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Comodato

Consulenza per la redazione di contratti di comodato

Il comodato è il contratto con il quale una parte (comodante) consegna all’altra (comodatario) una cosa mobile o immobile, affinchè se ne serva per un tempo o per un uso determinato, con l’obbligo di restituire la stesa cosa ricevuta.

Il contratto di comodato trova la sua giustificazione nella volontà di sopperire ad una necessità o un bisogno altrui, ed è di regola una concessione di favore, basato su un rapporto di fiducia.

Il comodato è essenzialmente gratuito. Infatti la stipula di un corrispettivo è incompatibile con lo schema causale del comodato, improntato sui principi di cortesia e fiducia. Il contratto può comunque prevedere un rimborso spese a favore del comodante..

Il comodato può avere oggetto solo beni infungibili e inconsumabili, dato che il comodante dovrà restituire la stessa cosa consegnata. E’ ammissibile il comodato di cose consumabili, purchè il comodatario si obblighi a non consumarle.

Il contratto di comodato non è soggetto a  particolari vincoli di forma.

Il comodatario non acquista né la proprietà né il possesso del bene. Semplicemente lo detiene per lo scopo e l’uso convenuto dal contratto di comodato.

Il comodatario è tenuto a custodire e a conservare la cosa con la diligenza del buon padre di famiglia. Per custodia si intende l’ordinaria attività di vigilanza sulla cosa, mentre per conservazione si intende l’obbligo a provvedere alla manutenzione della cosa. Inoltre, il comodatario  può servirsi del bene solo per l’uso determinato nel contratto o dalla natura della cosa, e non può concedere a un terzo il godimento della cosa senza il consenso del comodante.

Se il comodatario non adempie ai suoi obblighi, il comodante può chiedere l’immediata restituzione del bene, oltre al risarcimento del danno.

Il comodatario è responsabile per il danneggiamento e perimento della cosa. Inoltre, se la impiega per un uso diverso o per un tempo più lungo rispetto a quello stabilito, egli risponde anche della perdita del bene avvenuta per causa a lui non imputabile.

Diversamente, il comodatario non risponde per il semplice deterioramento dovuto al normale uso.

Riguardo le spese per il mantenimento della cosa il comodatario deve sopportare quelle relative all’uso del bene e all’ordinaria manutenzione. Egli ha invece diritti al rimborso delle spese sostenute per la straordinaria manutenzione, che sono a carico del comodante.

Se invece il comodatario ha subito dei danni per la detenzione della cosa, a causa di vizi della cosa stessa, il comodatario deve risarcire i danni subiti qualora non abbia avvertito l’altra parte di tale pericolo.

Il comodante è obbligato a restituire il bene alla scadenza del termine convenuto o, in mancanza, quando se ne è servito secondo l’uso pattuito. Se però prima del termine convenuto o prima che il comodante se ne sia servito, sopravviene un urgente e  imprevedibile bisogno del comodatario, quest’ultimo può chiedere l’immediata restituzione della cosa.

E’ comunque consentito alle parti stabilire l’automatica estendibilità della durata del contratto per periodi successivi predeterminati, qualora non intervenga un fatto impeditivo.

Se invece nel contratto non è stato convenuto un termine di restituzione, né questo risulta desumibile dall’uso cui la cosa è destinata, il comodatario deve restituire il bene non appena il comodante la richiede. In tal caso la richiesta di restituzione segna l’immediata cessazione del diritto del comodatario a servirsi della cosa.

avv. Nicola Ferrante

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