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Contratti di Distribuzione

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L'articolo 1559 del Codice Civile definisce "somministrazione" il contratto con il quale una parte si obbliga, verso corrispettivo di un prezzo, a eseguire, a favore dell'altra, prestazioni periodiche o continuative di cose. L'elemento caratterizzante di tale contratto è il ripetersi degli atti di esecuzione continuata o periodica. Il contratto di somministrazione è un contratto a forma libera, ma è comunque preferibile la forma scritta. Qualora non sia determinata l'entità della somministrazione si intende pattuita quella corrispondente al normale fabbisogno della parte che vi ha diritto, avuto riguardo al tempo della conclusione del contratto.

Se l'entità della somministrazione deve determinarsi in relazione al fabbisogno del somministrato ed è stabilito un quantitativo minimo, l'avente diritto alla somministrazione è tenuto per la quantità corrispondente al fabbisogno se questo supera il minimo stesso. In questo senso  il contratto di somministrazione  obbliga il somministrante a soddisfare i bisogni futuri del somministrato e ad apprestare i mezzi necessari per l'adempimento.

Nella somministrazione a carattere periodico, se le parti non hanno stabilito il prezzo delle somministrazioni, né hanno convenuto il modo di determinarlo, si presume che le parti si siano accordati sul prezzo normalmente praticato dal venditore per le stesse prestazioni. Il termine stabilito per eseguire  le singole prestazioni si presume pattuito nell'interesse di entrambe le parti. Se l'avente diritto alla somministrazione ha la facoltà di fissare la scadenza delle singole prestazioni, egli deve comunicarne la data al somministrante con un congruo preavviso. A prescindere dalla qualificazione del termine come "essenziale" o meno, si dovrà considerare lo stesso essenziale nel caso in cui l'inosservanza svuoti di ogni contenuto la prestazione eseguita in ritardo.

L’art. 1564 c.c. dispone che "in caso di inadempimento di una delle parti relativo a singole prestazioni, l'altra può chiedere la risoluzione del contratto, se l'inadempimento ha una notevole importanza ed è tale da menomare la fiducia nell'esattezza dei successivi adempimenti".Ad esempio nel caso di fornitura di merci con esclusiva a favore del somministrante, il somministrato, che si sia rifornito presso altri fornitori di prodotti del medesimo tipo di quello oggetto del contratto, si è reso inadempiente e questo giustifica la controparte a risolvere il contratto. In un contratto di somministrazione di beni, nel caso di vizi o difetti di cose da consumare, per la domanda o l'eccezione di riduzione del prezzo, la normativa applicabile è quella della vendita e quindi quella contenuta negli articoli 1492, 1494 e 1495 c.c., mentre se la domanda è di risoluzione del contratto si applica la norma di cui all'articolo 1564 c.c. secondo la quale l'inadempimento deve avere una notevole importanza e deve essere tale da menomare la fiducia nei successivi adempimenti.

Se la parte che ha diritto alla somministrazione è inadempiente e l'inadempimento è di lieve entità, il somministrante non può sospendere l'esecuzione del contratto senza dare congruo preavviso. È stato stabilito dalla Corte di Cassazione che la sospensione dell'erogazione non può avvenire in mala fede e con un fine di ritorsione, per cui è legittima la richiesta di ripristinare l'erogazione di energia elettrica, avanzata in via cautelare dall'utente, in regola con il pagamento delle precedenti fatture, ma moroso nel pagamento di un conguaglio.

In un contratto di somministrazione è ammissibile inserire un patto di prelazione con cui l'avente diritto alla somministrazione si obbliga a dare la preferenza al somministrante nella stipulazione di un successivo contratto per lo stesso oggetto, purché il patto non abbia un termine superiore a cinque anni. Se è convenuto un termine maggiore, questo si riduce a cinque anni. È anche legittimo inserire una clausola di esclusiva a favore del somministrante per cui l'altra parte non può ricevere da terzi prestazioni della stessa natura né, salvo patto contrario, può provvedere con mezzi propri alla produzione delle cose che formano oggetto del contratto.

Se la durata della somministrazione non è stabilita, ciascuna delle parti può recedere dal contratto, dando preavviso nel termine pattuito o in quello stabilito dagli usi, o, in mancanza, in un termine congruo avuto riguardo alla natura della somministrazione. Alla somministrazione sono applicabili le norme sulla vendita in quanto compatibili e quelle sull'appalto anche se esistono notevoli differenze con il contratto di appalto: questo ha per oggetto il compimento di un'opera o di un servizio, pertanto nell'appalto è sempre prevalente l'attività di lavoro sulla materia anche quando sia un contratto di lunga durata e adesso siano applicabili le norme sulla somministrazione. E anche diverso è il contratto di agenzia in quanto l’agente non acquista la proprietà della cosa dal preponente e non agisce in nome e per conto proprio.

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avv. Nicola Ferrante

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