Consulenza legale per la redazione di contratti commerciali
I contratti di distribuzione rappresentano una categoria negoziale non contemplata dal Codice Civile ma il cui rilievo nella prassi commerciale è indubbio: si tratta di quei contratti attinenti al processo di distribuzione commerciale dei prodotti verso gli utenti finali\consumatori. In genere infatti i produttori non si limitano a realizzare prodotti e servizi, ma ricoprono un ruolo importante nel collocamento di tali prodotti presso l’utente. La distribuzione può avvenire in forma diretta, vale a dire tramite il passaggio immediato del bene dal produttore all’utente finale oppure in forma indiretta, grazie ad una serie di passaggi che comportano diversi trasferimenti della titolarità del bene.
Frequentemente la commercializzazione dei prodotti e servizi si realizza attraverso la distribuzione indiretta, vale a dire una distribuzione caratterizzata da una serie di passaggi. Se il passaggio avviene tramite un solo intermediario (ovvero un dettagliante) si parla di canale breve; se avviene tramite due o più intermediari (grossisti a vari livelli, dettaglianti ecc.) si parla di canale lungo. La presenza o meno di un coordinamento tra produzione e commercializzazione offre la possibilità di individuare due ulteriori sottocategorie: nella distribuzione indiretta non integrata è assente una cooperazione costante tra il produttore e il distributore (ad esempio nella commissione); nella distribuzione indiretta integrata si assiste ad una integrazione del rivenditore nell’apparato produttivo del produttore (in particolare nel franchising e nella concessione di vendita).
Caratteristica di numerosi contratti di distribuzione è la clausola di esclusiva che può essere bilaterale o a favore del solo fornitore. Il patto di esclusiva è l’accordo tra due soggetti con cui uno solo o entrambi assumono l’obbligo di stipulare determinati contratti soltanto con la controparte. Il patto di esclusiva costituisce un negozio collegato, in quanto accessorio, al contratto di distribuzione.
Con riferimento alla durata del rapporto contrattuale, qualora il contratto di distribuzione sia a tempo determinato, si applicano in via analogica le disposizioni all’articolo 1564 c.c. per cui le parti possono esercitare il diritto di recesso solo qualora l’inadempimento verificatosi sia tale da “menomare la fiducia nell’esattezza dei successivi adempimenti”, fermo restando che le parti possono decidere diversamente. Diversamente, qualora il contratto fosse a tempo indeterminato, le parti potrebbero esercitare il diritto di recesso in qualsiasi momento, dandone congruo preavviso.
Tramite i contratti di distribuzione possono verificarsi ipotesi di restrizione verticale della concorrenza ovvero le parti possono acquistare, vendere, rivendere, distribuire beni o servizi solo a determinate condizioni oggetto dell'accordo tra due o più imprese al fine di rafforzare la rete di distribuzione. Le restrizioni verticali più frequenti vengono indicate di seguito.
Il monomarchismo, detto anche single branding, che si configura quando le clausole contrattuali obbligano il distributore a soddisfare il proprio intero fabbisogno in un certo mercato presso un unico fornitore.
La distribuzione esclusiva, ovvero quegli accordi in cui il fornitore accetta di vendere i suoi prodotti ad un unico distributore per la loro rivendita in un territorio determinato. Contestualmente, si prevedono delle forti limitazioni in capo al distributore il quale viene normalmente limitato nelle sue vendite attive verso altri territori.
L'attribuzione dei clienti in esclusiva in cui il fornitore accetta di limitare le vendite dei prodotti propri ad un unico distributore ai fini della rivendita ad una determinata categoria di clienti.
La distribuzione selettiva, simile a quella esclusiva, in cui gli accordi restringono da una parte il numero dei distributori autorizzati e dall’altra parte le loro possibilità di rivendita. Contrariamente a quanto accade con la distribuzione esclusiva però il numero dei rivenditori autorizzati non dipende dal numero dei territori, ma da criteri di selezione legati alla natura del prodotto ed è utilizzata, nella maggioranza dei casi, per la distribuzione di prodotti finali di marca.
Gli accordi di franchising comportano la licenza di un insieme di diritti di proprietà immateriale che riguardano in particolare marchi o insegne e know-how, per l'uso e la distribuzione di beni o servizi. Normalmente, oltre alla licenza di diritti di proprietà immateriale, l'affiliante fornisce all'affiliato, durante il periodo di vigenza dell'accordo, un'assistenza tecnica o commerciale. Egli riceve generalmente il pagamento di un corrispettivo per l'utilizzazione della specifica formula commerciale.
Gli accordi di fornitura esclusiva implicano che il fornitore può vendere un determinato prodotto finale ad un unico acquirente all'interno della Comunità, comportando l’esclusione di altri acquirenti.
Si ha invece la vendita abbinata quando il fornitore subordina la vendita di un determinato prodotto all'acquisto, presso il fornitore stesso o da un terzo da questi designato, di un altro prodotto distinto. Se la vendita abbinata non trova una giustificazione nella natura dei prodotti venduti, tale pratica deve essere considerata abusiva.
Infine vi sono i prezzi raccomandati e prezzi massimi di rivendita con cui i fornitori riescono a volte ad imporre un prezzo al bene o al servizio da collocare presso il pubblico per evitare che i distributori alzino troppo i prezzi finali scoraggiando l'acquisto.
Ai sensi dell’articolo 81 del Trattato istitutivo della Comunità Europea le restrizioni verticali sono in grado di falsare il gioco della concorrenza, e quindi si dispone la loro incompatibilità con il mercato comune e il divieto di tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio tra Stati membri e che abbiano per oggetto e per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato comune. Tuttavia, ai sensi del terzo paragrafo, queste disposizioni limitative possono invece essere dichiarate inapplicabili a qualsiasi accordo o categoria di accordi fra imprese o a qualsiasi decisione di associazioni di imprese e a qualsiasi pratica concordata, che contribuisca a migliorare la produzione o la distribuzione dei prodotti o promuovere il progresso tecnico o economico.
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avv. Nicola Ferrante
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