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Contratto Cessione e Licenza Brevetti

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Il diritto al brevetto e i diritti economici legati al brevetto possono essere ceduti a titolo oneroso o gratuito. Infatti l'articolo 2589 del Codice Civile dispone che "i diritti nascenti dalle invenzioni industriali, tranne il diritto di essere riconosciuto autore, sono trasferibili." Il diritto di paternità di un'invenzione è considerato un diritto della personalità e, in quanto tale, perpetuo, inalienabile e imprescrittibile; esso non è sottoposto ai termini di durata del brevetto e nasce per il solo fatto che l'invenzione sia stata realizzata. Devono essere resi pubblici per mezzo della trascrizione presso l'Ufficio centrale dei brevetti gli atti tra vivi, a titolo oneroso o gratuito, che trasferiscono, in tutto o in parte, diritti sui brevetti nazionali per invenzioni industriali; gli atti tra vivi, a titolo oneroso o gratuito, che costituiscono, modificano o trasferiscono diritti personali o reali di godimento, o diritti di garanzia concernenti i brevetti; il verbale di pignoramento; il verbale di aggiudicazione in seguito a vendita forzata e così via secondo quanto previsto dall’articolo 136 del Codice della Proprietà Industriale.

Il contratto di cessione è lo strumento tramite il quale il titolare dell’invenzione trasferisce il proprio diritto, spogliandosi della titolarità a favore del cessionario, così che con la cessione si ha un nuovo titolare del diritto di brevetto e i diritti di sfruttamento economico passano in capo all'acquirente al momento del trasferimento. Per realizzare la cessione può essere utilizzato ogni tipo di contratto in grado di produrre effetti traslativi: dalla vendita alla donazione. La redazione di un contratto di cessione non richiede alcuna forma particolare, anche se l'adozione della forma scritta viene richiesta dalla necessità di trascrivere il contratto.

Diversamente dal contratto di cessione, la licenza di brevetto è un contratto con cui il titolare del brevetto concede a terzi il diritto di utilizzare l'invenzione brevettabile. Il contenuto della licenza viene rimesso all'autonomia contrattuale delle parti. Il licenziatario verrà obbligato al pagamento di un corrispettivo ad importo fisso, indipendentemente dai profitti effettivamente realizzati, ovvero tramite royalties, calcolate in percentuale alle vendite del licenziatario ed ai suoi utili.

La legge prevede una serie di casi in cui il titolare del brevetto è tenuto a concedere la licenza: la licenza obbligatoria è uno strumento che consente di evitare possibili abusi da parte del titolare del brevetto oppure di scongiurare che lo stesso titolare decida di non attuare l'invenzione. L'articolo 69 del codice della proprietà industriale impone un onere di attuazione dell'invenzione. In caso contrario, qualora  per oltre un triennio, per cause indipendenti dalla volontà del titolare del brevetto, l'attuazione dell'invenzione manchi o risulti insufficiente ai bisogni del Paese, è possibile prevedere la licenza obbligatoria. Altra ipotesi di licenza obbligatoria riguarda le “invenzioni dipendenti”, vale a dire le invenzioni che costituiscono, rispetto alle precedenti, un importante progresso tecnico di notevole rilevanza economica.

Il brevetto può essere oggetto di trasferimento coattivo tramite esecuzione forzata o espropriazione o licenza di pieno diritto. L'espropriazione del brevetto si può verificare qualora lo richiedano esigenze di difesa militare del Paese o altre ragioni di pubblica utilità (articolo 141 del Codice della Proprietà Industriale). Anche la proprietà intellettuale può essere ricondotta al concetto generale di proprietà e, come tale, può essere oggetto di espropriazione. L'espropriazione ha luogo per decreto del presidente della Repubblica su proposta del ministro competente, sentito il consiglio dei ministri, e nel decreto di espropriazione per pubblica utilità è anche fissata l'indennità spettante al titolare del brevetto. 

Per maggiori informazioni sulla disciplina di brevetto, brevetto europeo e internazionale e disciplina dei disegni o modelli industriali si rinvia al relativo sito  http://www.marchiebrevetti.avvocatoferrante.it/

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