Consulenza legale per la redazione di contratti commerciali
Il contratto di concessione di vendita è il contratto con il quale un’impresa, solitamente il produttore del bene, concede ad un’altra impresa di commercializzare, presso il pubblico di consumatori o presso altre aziende, un determinato prodotto.
Il contratto di concessione di vendita è quindi un contratto tra imprenditori commerciali (business to business), finalizzato alla creazione di un mercato di sbocco per un determinato prodotto.
Le principali caratteristiche di questo contratto sono tre: esso va ricondotto entro la categoria dei contratti di distribuzione; attribuisce al rivenditore una posizione di privilegio che spesso coincide con l'esclusiva di zona; prevede che il rivenditore agisca non quale intermediario, ma come acquirente dei beni forniti, che poi rivenderà sul mercato.
Tramite questo contratto il produttore può stabilire nei confronti del rivenditore determinate clausole di uniformità, che permettano di coordinare la distribuzione del prodotto, garantendo un controllo sulla rete distributiva e su altri parametri come prezzo, pubblicità, garanzie, presentazione del prodotto ecc…… .
Solitamente, al rivenditore è garantita una esclusiva sulla vendita dei beni o una esclusiva sulla vendita in una determinata zona (comuni, regioni o nazioni). Il concedente avrà l’obbligo di somministrare al rivenditore una quantità sufficiente di prodotto, o almeno una quantità minima
Il contratto ha una durata minima di 3-5 anni, per permettere alle parti di raggiungere gli obbiettivi economici desiderati. E’ comunque possibile prevedere lo scioglimento automatico nel caso il rivenditore non raggiunga gli obbiettivi di vendita preventivamente concordati o non acquisti quantità minime di prodotto.
Il rivenditore commercializza i prodotti in nome e per conto proprio e a proprio rischio, e quindi i clienti finali non avranno nessun contatto con il produttore\concedente. Il contratto potrà prevedere un prezzo consigliato o un prezzo minimo di vendita che il venditore dovrà applicare nella distribuzione.
In altri casi il rivenditore avrà la facoltà di usare il marchio dell’impresa produttrice, mentre quest’ultima spesso si impegna a fare pubblicità al prodotto a livello nazionale o comunque su vasta scala. Solitamente, al rivenditore viene preclusa la possibilità di commercializzare beni simili o in diretta concorrenza con quelli prodotti o distribuiti dall’impresa concedente.
Il contratto dovrà descrivere i termini della garanzie del produttore sui beni distribuiti, nonché le tutele in caso di vizi e difetti riscontrati dai clienti finali e la relativa gestione dei resi.
In molti casi il rivenditore dovrà garantire un'efficacie struttura commerciale e una adeguata struttura organizzativa, o dei punti vendita con determinati standard e del personale opportunamente preparato. Altre clausole usuali in questi contratti sono quelle di tutela dei brevetti e della proprietà industriale, patto di preferenza e obbligo di riservatezza.
Il contratto di concessione di vendita è un contratto atipico, cioè non specificatamente disciplinato dal Codice Civile. Tuttavia giurisprudenza e dottrina negli ultimi trent’anni hanno tentato di ricostruire gli elementi che consentissero di inquadrare questo tipo di contratto entro schemi negoziali tipici o di individuarne gli elementi propri. Secondo alcuni Autori, confermati anche da recenti pronunce della Corte di Cassazione, la concessione di vendita sarebbe un contratto "quadro" o "normativo" da cui discende l'obbligo di concludere ulteriori contratti, vale a dire quello di promuovere la rivendita di prodotti che vengono acquistati mediante la stipulazione di singoli contratti di acquisto, alle condizioni fissate nell'accordo iniziale. Si ritiene quindi che disciplini da un lato le modalità della collaborazione tra le parti e dall'altro una serie di future vendite.
In questa sezione trovate anche gli articoli su il contratto di vendita, vendita mobiliare e immobiliare, vendita a rate e abbonamento
avv. Nicola Ferrante
Per avere informazioni sulla nostra consulenza per la redazione di contratti vai a questa pagina o contattaci al numero 328-9687469 o alla mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Nota: si precisa che gli articoli presenti su questo sito sono da considerarsi come un riassunto, a mero titolo informativo, della più ampia disciplina dei contratti. Lo studio non si assume nessuna responsabilità per l'uso di tali informazioni. Gli articoli sono protetti dalla legge sul diritto d'autore.