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Consulenza legale per la redazione e la gestione di contratti commerciali

Il contratto di logistica disciplina l’affidamento in outsourcing dell’intero procedimento logistico, o di alcune delle sue fasi: la sua funzione consiste nella gestione e nello sviluppo tecnico, economico, amministrativo e legale del processo dei flussi, sia fisici sia informativi, delle materie prime, dei semilavorati e dei prodotti finiti, in entrata o in uscita, dagli stabilimenti del produttore o del distributore.

Il termine “logistica” nell’ambito aziendale designa “il settore che si occupa dell’approvvigionamento, della distribuzione dei materiali e dei prodotti finiti.” L’esternalizzazione (outsourcing) delle varie problematiche concernenti la gestione dei flussi, in entrata o in uscita, delle merci, consente alle imprese di concentrarsi sulle attività principali (core business) che sanno meglio gestire, traendo vari benefici connessi alla diminuzione dei costi d’investimento in immobilizzazioni e scorte, alla ricerca di una struttura organizzativa più snella, alla realizzazione di un migliore customer service. La scelta di esternalizzare il processo logistico comporta sicuramente dei vantaggi ma altrettanti rischi come la perdita del controllo delle attività logistiche, la perdita di conoscenze ed esperienze, l’eccessiva dipendenza dal fornitore dei servizi logistici e così via. Particolarmente complessa è quindi la formulazione di un contratto che disciplini la fornitura dei servizi logistici, soprattutto quando l’operazione economica riguarda la gestione dell’intero processo logistico: le parti dovranno prevedere la puntuale descrizione delle prestazioni dovute, i modi e tempi della loro esecuzione, la pattuizione dei corrispettivi, le modalità di pagamento, la compatibilità dei sistemi informatici, le coperture assicurative ecc.

I servizi logistici sono atipici perché atipica è la prestazione logistica che si compone di singole prestazioni, corrispondenti ai contratti tipici di trasporto, deposito, spedizione, appalto che perdono la loro individualità e autonomia per divenire segmenti di una prestazione complessa, non riferibile ad alcun contratto legislativamente nominato, diretta a realizzare l'interesse unitario del produttore o del distributore alla gestione e allo sviluppo globale dei flussi di merci. L'esecuzione del contratto comprende di solito non solo l'attività tipica che ne costituisce l'oggetto immediato ma anche tutte le obbligazioni accessorie che ne costituiscono la necessaria e naturale integrazione per raggiungere il fine pratico cui è preordinato all'adempimento dell'obbligazione principale. Nel contratto di logistica assumono rilievo non tanto le singole prestazioni, ciascuna delle quali è riconducibile a un contratto tipico (trasporto, deposito, spedizione, appalto, opera intellettuale) quanto il loro coordinamento in funzione del risultato che il fornitore di servizi logistici si è obbligato a produrre.

Attualmente non vi è accordo unanime sulla qualificazione giuridica di tale contratto per cui si auspica che il legislatore intervenga dettando una disciplina organica del contratto di logistica oppure che questo si consolidi, come è accaduto per il leasing, come tipo giurisprudenziale. Secondo parte autorevole della dottrina, al contratto di logistica si applicheranno le norme che regolano il contratto di somministrazione e, in quanto compatibili, le norme dell'appalto. L'integrazione normativa può avvenire tra somministrazione e appalto ma non tramite il richiamo al contratto di trasporto, deposito, mandato o spedizione. La soluzione proposta consente alle parti, da un lato di regolare il contenuto del contratto in autonomia secondo i loro interessi, e dall'altro permette loro di trarre beneficio da un quadro normativo di riferimento (norme sulla somministrazione, e se compatibili, appalto) caratterizzato da coerenza e sistematicità.

Tra le norme sulla somministrazione merita di essere segnalato l'articolo 1560 c.c. che detta le regole per stabilire l'entità della somministrazione, ove questa non sia stata predeterminata dalle parti. La gestione del magazzino determina una varietà di interventi tali che il dosaggio delle singole prestazioni (prevalenza dell'attività di trasporto, rispetto a quelle di custodia, ovvero di consulenza) non è precisamente determinabile a priori così come non è predeterminabile la misura dell'impegno che sarà richiesto all'operatore logistico visto che esso varierà al variare del riscontro del mercato, per cui la norma dell'articolo 1560 si applica correttamente facendo essa riferimento alle necessità normali ed effettive del somministrato. Si applicano anche le norme che prevedono il patto di preferenza (art. 1566 c.c.) e di esclusiva (art. 1557 c.c.).

Saranno poi applicabili al contratto di logistica le seguenti norme dell'appalto: l'articolo 1656 c.c. per cui sarà vietato il subcontratto di logistica, salva l'espressa autorizzazione dell'utilizzatore del servizio; l'articolo 1658 c.c. per cui nel corrispettivo dovuto al fornitore di servizi logistici dovrà intendersi compreso, salvo patto contrario, anche il costo delle materie prime o delle strutture necessarie per l'erogazione del servizio; l'articolo 1662 c.c. con la conseguenza che l'utilizzatore dei servizi logistici avrà il diritto di controllare lo svolgimento del servizio e di verificarne proprie spese la corretta esecuzione; l'articolo 1659 c.c., limitatamente al primo e secondo comma, con la conseguenza che il fornitore dei servizi logistici non potrà apportare variazioni alle modalità convenute del servizio, se l'utilizzatore non le ha autorizzate per iscritto; l'articolo 1660, 1° comma c.c. per cui si potranno apportare modifiche all'esecuzione del servizio se ciò si rendesse necessario durante lo svolgimento del rapporto; gli articoli 1667 e 1668 c.c., da adattarsi opportunamente, in caso di prestazione di servizi difettosa e l'articolo 1667 c.c. con la conseguenza che all'azione diretta a far valere difformità e vizi del servizio e chiedere il risarcimento del danno o la risoluzione del contratto si applicherà la prescrizione biennale, mentre per tutte le altre azioni si applicherà, in assenza di una disciplina speciale, l'ordinaria prescrizione decennale. Tali termini sono sicuramente più lunghi di quelli previsti in materia di trasporto e spedizione, la cui disciplina è inapplicabile al contratto di logistica, ma le parti potrebbero stabilire dei termini convenzionali di decadenza, salvaguardando così l'esigenza di circoscrivere nel tempo l'incertezza circa l'eventuale insorgenza di una lite.

avv. Nicola Ferrante

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