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Consulenza per la redazione di contratti pubblicitari e agenzia pubblicitaria

Il contratto di agenzia pubblicitaria è l'accordo tramite il quale un'impresa incarica un'organizzazione specializzata in tecnica pubblicitaria, di pianificare e realizzare una o più campagne di comunicazione per pubblicizzare la propria immagine e i propri prodotti.

Il rapporto si articola in due fasi. La prima fase, di tipo progettuale, ha per oggetto le attività necessarie per programmare la campagna pubblicitaria, e riguarda sia gli aspetti inerenti alla comunicazione (strategie di comunicazione, target di pubblico, scelta dei mezzi di diffusione ecc..) sia gli aspetti economici (investimenti e finanziamenti).

La seconda fase ha oggetto la creazione della campagna e la diffusione della stessa sui mezzi di comunicazione prescelti.

Spesso c'è anche un fase precontrattuale, che si concreta nella richiesta da parte dell'inserzionista di un progetto di massima della pubblicità, così da consentire al cliente di valutare l'efficacia e i costi della campagna.

Ove il messaggio pubblicitario presenti i requisiti di creatività e originalità, l'agenzia pubblicitaria sarà titolare del diritto d'autore sul messaggio stesso, e potrà godere della protezione della relativa legge nel caso di eventuali abusi o uso non conforme e non autorizzato della messaggio o dei suoi elementi identificativi.

In tal caso, ove l'inserzionista intenda utilizzare la campagna pubblicitaria anche successivamente alla cessazione del contratto, sarà tenuto a versare all'agenzia un ulteriore compenso, proporzionato all'utilizzo e decrescente con il passare degli anni.

L'oggetto del contratto è quindi la realizzazione di un messaggio o di una specifica campagna pubblicitaria. I beni e i servizi da promuovere vengono solitamente indicati nel contratto. L'impresa inserzionista avrà anche il diritto di modificare il contenuto del messaggio pubblicitario e di annullare la campagna già realizzata e di variare, ridurre o sospendere la sua diffusione.

In caso di recesso senza giustificato motivo da parte dell'inserzionista, l'agenzia avrà diritto al rimborso delle spese effetuate e al mancato guadagno derivante dall'interruzione dell'incarico, cioè avrà diritto ad un importo pari a quello che avrebbe ricevuto portando a termine l'esecuzione del contratto.

Le prestazioni tipiche dell'agenzia pubblicitaria, solitamente previste o comunque insite nell'esecuzione del contratto sono:

-l'analisi preliminare del mercato e dl prodotto;

- l'individuazione delle strategie di comunicazione;

- l'ideazione e la progettazione del messaggio pubblicitario;

- le trattative e i rapporti con i terzi fornitori nella fase di realizzazione della pubblicità;

- la selezione dei mezzi di diffusione e la pianificazione dell'investimento pubblicitario sugli stessi.

- le trattative con i mezzi di comunicazione per l'acquisizione degli spazi pubblicitari e la gestione dei rapporti con le imprese di comunicazione;

- la supervisione dell'andamento della campagna pubblicitaria;

- il controllo della fatturazione.

Resta poi da chiarire la posizione dell'agenzia nei confronti delle imprese di comunicazione e degli altri fornitori. A proposito, solitamente l'agenzia resta una mera intermediaria tra il cliente e il mezzo di comunicazione,in modo che la titolarità dei contratti stipulati resti in capo all'inserzionista.

In tale ambito l'agenzia ha il compito di negoziare i contratti ma non di concluderli direttamente, o di concluderli in rappresentanza del cliente e mai per suo conto.

Nella sua attività a favore del cliente l'agenzia dovrà operare con diligenza, sfruttando al meglio il suo know-how, usando le migliori tecniche pubblicitarie e ottenendo dalle imprese di comunicazioni le migliori condizioni economiche.

In caso di comprovata negligenza e imperizia da parte dell'agenzia nell'organizzare la campagna pubblicitaria, l'inserzionista avrà diritto ad un risarcimento. Non così quando la campagna risulti semplicemente infruttuosa o non porti ai risultati economici sperati, visto che questo esula dall'ambito della responsabilità dell'agenzia pubblicitaria.

Solitamente, per la durata del rapporto l'agenzia è tenuta a non assumere incarichi e non prestare la propri attività in favore di prodotti o servizi direttamente concorrenti a quelli dell'inserzionista. Quest'ultimo, a sua volta non potrà avvalersi di un'altra agenzia per la pubblicità inerente agli stessi prodotti.

Per le prestazioni svolte l'agenzia potrà essere pagata tramite una commissione percentuale sull'intero importo della campagna pubblicitaria, oppure tramite un corrispettivo fisso.

In questa sezione trovate anche gli articoli su: il contratto pubblicitario, di diffusione pubblicitaria, di diffusione non tabellare, di concessione pubblicitaria, di agenzia pubblicitaria

avv. Nicola Ferrante

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