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Contratto Subfornitura

Consulenza per la redazione di contratti di subfornitura

Nel contratto di subfornitura, è previsto un regime di responsabilità che fa capo al subfornitore  in caso di inesatta esecuzione della prestazione.

“Il subfornitore sarà responsabile nei confronti del committente del buon funzionamento e della qualità della parte o dell’assemblaggio da lui prodotti o del servizio fornito secondo le prescrizioni contrattuali e a regola d’arte”,così come previsto dall’art. 5 della L. 192/1998.

Tale articolo, precisa inoltre che il subfornitore non sarà ritenuto responsabile per i difetti di materiali o attrezzi fornitigli dal committente per l’esecuzione del contratto, purché ne abbia data tempestiva comunicazione al committente stesso, segnalandogli.

Va da subito chiarito che, pur in presenza di un articolo imperativo e di natura protettiva, l’art 5  non esclude altre ipotesi di responsabilità che sono in capo al subfornitore e dunque, l’articolo, sarà da intendersi come una previsione non tassativa. Si dovrà dunque necessariamente integrare il contratto, con disposizioni legali o pattizie da adattare di volta in volta.

Questione poi di grande rilievo riguarda il regime di proprietà industriale ed intellettuale prevista in riferimento ai contratti di subfornitura.

Come previsto dall’art 7 della legge in commento  il committente “conserva la proprietà industriale in ordine ai progetti ed alle prescrizioni di carattere tecnico da lui comunicati al fornitore e ne sopporta i rischi ad essi relativi”ed a sua volta, come si è già avuto modo di chiarire, il subfornitore risponde della corretta esecuzione di quanto richiesto sopportandone i rischi relativi.

In altre parole, il contratto di subfornitura non andrà ad intaccare in alcun modo la proprietà industriale delle specifiche tecniche, che resterà in capo al committente; qualora poi le “specifiche tecniche” siano costituite da ritrovati o procedimenti brevettati il committente avrà diritto di “attuarne l’invenzione e di trarne profitto” ed ancora “di vietare a terzi, salvo consenso, di applicare il procedimento, nonché di usare, mettere in commercio, vendere o importare a tali fini il prodotto direttamente ottenuto con il procedimento in questione” così come previsto dal Testo delle disposizioni legislative in materia di brevetti per invenzioni industriali (R.D 1127/1939 e sue successive modifiche ed integrazioni).

In questa sezione potete trovare gli articoli sul contratto di subfornituraforma e modalità di conclusione del contrattotermini di pagamentoresponsabilità del subfornitore.

avv. Nicola Ferrante

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