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Diritto della Concorrenza

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Il diritto della concorrenza è quel ramo del diritto commerciale che si occupa di regolare quei comportamenti che possono impedire  o falsare la concorrenza tra imprese e quindi pregiudicare oltre che il mercato interno anche i consumatori.

Il diritto della  concorrenza si occupa specialmente di  intese, abuso di posizione dominante e  concentrazioni.

Le intese (disciplinate dall’articolo 81 del Trattato CE), sono un insieme di accordi, politiche concordate o decisioni tra un gruppo di imprese. Esse sono vietate se hanno come oggetto (e quindi come effetto conseguente) il restringimento della concorrenza e se sono rilevanti. 

L’abuso di posizione dominante è richiamato dall’articolo 82 del Trattato CE il quale prevede che “E’ incompatibile con il mercato comune e vietato, nella misura in cui possa essere pregiudizievole al commercio tra Stati membri, lo sfruttamento abusivo da parte di una o più imprese di una posizione dominante sul mercato comune o su una parte sostanziale di questo”. Le pratiche vietate sono tipicamente : imporre direttamente od indirettamente prezzi d'acquisto, di vendita od altre condizioni di transazione non eque, limitare la produzione, gli sbocchi o lo sviluppo tecnico, a danno dei consumatori, subordinare la conclusione di contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari.

In fine le concentrazioni (regolate dagli articoli 1, 2 e 3 del regolamento comunitario sul controllo delle concentrazioni), sono tutte quelle operazioni che riguardano fusioni, acquisizioni e join venture le quali devono essere preventivamente comunicate alle autorità competenti di tutela alla quale spetta successivamente l’approvazione della operazione, il divieto o la rettifica di quest’ultima.

Il presupposto per l’applicazione della normativa sulla concorrenza è l’esistenza di una impresa, è necessario evidenziare una nozione di tale entità. La Corte di giustizia europea ha considerato che la nozione di impresa, “abbraccia qualsiasi entità che esercita un’attività economica a prescindere dallo status giuridico di detta entità e delle sue modalità di finanziamento”. Più preciso sembra l’articolo 2555 del nostro codice il quale prevede che l’impresa (chiamata azienda nell’articolo) è un complesso di beni (sia materiali quali attrezzature, macchinari, impianti e dipendenti sia immateriali quali marchi e brevetti), organizzati e coordinati dall’imprenditore per l’esercizio di una attività economica.

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