Consulenza per la redazione di contratti pubblicitari e agenzia pubblicitaria
Si definisce di concessione pubblicitaria quel contatto con il quale un'impresa di comunicazione affida in concessione ad una impresa specializzata l'acquisizione e la gestione della pubblicità da diffondere attraverso il mezzo di comunicazione.
Le imprese di comunicazione utilizzano come concessionarie imprese ad esse collegate o si affidano ad imprese terze.
Attraverso la stipula di tale contratto, la concessionaria si impegna a procedere, in nome e per conto proprio, con propria organizzazione e spese, alla ricerca e alla raccolta degli ordini della pubblicità da inserire sul mezzo di comunicazione, oltre alla stipula e alla fatturazione dei relativi contratti e all'incasso dei corrispettivi pattuiti.
In tali contratti sono spesso già previste delle tariffe fisse o di massima e tra le condizioni del contratto spiccano vari obblighi a carico della concessionaria, tra cui l'invio dei contratti conclusi, la consegna degli annunci e del materiale ricevuto dagli inserzionisti, la trasmissione dei calendari delle uscite e l'indicazione del posizionamento degli annunci, la riscossione dei corrispettivi ecc.......
Il ricavato degli ordini pubblicitari sarà suddiviso tra la concessionari a l'impresa di comunicazione.
La concessionaria sarà tenuta a procedere, attraverso la propria organizzazione, alla promozione e alla acquisizione di ordini pubblicitari. I contratti verranno stipulati direttamente in nome e per conto della concessionaria, che quindi assumerà nei confronti dell'inserzionista gli obblighi derivanti dal contratto. L'impresa di comunicazione, anche se è soggetto terzo rispetto alla partiti del contratto, sarà comunque tenuta al rispetto dei contratti di stipulati e, conseguentemente, ad eseguire quanto pattuito tra la concessionaria e il cliente.
Uno dei principali obblighi del concessionario è la consegna di parte del ricavato all'impresa di comunicazione. Solitamente tali contratti prevedono una ripartizione dei ricavi di circa 1/3 alla concessionaria e 2/3 all'impresa di comunicazione. Frequente è la pattuizione di minimi garantiti o di anticipazioni fisse dovute al mezzo di comunicazione indipendentemente dal volume di ordini raccolti dalla concessionaria.
Inoltre, sono spesso previsti un livello minimo di getto pubblicitario garantito, che la concessionaria si impegna a garantire nel corso di un determinati periodo, generalmente un anno. Ove previsto dal contratto, il mancato raggiungimento di questi target minimi potrà giustificare lo scioglimento del contratto da parte dell'impresa di comunicazione.
Per contro, nei contratti di concessione è sempre prevista l'esclusiva a favore della concessionaria, nel senso che l'impresa di comunicazione si impegna a non raccogliere la pubblicità in proprio o affidandosi ad altre imprese. La violazione di tale esclusiva potrà giustificare lo scioglimento del contratto da parte dell'impresa concessionaria.
L'obbligazione principale dell'impresa di comunicazione è dare esecuzione agli ordini raccolti dalla concessionaria, cioè inserire la pubblicità sul proprio mezzo di comunicazione e diffonderla. In mancanza di tale comportamento, gli inserzionisti potranno pretendere l'adempimento della prestazione direttamente all'impresa di comunicazione.
In questa sezione trovate anche gli articoli su: il contratto pubblicitario, di diffusione pubblicitaria, di diffusione non tabellare, di concessione pubblicitaria, di agenzia pubblicitaria.
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