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Contratto D'Opera Intellettuale

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Consulenza per la redazione di contratto d'opera intellettuale

Un sottoinsieme del contratto d'opera (cioè contratto di lavoro autonomo) è il contratto d'opera intellettuale (articolo n. 2229 Codice Civile), che regola le prestazioni fornite dai professionisti iscritti in appositi albi o elenchi, tenuti da specifici ordini professionali riconosciuti dalla legge (avvocati, commercialisti, medici, ingegneri, architetti, notai ecc……).

Da precisare comunque che possono rientrare in tale tipologia di contratto anche prestazioni fornite da professionisti per cui non è previsto un apposito albo.

Gli elementi principali di questo contratto sono il carattere intellettuale della prestazione (che deve essere prevalente rispetto al lavoro materiale), la discrezionalità del prestatore d'opera nell'eseguire il suo incarico, e in generale l'obbligo al compimento dell'attività promessa, senza però il dovere di ottenere un risultato prestabilita. Trattasi quindi di prestazioni di mezzi, per cui il professionista si impegna a svolgere diligentemente un incarico, ma non garantisce un risultato determinato (come ad esempio l’avvocato che non può garantire al cliente di vincere una causa).

E' comunque possibile che da tale contratto scaturisca un'obbligazione di risultato per il prestatore d'opera, quando quest'ultimo è obbligato a consegnare un lavoro finito e con determinate caratteristiche utili per il  committente.

Il rapporto di prestazione d’opera intellettuale prevede il conferimento di un incarico in qualsiasi forma idonea a manifestare inequivocabilmente la volontà del cliente di avvalersi delle prestazioni  del professionista. Quindi, il cliente  non è necessariamente colui nel cui interesse viene eseguita la prestazione, ma chi  ha conferito l’incarico al professionista e che quindi dovrà corrispondere il compenso per il lavoro svolto.

Quando l'esercizio di un’attività professionale è subordinata dalla legge all'iscrizione ad un albo, (come nel caso di avvocati e notai), in mancanza di tale iscrizione il contratto sottoscritto tra le parti è nullo, cioè privo di qualsiasi effetto, e il professionista non ha diritto al pagamento della prestazione.

Il prestatore d'opera è tenuto ad eseguire personalmente l'incarico assunto, ma può comunque avvalersi, sotto la sua direzione e responsabilità, di collaboratori e sostituti. Questo, sempre che tale possibilità sia consentita o prevista dal contratto e non sia incompatibile con la specifica prestazione professionale.

Comunque, la collaborazione di sostituti ausiliari non comporta che questi diventino parti del rapporto con la clientela, restando la loro attività assorbita dal professionista che ha ricevuto l’incarico, che resta l’unico responsabile per l’opera svolta.

La misura del compenso per l'attività svolta dal prestatore  deve essere adeguata all'importanza del lavoro compiuto e, quando non sia determinato dalle parti o dalle tariffe professionali, può essere deciso dal giudice secondo equità. In ogni caso, la libera determinazione del compenso tra le parti costituisce l’indice principale per la quantificazione del compenso. In difetto di tale determinazioni valgono le tariffe professionali, gli usi e infine la decisione del  giudice.

Il cliente è sempre tenuto, salvo diverso accordo, ad anticipare al prestatore d'opera le spese occorrenti al compimento della prestazione e a corrispondere gli acconti previsti dal contratto.

Inoltre, il prestatore d’opera non può ritenere le cose e i documenti ricevuti per lo svolgimento dell’incarico, se non per il periodo strettamente necessario alla tutela dei propri diritti. In proposito, il professionista può comunque ritenere i documenti come mezzo di prova del suo credito nei confronti del cliente.

Il professionista, nell'adempimento delle sue obbligazioni deve osservare l'obbligo di diligenza  e adeguarsi  alla natura dell'attività esercitata. Infatti, secondo il Codice Civile, il professionista ha l’obbligo  di usare, nell’adempimento delle obbligazioni inerenti alla sua attività, la diligenza del buon padre di famiglia. Quindi in caso di negligenza o imperizia, anche dovuta a colpa lieve, risponde dei danni subiti dal committente.

A tale principio fa eccezione il caso in cui la prestazione professionale implichi la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà. In tali casi il prestatore d'opera risponde dei danni causati da errori o imperizia solo se questi sono dovuti a dolo o colpa grave. La prova dell’esistenza di tali presupposti incombe sempre sul prestatore d’opera.

La limitazione di responsabilità è comunque collegata solamente ai casi di imperizia dovuti a particolari problemi tecnici che il prestatore d’opera è chiamato ad affrontare (si pensi al caso di una operazione medica del tutto sperimentale).

L’accertamento della responsabilità del professionista presuppone, a carico del committente, la prova del danno subito e del nesso casuale tra condotta del professionista e danno. Mentre, per essere esente da responsabilità, il professionista dovrà provare  il corretto adempimento della prestazione.

Visto il carattere fiduciario del rapporto tra le parti, il cliente può recedere dal contratto in ogni momento, anche prescindendo dalla presenza o meno di un giustificato motivo o dal comportamento del prestatore d’opera. In tal caso il cliente è sempre tenuto a corrispondere al professionista le spese sostenute  e a pagare il compenso per l'opera svolta. Le parti possono comunque derogare a tale regola, escludendo la facoltà di recesso per il cliente prima di un termine stabilito nel contratto.

Invece, il prestatore d'opera può recedere dal contratto per giusta causa, cioè tutte le volte in cui viene meno il rapporto fiduciario tra cliente e professionista. In tal caso  egli ha diritto al rimborso delle spese fatte e al compenso per l'opera svolta, da determinarsi con riguardo al risultato raggiunto a favore del cliente. In ogni caso, il recesso per giusta causa deve essere esercitato in modo da evitare pregiudizi al cliente.

In questa sezione puoi trovare gli articoli sul contratto di lavoro autonomo e sul contratto d'opera intellettuale. Per ulteriori informazione sul contratto di consulenza potete visitare il sito specifico contrattoconsulenza.avvocatoferrante.it/ con articoli sul  contratto di consulenza, sulle tipologie di contratto di consulenza e sul mandato nel contratto di consulenza.

avv. Nicola Ferrante

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