Avvocato Ferrante
Consulenza Legale Contrattuale
Per imprese e Operatori Economici

Contratto di lavoro autonomo

  • Home
  • /
  • Contratto di lavoro autonomo

Consulenza per la redazione di contratti di lavoro autonomo

Il contratto d'opera, o di lavoro autonomo,  è quel contratto, regolato dall’articolo 2222 del codice civile, con cui una persona si obbliga, dietro corrispettivo, a compiere un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione, nei confronti del committente. In pratica, in questo schema rientrano tutte le prestazioni individuali o professionali che non vengono svolte tramite una struttura imprenditoriale (cioè tutti i soggetti che svolgono la loro attività tramite P Iva, avvalendosi prevalentemente  del  lavoro proprio e dei propri collaboratori).

Il criterio distintivo tra lavoro autonomo o subordinato viene individuato nella subordinazione, intesa come il vincolo di soggezione personale del lavoratore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro, con conseguente limitazione della sua autonomia. Altre caratteristiche, come l’assenza di rischio,  la continuità della prestazione, l’osservanza di un orario prestabilito, sono solo elementi  indicativi del contratto di lavoro subordinato, ma possono essere presenti anche in un contratto di lavoro autonomo.

Comunque, al di là di quanto previsto dal contratto, ai fini dell’identificazione  di un rapporto di lavoro come autonomo o subordinato  fondamentale sarà investigare sull’effettiva natura e sul reale contenuto del rapporto, nonché sulle modalità effettive dell’espletamento delle mansioni  che formano oggetto del rapporto di lavoro.

Diversamente,  tra contratto d’appalto e contratto d’opera la differenza sta nel fatto che nel primo l’esecuzione dell’opera avviene tramite un’organizzazione di tipo imprenditoriale, mentre nel secondo l’esecuzione avviene tramite il lavoro prevalente del prestatore d’opera e dei suoi collaboratori.

Solitamente, il contratto d'opera si concretizza in una obbligazione di risultato:  il prestatore d'opera si impegna a conseguire una determinato risultato (ad esempio l’istallazione di un impianto) e ha diritto al corrispettivo stabilito solo se realizza l’opera a regola d’arte e secondo quanto previsto dal contratto.

Il committente ha  un potere di controllo sullo svolgimento dell’opera e del lavoro del lavoratore autonomo  e, nel caso quest’ultimo non realizzi quanto previsto dal contratto,  sarà inadempiente e dovrà risarcire il committente.

Infatti, secondo l’art 2224 del c.c., se il prestatore d'opera non procede all'esecuzione dell'opera secondo le condizioni stabilite dal contratto e a regola d'arte , il committente può fissare un congruo termine entro il quale il prestatore d'opera deve conformarsi a tali condizioni. Trascorso inutilmente il termine fissato, il committente può recedere dal contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno.

Da precisare che la fissazione di questo termine ha carattere facoltativo e che, in caso di mancata realizzazione dell’opera, il committente potrà comunque chiedere la risoluzione del contatto per inadempimento e chiedere il  risarcimento del danno al lavoratore autonomo.

Comunque, è importante precisare che il contratto d’opera  può anche prevedere un’obbligazione di mezzi, in cui il prestatore d'opera si obbliga a compiere un determinato servizio o prestazione, non garantendo però un risultato finale (come nelle professioni intellettuali). In tal caso non trova applicazione quanto previsto dall’articolo 2224.

Non è necessario che il contratto quantifichi il corrispettivo per il lavoro svolto. Se questo non è determinato dalle parti può essere determinato secondo le tariffe professionali, o  stabilito dal giudice in relazione al risultato ottenuto e alla natura, qualità e quantità della prestazione, nonché al tempo e ai costi normalmente occorrenti per la realizzazione del lavoro.

Secondo l’articolo 2226,  l'accettazione  espressa o tacita dell'opera da parte del committente libera il prestatore d'opera dalla responsabilità per difformità o per i vizi dell'opera stessa, se all'atto dell'accettazione questi erano noti al committente o comunque facilmente riconoscibili. Tale principio non vale quando i vizi sono stati dolosamente occultati dal prestatore d'opera.

Quindi, l’accettazione dell’opera da parte del committente (cioè la verifica e la presa in consegna) conferma la corrispondenza tra quanto realizzato e quanto richiesto dal committente. L’accettazione può essere espressa, con una dichiarazione scritta o orale, o tacita, cioè per fatti concludenti come la presa in consegna dell’opera senza contestazioni. Una volta avvenuta, il committente non potrà lamentare i vizi  che avrebbe dovuto scoprire tramite una diligente verifica dell’opera. Inoltre, dopo l’accettazione  il prestatore d’opera avrà diritto al compenso pattuito.

Se il committente,  pur consapevole delle evidenti difformità dell’opera  l’accetta comunque, non potrà più contestare al lavoratore autonomo tali difformità.

Da precisare che  per vizi e difformità si intendono sia la mancanza dei requisiti e delle caratteristiche previste dal contratto, sia la mancata esecuzione dell’opera secondo il rispetto delle regole d’arte.

Nel caso le difformità dell'opera  non siano palesi o facilmente riconoscibili (vizi occulti), o comunque siano emersi solo successivamente all'accettazione, il committente deve denunciare i vizi al prestatore d’opera  entro otto giorni dalla scoperta. In ogni caso, il committente  potrà denunciare i vizi occulti solo entro un anno dalla consegna dell’opera. Trascorso tale termine i vizi occulti, anche se scoperti successivamente,  non potranno più essere contestati (tali disposizioni non sono invece applicabili riguardo al contratto di prestazione d’opera intellettuale).

In caso di vizi dell’opera, il committente può chiedere che le difformità o i vizi siano eliminati a spese del prestatore d'opera, oppure che il prezzo sia proporzionalmente diminuito. Inoltre, il committente avrà il diritto di chiedere una somma, a titolo di risarcimento del danno, nel caso i vizi siano derivanti da colpa del lavoratore autonomo nell’esecuzione del contratto.

Da precisare che la scoperta di un vizio occulto non può ricondursi ad un mero sospetto, ma presuppone l’insorgenza di fatti oggettivi percepibili e tali da rendere manifesta ed evidente il vizio dell’opera.

Se  le difformità o i vizi dell’opera sono così gravi da renderla del tutto inadatta alla sua destinazione e quindi del tutto inutile, il committente potrà risolvere il contratto per grave inadempimento e chiedere al lavoratore autonomo il risarcimento del danno.

Il committente può sempre recedere dal contratto, anche quando sia iniziata l'esecuzione dell'opera,  tenendo però indenne il prestatore delle spese, del lavoro eseguito e del mancato guadagno.

La facoltà di recesso prescinde dalla presenza o meno di giusti motivi e ha come contropartita l’obbligo del committente di rimborsare il prestatore delle spese sostenute, di corrispondergli il compenso per il lavoro eseguito e risarcire il mancato guadagno del lavoratore autonomo per l’interruzione anticipata del rapporto.

La facoltà di recesso  trova giustificazione nel carattere fiduciario del rapporto tra le parti, ma comunque le stesse  possono liberamente escludere tale facoltà prevedendo che il committente non possa recedere prima di un dato termine.

Comunque tale facoltà ha carattere dispositivo e può essere derogata dalle parti tramite un’apposita previsione contrattuale.

Se  l'esecuzione dell’opera diviene impossibile per causa non imputabile ad alcuna delle parti, il prestatore d'opera ha diritto ad un compenso per il lavoro prestato, in relazione all'utilità che ha tratto il committente dalla parte di opera compiuta. Se invece l’opera è impossibile e il committente non trae alcuna utilità da quanto svolto, il lavoratore autonomo non ha diritto ad alcun compenso e assume il rischio dell’impossibile esecuzione.

In questa sezione puoi trovare gli articoli sul contratto di lavoro autonomo e sul contratto d'opera intellettuale. Per ulteriori informazione sul contratto di consulenza potete visitare il sito specifico contrattoconsulenza.avvocatoferrante.it/ con articoli sul  contratto di consulenza, sulle tipologie di contratto di consulenza e sul mandato nel contratto di consulenza.

avv. Nicola Ferrante

Per avere informazioni sulla nostra consulenza per la redazione di contratti vai a questa pagina o contattaci al numero 328-9687469 o alla mail   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Nota: si precisa che gli articoli presenti su questo sito sono da considerarsi come un riassunto, a mero titolo informativo, della più ampia disciplina dei contratti. Lo studio non si assume nessuna responsabilità per l'uso di tali informazioni. Gli articoli sono protetti dalla legge sul diritto d'autore.