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Grazie ad un accordo di distribuzione esclusiva, il fornitore trasferisce i suoi prodotti ad un unico distributore affinché quest'ultimo li collochi nell'ambito di un certo territorio. Il Regolamento CE 2790/1999 costituisce attualmente la base normativa di riferimento in materia di distribuzione esclusiva. Il precedente Regolamento 1983/1983 disponeva l’inapplicabilità dell'articolo 81 del Trattato istitutivo della Comunità Europea, riguardante la disciplina e i limiti delle restrizioni della concorrenza, agli accordi ai quali partecipano soltanto due imprese e nei quali uno dei contraenti si impegna nei confronti dell'altro a fornire soltanto a lui determinati prodotti ai fini della rivendita in tutto il territorio o in una parte determinata del Mercato comune. Lo stesso Regolamento disponeva che al fornitore non potessero essere imposte altre restrizioni della concorrenza se non l'obbligo di non fornire direttamente ai clienti finali i prodotti oggetto del contratto nella zona assegnata. Al concessionario esclusivo, secondo il regolamento, potevano essere imposte solo le seguenti restrizioni: l'obbligo di non fabbricare o distribuire prodotti concorrenti con quelli oggetto del contratto; l'obbligo di acquistare esclusivamente presso la controparte i prodotti oggetto del contratto; l'obbligo di astenersi dal fare pubblicità per i prodotti oggetto del contratto, istituire succursali o mantenere depositi, ai fini della loro distribuzione al di fuori della zona contrattuale. Attualmente il Regolamento CE 2790/1990 sostituendo il sistema degli accordi ammessi e degli accordi vietati nei contratti di distribuzione, prevede un sistema di esenzione per categoria applicabile a tutti gli accordi verticali. Questa esenzione si applica a condizione che la quota di mercato detenuta dal fornitore non superi il 30% del mercato rilevante in cui esso vende i beni o i servizi oggetto del contratto. È noto che, qualora non sia in presenza di un significativo potere di mercato, la conclusione di un accordo verticale non dovrebbe di norma essere in grado di avere un impatto restrittivo della concorrenza.
La distribuzione selettiva comporta un sistema di distribuzione in cui i prodotti vengono commercializzati esclusivamente attraverso rivenditori che rispondano a determinati standards di competenza professionale, di qualità del servizio e/o di prestigio del punto di vendita fissati dal produttore. La caratteristica principale della distribuzione selettiva è quella di disporre di una rete di distributori selezionati. Il Regolamento CE 2790/1999 si applica anche agli accordi di distribuzione selettiva. Secondo quanto interpretato dalla Commissione della Comunità Europea, i sistemi di distribuzione selettiva non ricadono nel campo di applicazione dell'articolo 81 qualora la scelta dei rivenditori avvenga sulla base di criteri oggettivi di carattere qualitativo, inerenti alla capacità del rivenditore, del personale impiegato e dei suoi impianti, rispetto alle esigenze della distribuzione del prodotto, e a condizione che tali criteri siano stabiliti uniformemente nei confronti di tutti i rivenditori potenziali e applicati in maniera non discriminatoria. L'obbligo di utilizzare i supporti pubblicitari forniti dal produttore per la presentazione dei suoi articoli e quello di non mescolare detti articoli a prodotti di aspetto simile, ma di qualità differente, non costituiscono a parere della Commissione restrizioni della concorrenza. Tali obblighi, infatti, servono a migliorare la presentazione e l’identificazione degli articoli in vendita ma non impediscono in alcun modo la vendita da parte dei rivenditori al dettaglio di prodotti concorrenti. Sono invece considerati accordi non ammessi quelli che pongono ai rivenditori autorizzati dei divieti, di fatto e di diritto, concernenti la rivendita dei prodotti all'interno della rete di distribuzione autorizzata. Clausole del genere hanno l'effetto di porre barriere ai mercati nazionali e di ostacolare l'obiettivo della realizzazione di un mercato comune.
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avv. Nicola Ferrante
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