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Consulenza per la redazione di contratti dell'informatica e del software

La licenza d'uso di software è il contratto che prevede l'acquisto del diritto d'uso del prodotto accompagnato dal trasferimento della proprietà del supporto materiale che contiene il programma. L'utilizzatore acquista il diritto di utilizzare il software per le sue necessità, mentre il titolare dell'opera mantiene tutti i diritti patrimoniali sulla circolazione del bene (distribuzione, riproduzione, modifiche, pubblicazione ecc......).

Come già specificato i diritti patrimoniali sul software sono trasferibili in tutti i modi e le forme consentite. Inoltre, il trasferimento di un specifico diritto non comporta il trasferimento di altri diritti che non siano dipendenti dal primo.

Normalmente la licenza trasferisce ai terzi il solo diritto di riproduzione, permanete o temporanea, che comprende l'istallazione e il caricamento del software su uno o più elaboratori.

Il contratto di licenza può essere limitato nel tempo o a tempo indeterminato. Nel caso la licenza sia a tempo determinato, il contratto di licenza è assimilabile ad un contratto di locazione. Invece, se la facoltà di usare il programma viene ceduta a titolo definitivo, il contratto sarà assimilabile a quello di compravendita.

Tra i diritti del cliente, spicca quello di compiere tutte le operazioni di riproduzione, modifica e correzioni di errori, necessarie per l'uso del programma. Inoltre sono spesso consentite attività adattative e evolutive, purchè venga rispettata la destinazione del programma.

Tra i diritti, vi è anche quello di sottoporre il programma a prove, studio e osservazioni.

Tra le limitazioni vi sono quelle che vincolano l'uso a un determinato numero di elaboratori o a determinate modalità di utilizzo, oltre a vietare la possibilità di cedere a terzi la licenza. Inoltre, anche dopo la stipula del contratto, l'autore ha il diritto di controllare l'utilizzo della propria opera da parte del cliente, per evitare possibili abusi.

Altro elemento che spesso si riscontra in questi contratti è la mancanza della disponibilità del codice sorgente del programma, con conseguente impossibilità del cliente di modificare il programma o correggere gli errori.

In taluni casi la software house può concede a terzi la facoltà di sviluppare e modificare il programma, o di personalizzarlo secondo le proprie esigenze. In tal caso il titolare del programma dovrà rendere disponibile al cliente sia il codice sorgente sia il know how necessario per modificare il programma. Spesso, in tali casi vengono firmati specifici accordi di riservatezza che regolano l'uso delle informazioni relative al codice sorgente e alle caratteristiche principali del programma.

Nel contratto vengono previste numerose clausole in cui vengono derogate o escluse la responsabilità del fornitore per eventuali danni. La responsabilità per i vizi o il malfunzionamento del software è limitata ad una somma che è di regola non superiore al corrispettivo pattuito per il contratto, mentre la responsabilità per i danni indiretti viene esclusa. L'unico limite a tali pattuizione è rappresentato dal articolo 1229 del codice civile, che dichiara nullo ogni patto che esclude o limita preventivamente la responsabilità del debitore per i casi di dolo o colpa grave.

Naturalmente il programma dovrà essere esente da vizi e in buono stato di manutenzione per eseguire le operazioni promesse. Inoltre è compito del venditore compiere la manutenzione e l'aggiornamento periodico del programma perchè questo rimanga funzionale e in buono stato.

Riguardo le garanzie, viene prevista una garanzia di buon funzionamento, che impegna il fornitore a riparare o sostituire il prodotto che presenta vizi, errori, o non abbia un funzionamento conforme alle relative specifiche tecniche.

Altra forma di cessione dei diritti sul software è il contratto di noleggio, che si distingue dalla licenza d'uso perchè insieme alla disponibilità del bene il cliente riceve il servizio di manutenzione compreso nel prezzo.

Esistono poi i servizi di ASP (Application Service Providing) che hannp per oggetto la fornitura di specifiche capacità elaborative, , cioè la messa a disposizione di una piattaforma software per un uso specifico. In tali casi il software rimane installato e gestito su una piattaforma informatica di pertinenza del fornitore, che provvede a tutte le operazioni necessarie al suo funzionamento e operatività a favore del cliente.

Sussiste poi la licenza di distribuzione, cioè il diritto di mettere in commercio o comunque a disposizione del pubblico, a titolo oneroso, il programma originale o copie di questo. In tal caso la licenza può essere in esclusiva o meno. Variante è il contratto con cui la software house concede ai produttori di hardware il diritto di preinstallare il programma sulle macchine vendute al pubblico.

Particolarmente diffusi sono poi i contratti in cui un elaboratore viene venduto insieme al software che lo fa funzionare, in un unico pacchetto. In tal caso si possono stipulare due diversi contratti, collegati e funzionali tra loro, o stipulare un unico contratto misto.

Diverso è il caso del contratto di vendita del software, ove l'autore dell'opera concede ad altri il diritto di distribuire il programma sul mercato, attraverso la vendita a titolo oneroso di una certo numero di copie del programma. In tal caso l'autore non potrà applicare al contratto quelle limitazioni allo sfruttamento previste nel contratto di licenza d'uso.

In questa sezione trovate anche gli articoli su: tutela del softwarecontratti per l'informaticasviluppo di softwareservizi per l'informaticasicurezza informatica e cloud computing.

avv. Nicola Ferrante

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