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Diffusione non tabellare

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Consulenza per la redazione di contratti pubblicitari e agenzia pubblicitaria

Nella pratica esistono numerosissimi mezzi di comunicazione, che si differenziano dai mezzi di comunicazione classici.

Abbiamo il contratto di esposizione, con cui una impresa acquista degli spazi, ad esempio nelle fiere o nei supermercati, per esporre al pubblico i propri prodotti.

Questi contratti, nelle loro condizioni, solitamente regolano la posizione e l'ampiezza dei posteggi, il loro allestimento, i servizi tecnici offerti, la vigilanze, le assicurazioni, il regolamento per eventuali vendite in loco ecc...

E' poi usuale che, nell'esposizione riguardante i punti vendita, all'obbligo espositivo conseguano prestazioni collaterali, come il collocamento di appositi materiali pubblicitari, locandine. In tali contratti il gestore del punto vendita si impegna a dare una esposizione privilegiata o qualificata dei prodotti, mantenendo i materiali esposti in buono stato e in buone condizioni di visibilità.

Nell'abito di tali contratti si può prevedere anche un certo allestimento del locale, interno ed esterno, e la distribuzione di campioni omaggio e altro materiale.

Esistono poi i contratti di pubblicità diretta, con i quali si contatta direttamente il possibile cliente tramite posta, mail, telefono ecc.......

In tal caso le imprese si affidano ad operatori specializzati che, dietro corrispettivo e con propria organizzazione, si assumono il compito di contattare un certo numero di soggetti, o di recapitare agli stessi del materiale.

Solitamente il materiale e le caratteristiche della comunicazione sono predisposti dal cliente. Nel contratto vengono determinati anche i tempi, il territorio di diffusione e gli elementi che individuano i destinatari.

Ci sono poi i contratti di pubblicità on line, cioè la pubblicità per via telematica. Questa pubblicità può consistere in annunci che il fornitore del provider o il titolare di un siti internet, si obbliga a far comparire, fissi o in animazione, nelle posizioni e nel tempo convenuti. Gli annunci sono sotto forma di banners che richiamano ad altri siti, o veri e propri spot online.

E' anche possibile che il provider o il titolare del sito confezionino, per l'inserzionista, delle pagine web dedicate da collocare sul web.

Per tali contratti, anche in relazione alla determinazione del prezzo, non c'è la possibilità di determinare in anticipo la diffusione o l'ampiezza di divulgazione del messaggio. Di conseguenza, il corrispettivo sarà pagato a seconda del numero di "clic" sul banner o di pagine pubblicitarie effettivamente visitate.

Esistono poi i contratti per la pubblicità radiotelevisiva come telepromozioni, tele-sponsorizzazioni e televendite.

Per telepromozioni si intende la menzione, l'esibizione e la presentazione di prodotti e servizi, o del nome, marchio e attività di una impresa, effettuata a cura dell'emittente nell'ambito di un programma televisivo. Quest'ultimo funge da volano per il messaggio pubblicitario e spesso la stessa telepromozione è presentata dal conduttore del programma.

Questo tipo di pubblicità ha alcune limitazioni. C'è l'obbligo di contraddistinguere la telepromozione rispetto al corso del programma televisivo, il divieto per il conduttore di presentare la pubblicità nel contesto del programma e di trasmettere la pubblicità ad imitazione del programma televisivo.

Per aggirare questi divieti si registra la telepromozione come un filmato autonomo, da mandare in onda durante le interruzioni pubblicitarie del programma.

Altra tipologia è la televendita, cioè una specifica trasmissione durante la quale viene formulata nei confronti del pubblico una proposta per la conclusione di un contratto di compravendita. Si tratta di una offerta al pubblico, giuridicamente vincolante per il preponente (cioè l'impresa) e che deve restare ferma nelle sue condizioni contrattuali. I singoli contratti, assimilabili ai contratti a distanza, sono conclusi quando i destinatari dichiarano di accettare l'offerta.

Nel caso l'impresa registri e organizzi la televendita per suo conto, l'emittente televisiva si limiterà ad affittare gli spazi all'impresa cliente. Nel caso invece sia l'emittente televisiva a organizzare e condurre la televendita, questa dovrà essere munita di un mandato con rappresentanza, necessario per potere formulare proposte di vendita in nome e per conto dell'impresa cliente.

Sussistono infine i contratti di tele-sponsorizzazione, che può essere definito come ogni contributo di un impresa pubblica o privata, al finanziamento di un programma, allo scopo di promuovere i suoi prodotti e attività.

Tale pubblicità consiste in inviti all'ascolto, ringraziamenti a fine ed inizio programma, breve apparizioni del nome e del marchio dell'impresa sponsor.

C'è poi la pubblicità redazionale, cioè articoli pubblicitari inseriti nei giornali e nelle riviste, sotto forma di pezzi giornalistici.

In questa sezione trovate anche gli articoli su: il contratto pubblicitario, di diffusione pubblicitaria, di diffusione non tabellare, di concessione pubblicitaria, di agenzia pubblicitaria

avv. Nicola Ferrante

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