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Consulenza legale per la redazione e gestione di contratti

La collocazione sul mercato di beni o di servizi può essere realizzata tramite l'utilizzo di sportelli o distributori automatici che consentono una distribuzione capillare dei prodotti a costi ridotti, in luoghi non necessariamente deputati alla commercializzazione di prodotti di consumo e senza le limitazioni di orario tipiche degli esercizi commerciali gestiti mediante l'impiego di personale.

Oggi l'utilizzazione di distributori automatici è molto diffusa e riguarda una grande varietà di settori merceologici: numerosissimi sono i distributori di bevande fredde e calde, di alimenti, come snack, panini, gelati che sono collocati ovunque, come nelle scuole, università, ospedali, fabbriche, stazioni ferroviarie, metropolitane, uffici pubblici e privati ecc. Inoltre viene utilizzato questo stesso sistema di distribuzione anche per la vendita di altri beni come quotidiani, sigarette, carburante. Occasionalmente il distributore automatico può consentire l'acquisto direttamente dal produttore e questo accade per la distribuzione di latte fresco e yogurt da parte degli stessi allevatori attraverso appositi apparecchi. Il sistema della distribuzione automatica è utilizzato anche per la collocazione di servizi sul mercato, si pensi ad esempio agli apparecchi per foto tessera, ai parcheggi a sbarra automatica, al ticketing per i servizi di trasporto e per gli spettacoli. Un altro nel settore nel quale giocano un ruolo determinante gli apparecchi automatici è quello dei servizi bancari: oggi da uno sportello bancomat siamo in grado di svolgere una serie di operazioni di pagamento di utenze, prelievo, interrogazioni ecc..

La diffusione di questi strumenti meccanici consente una maggiore efficienza nella distribuzione di beni e servizi, un notevole risparmio di tempo e di energie per i consumatori e un accrescimento notevole delle occasioni di consumo, quindi un aumento delle vendite senza che vi sia il corrispondente proporzionale aumento dei costi di distribuzione.

I tratti ricorrenti del fenomeno prevedono che il consumatore o utente sia fisicamente presente nel luogo di conclusione del contratto e di esecuzione della prestazione mentre il distributore no; quest'ultimo, attraverso la programmazione dell'apparecchio, determina la propria offerta che sarà inevitabilmente inflessibile nel contenuto e non suscettibile di negoziato. Il prodotto inoltre non può essere toccato e l'etichetta posta sul medesimo difficilmente può essere letta per cui la flessibilità concerne la tipologia di beni e di servizi richiesti e non già la consistenza economica della singola transazione che è predeterminata dal distributore senza alcun margine di trattativa.

 L'impiego di apparecchi automatici riguarda solitamente la fase della conclusione del contratto ed è quello che accade in tutte le ipotesi in cui i beni e servizi vengono offerti attraverso distributori automatici che esibiscono la merce con indicazione del prezzo. Il consumatore, valutata la convenienza della transazione, introduce l'importo richiesto nella macchina che provvede automaticamente alla erogazione del prodotto in cambio del corrispettivo pecuniario. Questa operazione può essere qualificata come un'offerta al pubblico ai sensi dell'articolo 1336 del Codice Civile: il distributore, infatti, emette una proposta contrattuale dal contenuto chiaro e completo, contenente tutti gli elementi essenziali alla conclusione del contratto e la diffonde sul mercato, mostrando inequivocabilmente che gli è indifferente l'identità dell'altro contraente. Il contratto può considerarsi concluso al momento in cui il consumatore, introducendo l'importo richiesto dalla macchina, manifesta la propria volontà di accettare la proposta tramite il suo comportamento concludente.

L'automazione può riguardare non solo la fase della conclusione del contratto ma anche quella di esecuzione della prestazione: ad esempio l'utilizzazione degli sportelli bancomat presuppone l'esistenza di un contratto già concluso tra le parti; l'utente attraverso l'introduzione della tessera e la digitazione dell'operazione chiedere l'adempimento di specifiche prestazioni. L'esecuzione della prestazione attraverso strumenti automatici può determinare qualche problema connesso all'assenza di qualsiasi contatto diretto tra le parti. Infatti, il contraente che riceve la prestazione attraverso strumenti automatici e ne constata la mancanza di conformità rispetto a quella dovuta, ad esempio, non è in grado di rifiutarla. Le modalità di svolgimento del rapporto rendono di fatto inapplicabile la disciplina dettata dall'articolo 1197 c.c. per cui l'utente resta privato di uno strumento di autotutela oggettivamente efficace consistente nel rifiutare la prestazione non conforme. Lo stesso si dica in caso di mancata esecuzione della prestazione da parte di uno dei due contraenti: quando, ad esempio, al pagamento del corrispettivo non segua l'erogazione di alcun bene o servizio.

Il contratto di distribuzione automatica è, inoltre, tipicamente un contratto per adesione: l'utente consumatore non può far altro che accettare l'offerta o desistere dalla conclusione del contratto. Non vi è, come si è detto, alcun margine di trattativa diretta a  modificare il contenuto della proposta. Nei contratti di distribuzione automatica le condizioni sono predisposte unilateralmente da uno dei contraenti, il quale le applica uniformemente ad un numero indefinito di transazioni: ricorrono quindi le caratteristiche del contratto di massa.

Il distributore, però,  non può sottrarsi agli obblighi generali di informazione e trasparenza che costituiscono un'applicazione del più generale obbligo di buona fede: la macchina quindi deve essere predisposta in modo da fornire indicazioni chiare e precise circa il contenuto della prestazione, il corrispettivo e le modalità di esecuzione. Ad esempio, occorre precisare se l'apparecchio è in grado di dare resto o se deve essere introdotto l'importo preciso del corrispettivo. Inoltre si applica la normativa prevista dal Codice del Consumo, che prende in considerazione non solo gli obblighi dei produttori di beni ma anche quelli previsti a carico del distributore nella collocazione dei prodotti sul mercato. Il distributore deve comportarsi secondo diligenza e contribuire alla immissione sul mercato di prodotti sicuri. In particolare non deve distribuire prodotti di cui conosce o avrebbe dovuto conoscere la pericolosità; deve partecipare al controllo di sicurezza e trasmettere le informazioni concernenti i rischi del prodotto al produttore ed alle autorità competenti, a pena di incorrere nelle sanzioni previste  dal Codice del Consumo.

Il bene che il consumatore ottiene deve essere conforme alla descrizione e possedere le qualità di quello presentato come campione. In definitiva, si può dire che il distributore incorre in responsabilità nel caso di mancata erogazione, di erogazione di un prodotto difettoso, non conforme o diverso rispetto a quello proposto in vendita. In tal caso il distributore deve esaudire le richieste del consumatore che possono consistere nella sostituzione o nella riparazione del bene; oppure nella restituzione o diminuzione del corrispettivo. Il distributore risponde inoltre anche nel caso di messa in commercio di prodotti dannosi, nel caso non venga individuato il produttore o il precedente fornitore.

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