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Consulenza per la redazione di contratti di franchising

La prima condizione per costituire una rete commerciale in franchising è che l’affiliante abbia sperimentato sul mercato la sua formula commerciale. Si tratta del cosiddetto “piano di mercato” che deve essere elaborato dall’affilante e che riguardo lo sviluppo della sua rete commerciale e delle previsioni di vendita dei beni o servizi proposti, oltre alle modalità con cui tali beni o servizi vengono offerti. Tale formula commerciale deve quindi avere già buona prova sul mercato, ancor prima di essere proposta ad un futuro affiliato. Tale previsione è pensata per evitare che vengano proposte offerte di affiliazione in franchising senza che l’affiliante abbia una solida rete commerciale alle spalle.

Inoltre, la legge sul franchising prevede che il contratto abbia una durata minima per garantire l’ammortamento dell’investimento e comunque non inferiore a tre anni. Tale previsione è stata pensata per garantire l’affiliato da eventuali abusi dovuti alla risoluzione anticipata del rapporto di affiliazione, cosa che renderebbe impossibile recuperare l’investimento iniziale versato alla stipula del contratto. Le parti potranno recedere dal contratto prima del termine previsto solo nel caso di grave inadempimento contrattuale, cioè quando una di esse  non adempia agli accordi previsti dal contratto.

Il legislatore richieda che il contratto abbia un contenuto minimo, che le parti devono obbligatoriamente prevedere. Il contratto deve espressamente indicare l’ammontare degli investimenti e delle eventuali spese d’ingresso che l’affiliato deve sostenere prima dell’inizio dell’attività. Dovrà quindi essere specificatamente indicato sia il fee d’ingresso (cioè la quota fisa che l’affiliati versa al momento della sottoscrizione del contratto), sia le modalità di calcolo e di pagamento delle royalities e l’eventuale indicazione di un incasso minimo da realizzare da parte dell’affiliato.

Inoltre, il contratto di franchising deve eventualmente indicare l’ambito di  esclusiva territoriale sia in relazione ad altri affiliati, sia in relazione ad altri  canali ed unità di vendita direttamente gestiti dall’affiliante. Tale clausola, se prevista nel contratto, vincola l’affiliante a non servirsi in un determinata zona di altri venditori dei propri prodotti o servizi, mentre obbliga l’affiliato a non commercializzare prodotti o servizi in concorrenza con quelli dell’affiliante.

Ancora, il contratto deve espressamente indicare la specifica del know-how fornito all’affiliato e le eventuali modalità con cui vengono trasmesse tali informazioni. Questo è stato previsto per permettere all’affiliato, ancor prima della sottoscrizione del contratto, di comprendere quali siano le conoscenze tecniche e di vendita acquisite dall’affiliante per promuovere la sua rete commerciale e i prodotti offerti. Inoltre , nel contratto devono essere riportate le caratteristiche dei servizi offerti all’affiliato, riguardanti l’assistenza tecnica e commerciale, la formazione dell’affiliato, la progettazione e l’allestimento   del punto vendita, ecc…….. Tali informazioni sono molto importanti dato che, specialmente nei franchising di servizi, un corretta trasmissione delle conoscenze di vendita e della descrizione dei servizi offerti sono indispensabili per la buona riuscita dell’attività commerciale.

Infine, nel contratto di franchising devono essere previste le condizioni di rinnovo del contratto, di risoluzione del contratto e di eventuale cessione dello stesso.

In questa sezione trovate anche gli articoli a proposito di: il contratto di franchisingil contenuto del contratto di franchisinggli obblighi delle parti nel contratto di franchisingla responsabilità precontrattuale nel contratto di franchisingil contratto di franchising alimentare.

avv. Nicola Ferrante

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