Consulenza per la redazione di contratti d'agenzia
Caratteristiche Generali
Con il contratto di agenzia una parte assume stabilmente l'incarico di promuovere, verso corrispettivo economico e per conto di un altro soggetto o impresa (detto anche preponente), la conclusione di contratti in una zona determinata.
Il contratto deve essere redatto in forma scritta e ciascuno delle due parti ha diritto ad ottenere una copia dell'accordo.
Il contratto di agenzia attua quindi una collaborazione professionale tra l’agente, che svolge in autonomia la sua professione, e il preponente. La collaborazione ha carattere di stabilità, cioè riguarda un incarico riferito alla conclusione di tutti i possibili affari nell’ambito di una zona determinata, e pone a carico dell’agente l’obbligo di conseguire un risultato in tema di contratti conclusi.
Solitamente, l’agente ricerca i possibili contraenti, prende contatto con loro, conduce le trattative e promuove la conclusione del contratto, per poi trasmette al preponente le proposte dei possibili contraenti. Sarà quindi il preponente, e non l’agente, a concludere il contratto.
Diritto di Esclusiva
Nel contratto di agenzia è fondamentale il diritto di esclusiva, per cui il preponente non può avvalersi contemporaneamente di più agenti nella stessa zona e nello stesso ramo di attività, nè l'agente può assumere l'incarico di trattare nella stessa zona e per lo stesso ramo di affari per altre imprese in diretta concorrenza fra loro. Si tratta quindi di un’esclusiva reciproca, sia a carico dell’agente sia del preponente.
Il diritto di esclusiva, anche se è un elemento naturale del contratto di agenzia, può essere comunque derogato dalle parti, che possono stabilire altre regole riguardo l’esclusiva o non prevedere affatto tale diritto.
Doveri dell’Agente
Nell'esecuzione dell'incarico l'agente deve tutelare gli interessi del preponente e agire con lealtà e buona fede. Deve adempiere l'incarico in conformità alle istruzione ricevute e fornire al preponente le informazioni riguardanti le condizioni del mercato nella zona assegnata e ogni altra informazione utile per valutare la convenienza dei singoli affari. E' nullo ogni patto contrario.
E’ quindi fondamentale che l’agente eserciti un’attività stabile e continua, finalizzata alla conclusione, nella zona assegnata, del maggior numero possibile di affari.
E' espressamente vietato ogni patto che ponga a carico dell'agente una responsabilità per l'inadempimento, da parte dei terzi, dei contratti conclusi. E' però consentito, in via eccezionale, che l'agente conceda una garanzia sull'adempimento di singoli affari, ed in questo caso l’agente avrà diritto ad uno specifico compenso per tale garanzia.
Quando l'agente non è in grado di eseguire l'incarico deve dare immediato avviso al preponente. In mancanza sarà obbligato al risarcimento del danno.
Provvigioni
Per tutti gli affari conclusi l'agente ha diritto alla provvigione quando il contratto è stata concluso per effetto del suo intervento. Cioè, il diritto alla provvigione sorge sin dal momento della conclusione dell’affare grazie al tramite dell’agente. La provvigione è solitamente calcolata su una percentuale o su una quota fissa sul ricavato dalla conclusione dell’affare.
Salvo sia diversamente pattuito, la provvigione è dovuta anche per gli affari conclusi dal preponente con terzi che l'agente aveva in precedenza acquisito come clienti per affari dello stesso tipo o appartenenti alla zona o alla categoria o gruppo di clienti riservati all'agente.
Inoltre, l'agente ha diritto alla provvigione sugli affari conclusi dopo la data di scioglimento del contratto se la proposta è pervenuta al preponente o all'agente in data antecedente allo scioglimento, o gli affari sono conclusi entro un termine ragionevole dalla data di scioglimento del contratto e la conclusione è da ricondurre prevalentemente all'attività da lui svolta.
Salvo che sia diversamente pattuito, la provvigione spetta all'agente dal momento e nella misura in cui il preponente ha eseguito o avrebbe dovuto eseguire la prestazione in base al contratto concluso con il terzo. La provvigione spetta all'agente, al più tardi, inderogabilmente dal momento e nella misura in cui il terzo ha eseguito o avrebbe dovuto eseguire la prestazione.
Se il preponente e il terzo si accordano per non dare, in tutto o in parte, esecuzione al contratto, l'agente ha diritto ad una provvigione ridotta nella misura determinata dagli usi o, in mancanza, dal giudice secondo equità.
L'agente è tenuto a restituire le provvigioni riscosse solo nella ipotesi e nella misura in cui sia certo che il contratto tra il terzo e il preponente non avrà esecuzione per cause non imputabili al preponente. È nullo ogni patto più sfavorevole all'agente.
L'agente non ha comunque diritto al rimborso delle spese di agenzia.
Doveri del Preponente
Il preponente, nei rapporti con l'agente, deve agire con lealtà e buona fede. Deve mettere a disposizione dell'agente la documentazione necessaria relativa ai beni o servizi trattati e fornire all'agente le informazioni necessarie all'esecuzione del contratto. In particolare avvertire l'agente, entro un termine ragionevole, quando prevede che il volume delle operazioni commerciali sarà notevolmente inferiore a quello che l'agente avrebbe potuto normalmente attendersi. Il preponente deve inoltre informare l'agente, entro un termine ragionevole, dell'accettazione o del rifiuto e della mancata esecuzione di un affare procurati dall'agente.
Il preponente consegna all'agente un estratto conto trimestrale delle provvigioni dovute. L'estratto conto indica gli elementi essenziali in base ai quali è stato effettuato il calcolo delle provvigioni. .
L'agente ha diritto di esigere che gli siano fornite tutte le informazioni necessarie per verificare l'importo delle provvigioni liquidate ed in particolare un estratto dei libri contabili. È nullo ogni patto contrario.
Nel caso il preponente non adempia a questi doveri, l’agente potrà in ogni caso recedere dal contratto per giusta causa.
Recesso e Indennità
Nel contratto d’agenzia a tempo determinato non è prevista la facoltà di recesso anticipato senza giusta causa. Nel caso il contratto continui ad essere eseguito dalle parti successivamente alla scadenza del termine, si trasforma in contratto a tempo indeterminato.
Se il contratto di agenzia è a tempo indeterminato, ciascuna delle parti può recedere dal contratto stesso dandone preavviso all'altra entro un termine stabilito. Il termine di preavviso non può comunque essere inferiore ad un mese per il primo anno di durata del contratto, a due mesi per il secondo anno, a tre mesi per il terzo anno, a quattro mesi per il quarto anno, a cinque mesi per il quinto anno e a sei mesi per il sesto anno e per tutti gli anni successivi.
Le parti possono concordare termini di preavviso di maggiore durata, ma il preponente non può osservare un termine inferiore a quello posto a carico dell'agente.
All'atto della cessazione del rapporto, il preponente è tenuto a corrispondere all'agente un'indennità quando l'agente abbia procurato nuovi clienti al preponente o abbia sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti e il preponente riceva ancora sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti. Il pagamento di tale indennità deve essere equo, tenuto conto di tutte le circostanze del caso, in particolare delle provvigioni che l'agente perde e che risultano dagli affari con tali clienti.
Tale indennità permette di compensare l’accrescimento degli affari a favore del preponente, derivante dall’attività di acquisizione della clientela svolta dall’agente, e di indennizzare quest’ultimo la perdita della clientela procacciata. L’indennità è dovuta solo se ricorrono entrambe le circostanze cioè di sostanziali vantaggi a favore del preponente grazie all’attività dell’agente e dell’equità dell’indennità in considerazione delle provvigioni perse dall’agente.
L'indennità non è dovuta:
- quando il preponente risolve il contratto per un'inadempienza imputabile all'agente, la quale, per la sua gravità, non consenta la prosecuzione anche provvisoria del rapporto;
- quando l'agente recede dal contratto, a meno che il recesso sia giustificato da circostanze attribuibili al preponente o da circostanze attribuibili all'agente, quali età, infermità o malattia, per le quali non può più essergli ragionevolmente chiesta la prosecuzione dell'attività;
- quando, ai sensi di un accordo con il preponente, l'agente cede ad un terzo i diritti e gli obblighi che ha in virtù del contratto d'agenzia.
L'importo dell'indennità non può superare una cifra equivalente ad un'indennità annua calcolata sulla base della media annuale delle retribuzioni riscosse dall'agente negli ultimi cinque anni e, se il contratto risale a meno di cinque anni, sulla media del periodo in questione.
L'agente decade dal diritto all'indennità prevista dal presente articolo se, nel termine di un anno dallo scioglimento del rapporto, omette di comunicare al preponente l'intenzione di far valere i propri diritti. Le regole previste per l'indennità sono inderogabili a svantaggio dell'agente.
Patto di Non Concorrenza
Il patto che limita la concorrenza da parte dell'agente dopo lo scioglimento del contratto deve stipularsi per iscritto. Esso deve riguardare la medesima zona, clientela e genere di beni o servizi per i quali era stato concluso il contratto di agenzia e la sua durata non può eccedere i due anni successivi all'estinzione del contratto.
L'accettazione del patto di non concorrenza comporta, in occasione della cessazione del rapporto, la corresponsione all'agente commerciale di un'indennità. Questa andrà commisurata alla durata, non superiore a due anni dopo l'estinzione del contratto, alla natura del contratto di agenzia e all'indennità di fine rapporto. La determinazione della indennità in base ai parametri di cui al precedente periodo è affidata alla contrattazione tra le parti tenuto conto degli accordi economici nazionali di categoria. In difetto di accordo l'indennità è determinata dal giudice in via equitativa dal giudice.
avv. Nicola Ferrante
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