Consulenza per la redazione di contratti d'appalto
Secondo l’articolo 1655 del Codice Civile, l’appalto è il contratto con il quale una parte assume, con propria organizzazione dei mezzi e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o un servizio verso un corrispettivo di denaro.
Il contratto d'appalto è un tipico contratto commerciale ( l'appaltatore deve essere un imprenditore) da cui scaturisce una obbligazione di risultato, cioè quella di portare a termine o compiere l'opera o il servizio promesso. Infatti, il contratto d’appalto presuppone che l’imprenditore abbia una organizzazione di mezzi e di persone da impiegare per la realizzazione di un opera o di un servizio complesso.
Il contratto di appalto si distingue in due tipologie: appalto d’opera o appalto di servizi. Si intende per opera qualsiasi modificazione dello stato materiale di cose preesistenti (costruzione di un immobile) mentre per servizi qualsiasi utilità messa a disposizione a favore di un altro soggetto ( appalto di pulizie o di sorveglianza, manutenzione ecc……). Da rilevare che il codice civile nella sua disciplina fa riferimento all’appalto d’opera, ma la maggior parte delle regole previste sono applicabili per analogia anche al contratto di appalto di servizi.
L'appaltatore gode di autonomia nell'organizzare i mezzi e i propri dipendenti nel corso dei lavori. Quindi il committente rimane esente da responsabilità per qualsiasi sinistro o problematica avvenuta durante l'esecuzione dell'opera, oltre che del mancato compimento della stessa. Infatti, il rischio che l’appaltatore assume è “il rischio economico” , che deriva dall’impossibilità di prevedere esattamente i costi dell’opera o del servizio. Nel caso i costi superino quanto previsto, l’appaltatore non potrà interrompere il contratto per l’aumentata onerosità, salvo i casi specificatamente previsti dalla legge o salvo patti previsti dalle parti.
Nel contratto d’appalto, l’appaltatore risponde dei danni provocati ai terzi durante l’esecuzione dell’opera o del servizio e anche dell’eventuale inosservanza delle leggi civili o penali che prescrivono specifiche regole per il compimento del risultato promesso. Il committente sarà direttamente responsabile solo se ha affidato l’opera o il servizio ad una impresa palesemente priva della capacità o dei mezzi tecnici indispensabili per eseguire la prestazione promessa.
Nello svolgersi del rapporto l’appaltatore dispone di ampia discrezionalità tecnica e organizzativa e risponde di un risultato non conforme anche quando ha operato secondo le direttive del committente, essendo comunque obbligato ad osservare le regole dell’arte e a segnalare al committente gli errori delle prescrizioni da questo impartite.
L'obbligazione assunta dall'appaltatore consiste nella promessa di eseguire un'opera o un servizio con le caratteristiche stabilite nel contratto d'appalto e quindi, il committente ha diritto che l'opera venga consegnata, o il sevizio venga svolto, in conformità di quanto stabilito dal contratto ed esente da difformità e vizi.
L’appaltatore potrà rimanere esente da responsabilità per vizi o inadempimento solo quando sia stato un mero esecutore delle direttive e degli ordini imposti dal committente o solo quando abbia informato il committente dell’erroneità delle direttive o dei progetti di realizzazione.
Nell’ambito del’esecuzione dell’opera, importante ruolo è il direttore dei lavori, che durante l’esecuzione dell’opera rappresenta il committente e, relativamente agli aspetti prettamente tecnici ed esercita un controllo durante la realizzazione dell’opera. Esso è tenuto all’individuazione di eventuali carenze progettuali e al riscontro della conformità dell’opera al progetto.
Comunque, i poteri del direttore dei lavori non annullano l’autonomia dell’appaltatore nell’organizzare e compiere il lavoro, che quindi rimane sempre responsabile per l’opera svolta.
Nel contratto d’appalto, solitamente le parti pattuiscono il prezzo o in modo unitario e invariabile per tutta l'opera (a corpo), o stabiliscono i prezzi per ciascuna fase di lavoro o intervento ( a misura). Il prezzo dell'opera, se non è determinato nel contratto, è calcolato con riferimento alle tariffe esistenti e agli usi, o in mancanza è determinato dal giudice.
L'appaltatore non può dare in subappalto l'esecuzione dell'opera o del servizio, a meno che non sia stato specificatamente autorizzato dal committente. Il subappalto è un contratto derivato, in quanto con esso l’appaltatore incarica un’impresa terza di compiere, in tutto o in parte, il servizio che ha assunto in prima persona. Questo contratto e comunque distinto e autonomo dal contratto “principale”, anche se ne segue le sorti, nel senso che eventuali casi di nullità, annullabilità o inadempimento riguardanti il contratto principale si ripercuotono anche sul contratto di subappalto.
Solitamente il materiale necessario per il compimento dell’opera, cioè la materia grezza o lavorata di cui è composta l’opera, è fornita dall’appaltatore. Le parti possono comunque prevedere una diversa soluzione nel contratto d’appalto.
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avv. Nicola Ferrante
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