Consulenza per la redazione di contratti di commissione
Secondo l'articolo 1731 del codice civile, il contratto di commissione è un mandato che ha per oggetto l'acquisto o la vendita di beni per conto del committente e in nome del commissionario (che è colui che acquista o vende materialmente i beni). Il contratto di commissione ha il contenuto sostanziale di un mandato senza rappresentanza, avente per oggetto l'acquisto o la vendita di beni nell'interesse di una parte, il committente, e in nome di un'altra parte, il commissionario.
L'incarico può riguardare singoli affari, come ad esempio l'acquisto o la vendita di una determinata partita di merci, oppure può essere continuativo, riguardando la vendita di tutti prodotti del committente in una determinata zona. Nel trattare gli affari a lui affidati, il commissionario dovrà sempre attenersi alle istruzioni impartite dal committente.
Il contratto di commissione è in realtà una sottospecie del mandato, caratterizzata dalla limitazione del contenuto della prestazione, inerente la stipula di un contratto di compravendita. Il contratto di commissione si caratterizza inoltre per l'onerosità della prestazione e l'inapplicabilità dell'istituto della rappresentanza.
Al contratto di commissione si applicano le regole generali sul mandato senza rappresentanza. Praticamente, nel mandato con rappresentanza il contratto concluso dal mandatario produce immediatamente i suoi effetti giuridici in capo al mandante (cioè committente), che quindi acquista o vende direttamente i beni oggetto del contratto. Diversamente, nel contratto di commissione, che implica un mandato senza rappresentanza, è il direttamente il commissionario ad acquistare o vendere i beni, dovendo poi girare i beni acquistati o il prezzo di quelli venduti al committente tramite un ulteriore atto giuridico.
Quindi, nella vendita di merci a mezzo di commissario la qualità di parte contraente, e quindi di soggetto legittimato alla riscossione del prezzo, spetta commissionario, in quanto quest'ultimo agisce in nome proprio, anche se per conto del committente. Una volta riscosso il prezzo, il commissionario sarà tenuto a girare quanto ricevuto al committente. In caso di acquisto di merci a mezzo del commissionario, quest'ultimo non diventa proprietario dei beni oggetto del contratto, ma è invece tenuto a custodirli secondo le regole del buon padre di famiglia e successivamente a consegnarli al committente.
Nel contratto di commissione li commissionario è sempre un imprenditore, in quanto esercita professionalmente un'attività organizzata per la stipula di contratti di compravendita per conto altrui.
Secondo le norme che regolano il contratto di commissione, è concesso al commissionario il più il potere di accordare dilazioni di pagamento, ma solo in base ad un'apposita previsione contrattuale o in base agli usi. Se invece il commissionario concede dilazioni di pagamento senza il permesso del committente, quest'ultimo potrà richiedere l'immediato pagamento del prezzo di vendita dei beni.
Il contratto di commissione è un contratto oneroso e quindi il commissionario ha diritto ad una provvigione, solitamente costituita da una percentuale sul valore dell'affare concluso.
Il committente può sempre revocare l'ordine di concludere un affare fino a che il commissionario non l'abbia concluso. In tal caso spetterà al commissionario solo una parte della provvigione prevista.
Solitamente il commissionario non è responsabile della corretta esecuzione del contratto stipulato per conto del committente. Comunque, il contratto di commissione può prevedere che il commissionario risponda personalmente anche per la corretta esecuzione ed adempimento del contratto da parte del terzo contraente. In tal caso il commissionario ha diritto, per lo specifico rischio assunto, ad un ulteriore compenso o una provvigione maggiorata.
La disciplina del contratto di commissione non esclude, salvo patto contrario, che lo stesso commissionario possa essere direttamente proprietario delle cose che dovrebbe comprare in virtù del contratto, e che quindi sia lui stesso a vendere direttamente i beni al committente. In tal caso il codice civile fissa comunque alcune limitazioni per impedire casi di conflitto di interesse e di conseguenti abusi a danno del committente.
Riguardo il contenuto tipo di un contratto di commissione di vendita, questo dovrà descrivere i beni oggetto della vendita, prevedere il prezzo di vendita dei beni e la provvigione a favore del commissionario, potrà prevedere delle limitazioni territoriali e un divieto di concorrenza, una clausola di non esclusiva, potrà prevedere delle garanzie e un'adeguata organizzazione a carico del commissionario, la possibilità di effettuare controlli da parte del committente, una serie di obblighi nei confronti della clientela che acquista i beni, ed altre clausole accessorie.
Meno frequenti sono i contratti di commissione per l'acquisto di beni, solitamente stipulati da aziende che devono reperire sul mercato grandi quantità di materie prime, o anche prodotti alimentari, necessari alla loro produzione. In tal caso il contratto dovrà prevedere il prezzo d'acquisto o comunque prevedere una soglia massima. Il committente è solitamente obbligato a verificare la qualità della merce e curare il suo ritiro e il buon esito della spedizione.
avv. Nicola Ferrante
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