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Consulenza per la redazione di contratti di sufornitura

La subfornitura è un contratto che risponde all’esigenza delle grandi\medie  imprese di decentralizzare e trasferire all’esterno, delegando a terzi, tutta una serie di attività e fasi del proprio ciclo di produzione.

Il contratto di subfornitura è disciplinato dalla l. 192/1998, in particolare l’art 1 della stessa legge, il cui scopo principale  è la protezione giuridica del subfornitore.

Tale soggetto è di fatto considerato il contraente debole e in virtù di questostatus risulta essere destinatario di una disciplina speciale con finalità protettive, che prevede un trattamento di maggior favore rispetto alla disciplina che sarebbe applicata qualora il contratto fosse ricondotto, tramite analogia, al contratto di vendita, di somministrazione oppure all’appalto.

La l. 192/1998, in particolare l’art 1,  individua due modelli di subfornitura:

a)      Subfornitura di lavorazione, un imprenditore (subfornitore) si impegna per conto dell’impresa committente ad effettuare lavorazioni su prodotti semilavorati o su materie prime fornite dal committente medesimo;

b)      Subfornitura di prodotto, il subfornitore si impegna a fornire prodotti o servizi destinati ad essere incorporati od utilizzati nell’attività economica del committente, in conformità a progetti esecutivi, conoscenze tecniche e tecnologiche, modelli e prototipi, forniti dall’impresa committente stessa.

In tema di contratto di subfornitura, la dottrina si è più volte interrogata riguardo alla tipicità o meno del contratto stesso. In altre parole, ci si è chiesti se il contratto di subfornitura sia da intendersi come un contratto “nuovo”, oppure se si possa qualificare la l. 192/98 come una normativa minima di tutela, da applicare ad ogni “tipo” contrattuale con cui, in concreto, appaia maggiormente compatibile (in particolare con l’appalto).

E’ comunque possibile tracciarne un profilo analizzando le definizioni rinvenibili nell’art 1 della citata legge. Anzitutto  si può affermare che il contratto di subfornitura è un contratto intraimprenditoriale, è  difatti chiaro che le parti contraenti possono essere esclusivamente imprenditori; del resto in entrambi i modelli così individuati si è sempre di fronte ad un’obbligazione a cui l’imprenditore è tenuto, nei confronti di un’impresa committente.

Il contratto di subfornitura mostra poi, un’innegabile vicinanza di causa con altre tipologie contrattuali come l’appalto o, in caso di piccolo imprenditore, con la prestazione di servizi, anche se sussistono sostanziali differenze. Infatti, nel caso di subfornitura di lavorazione, sarà il committente a mettere a disposizione i semilavorati e le materie prime, diversamente dalla disciplina dell’appalto ex art. 1655 ss c.c. secondo cui le materie necessarie sono fornite dall’appaltatore, salvo disposizioni difformi.

Ulteriore analogia vi è poi tra la subfornitura di prodotti e la figura della somministrazione, cioè di quel contratto tipico mediante il quale una parte si obbliga, a favore dell’altra, a “prestazioni periodiche o continuative di cose”.

Il contratto di subfornitura è un contratto che richiede la forma scritta ad substantiam salvo che, a fronte di una richiesta formale del committente, il subfornitore in difetto di un’accettazione scritta, abbia iniziato l’esecuzione.

Il contenuto del contratto, che dovrà essere specificato in modo chiaro, sarà costituito dai requisiti del bene o servizio richiesto, dal prezzo pattuito, dalle modalità e termini di pagamento e collaudo.

Elemento fondamentale, è inoltre il divieto di abuso di dipendenza economica (ex art 9 l. cit.), che consiste generalmente nell’eccessivo squilibrio dei diritti ed obblighi in capo ai contraenti o nell’imposizione di condizioni contrattuali gravose o discriminatorie. In tali casi è di fatto è prevista la nullità del patto con cui l’abuso si realizza. 

In questa sezione  potrete trovare gli articoli relativi al  contratto di fornituraforma e conclusione del contrattotermine di pagamentoresponsabilità del subfornitore.

avv. Nicola Ferrante

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