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Contratto Subfornitura

Consulenza per la redazione di contratti di subfornitura

Il contratto di subfornitura che, come si è detto, richiede la forma scritta, è un contratto consensuale e dunque affinchè la stipulazione sia valida, è sufficiente che gli atti di consenso alla conclusione o alla modificazione dello stesso contratto pervengano al proponente.

L’art 2 della l. 192/1998 fa tuttavia salvo il pagamento delle spese sostenute nei confronti del subfornitore che abbia, in buona fede, già iniziato l’esecuzione del contratto.

Il contratto poi si intenderà altresì concluso, ancorché privo di accettazione da parte del subfornitore, qualora quest’ultimo ne abbia iniziato l’esecuzione a seguito di proposta del committente (in questo caso il contratto è concluso  per fatti concludenti) con la conseguenza che al negozio si applicheranno le condizioni contenute nella proposta.

L’onere “formale” di cui sopra, è di tipo assimetrico ed è volto a temperare la necessaria protezione del subfornitore con l’esigenza di rapida conclusione dell’accordo.

Ne deriva che il committente è sempre tenuto a manifestare la propria volontà contrattuale, mentre per il subfornitore vige una particolare modalità di formazione dell’accordo  che ammette l’esecuzione prima della risposta dell’accettante.

A ben guardare però la vera deroga è allo stesso requisito della forma scritta ad substantiam, posto che la norma citata parla di esecuzione data a seguito di “… proposta [omissis]…non seguita da accettazione scritta del subfornitore” con  quale si considera concluso il contratto.

Più semplicemente ben potrebbe il subfornitore accettare oralmente, unico problema posto da questa interpretazione è l’individuazione del momento perfezionativo dello stesso negozio che, è dato assodato in giurisprudenza, è rappresentato in questo caso dall’esecuzione del contratto.

Un’accettazione orale non sarebbe di fatto vincolante per il subfornitore, salvo l’obbligo di risarcimento del danno causato dalla lesione alla legittima aspettativa del committente alla conclusione del contratto.

Nel contratto di subfornitura il prezzo dei beni o servizi deve essere, ai sensi dell’art 2 n° 4, determinato o determinabile in modo chiaro e preciso, in modo cioè da non ingenerare incertezze quanto all’ammontare ed alle rispettive obbligazioni.

Nel contratto di subfornitura deve poi essere specificato:

a)      I requisiti specifici del bene o del servizio richiesto dal committente, eventualmente anche tramite allegati in copia;

b)      Il prezzo pattuito;

c)      I termini e le modalità di consegna,  di collaudo e di pagamento.

La disciplina contenuta nell’art 2 comma 3° della citata legge, prevede la forma scritta, oltre che per la conclusione ed il perfezionamento del contratto, anche per i singoli ordinativi qualora il contratto in esame sia ad esecuzione continuata o periodica.

In questa sezione potete trovare gli articoli sul contratto di subfornituraforma e modalità di conclusione del contrattotermini di pagamentoresponsabilità del subfornitore.

avv. Nicola Ferrante

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