo fissato dal contratto. In mancanza di espressa pattuizione, il pagamento deve avvenire al momento della consegna e nel luogo dove questa si esegue. Diversamente, il pagamento si fa al domicilio del venditore.

In questa sezione trovate anche gli articoli su: il contratto di vendita, vendita mobiliare e immobiliare, vendita a rate, concessione di vendita e abbonamento

avv. Nicola Ferrante

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