Consulenza per la redazione di contratti
Il contratto di procacciatore d'affari è un contratto atipico (cioè non disciplinato dal Codice Civile) mediante il quale una parte, il preponente, conferisce ad un'altra parte, il procacciatore d'affari, il compito di individuare e segnalare opportunità commerciali e affari, senza carattere di continuità e stabilità e, solitamente, senza una delimitazione specifica del territorio sul quale operare. Il procacciatore d’affari si distingue dall’agente, pur avendo alcuni tratti in comune, per la mancanza della stabilità dell'incarico.
Infatti, mentre l’agente è contraddistinto dalla continuità dell'incarico conferitogli e dalla regolare periodicità della provvigione, il procacciatore d’affari non è legato ad alcun rapporto stabile e continuativo con il preponente, ma è libero di procurare o meno gli affari, portando gli stessi ora ad un'impresa ora ad un'altra, esaurendo di volta in volta tale sua occasionale attività.
Diversamente, in analogia con l’agente di commercio, il suo incarico è quello di promuovere la conclusione di affari e la sua retribuzione consiste in una provvigione sugli affari che hanno avuto regolare esecuzione.
Il procacciatore d'affari percepisce la provvigione pattuita per ogni singolo affare procurato e andato a buon fine, restando comunque sempre estraneo al rapporto contrattuale tra le parti e ad ogni ulteriore beneficio che grazie alla sua attività possa derivare alla ditta preponente.
Il contratto dovrà indicare i prodotti di cui procacciatore d'affari dovrà promuovere le vendite e l'eventuale zona competenza. I prezzi e le condizioni di vendita saranno quelli stabiliti del proponente e, salvo speciali autorizzazioni, il procacciatore non avrà facoltà di vendere a prezzi e a condizioni diverse da quelle già indicate.
Al procacciatore spetta una provvigione che consiste in una percentuale sul prezzo di vendita dei beni oggetto del contratto. Solitamente, il procacciatore riceverà la provvigione esclusivamente sui contratti sottoscritti e per i quali il proponente avrà ricevuto il pagamento integrale delle somme dovute. Le spese che il procacciatore sostiene nello svolgimento del suo incarico sono normalmente a suo carico.
Il preponente sarà sempre libero di accettare o no gli ordini o le manifestazioni d’interesse trasmessi dal procacciatore. Nel caso in cui il proponente non accetti gli ordini ricevuti, il procacciatore non riceverà alcuna provvigione.
Nel contratto può essere previsto anche un obbligo di non concorrenza a carico del procacciatore, che non potrà assumere incarichi per conto di altre aziende che trattano prodotti simili a quelli oggetto del contratto.
E’ comunque sempre chiarito che il procacciatore svolgerà la sua attività con piena autonomia di azione, di tempo e di organizzazione e non avrà alcun vincolo, né di dipendenza né di rapporto stabile di collaborazione nei confronti dell'impresa preponente. Solitamente, essendo il suo incarico senza rappresentanza, al procacciatore è fatto divieto di utilizzare il nome dell'impresa proponente nei propri rapporti commerciali, o di inserire il nome nelle lettere commerciali, biglietti da visita o altro materiale pubblicitario.
avv. Nicola Ferrante
Nota: si precisa che gli articoli presenti su questo sito sono da considerarsi come un riassunto, a mero titolo informativo, della più ampia disciplina dei contratti. Lo studio non si assume nessuna responsabilità per l'uso di tali informazioni. Gli articoli sono protetti dalla legge sul diritto d'autore