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Consulenza legale redazione e gestione contratti consumatore

La disciplina della vendita dei beni di consumo è stata introdotta nel nostro ordinamento grazie al recepimento della Direttiva europea del 25 maggio 1999 inizialmente nel Codice Civile e successivamente nel Codice di consumo. La disciplina comunitaria si fonda sull'obiettivo di avvicinare le disposizioni legislative degli Stati europei relative ad alcuni aspetti della vendita e delle garanzie concernenti i beni di consumo per garantire un livello minimo uniforme di tutela dei consumatori nel mercato europeo. Le norme di riferimento sono gli articoli 128 e seguenti del C.d.C che si applicano a tutti i tipi di "vendita" sia essa a distanza, rateale, di cose generiche, di cose future o sottoposta a termine o condizione. La disciplina si applica quindi a qualunque acquisto o richiesta di fornitura realizzata da un consumatore, e quindi dalla persona fisica che, agendo per scopi di consumo, si rivolga ad un soggetto imprenditoriale o professionale per acquistare o richiedere beni mobili, siano essi  nuovi o usati.

Il Codice del Consumo non si limita ad indicare la vendita, ma equipara ad essa anche  i "contratti di permuta e di somministrazione nonché quelli di appalto, di opera e tutti gli altri contratti finalizzati alla fornitura di beni di consumo da fabbricare o produrre". In questa categoria che riguarda essenzialmente tutti i beni mobili, anche da assemblare, non possono rientrare l'acqua e il gas qualora non confezionati, l'energia elettrica e i beni oggetto di vendita forzata. Inoltre potranno essere considerati acquisti di beni di consumo, dal punto di vista soggettivo, solo quelli realizzati da soggetti qualificabili come consumatori.

In ordine, invece, alle caratteristiche oggettive dei beni di consumo, si può affermare che sono tali solo i prodotti venduti al minuto e non quelli destinati al mercato dell'ingrosso, perché, in tale ipotesi, essi sono naturalmente destinati ad essere oggetto di nuovo commercio da parte di soggetti professionali. Per espressa previsione normativa non rientrano in questa disciplina la vendita di animali e la vendita di programmi per elaboratori elettronici e software. Al contrario vi rientrano i beni artigianali, artistici e del fallimento, prodotti farmaceutici, generi di monopolio, carburanti, cacciagione, prodotti ittici e del terreno. Tra i beni di consumo l'articolo 134 fa rientrare anche i beni usati, messi in vendita da un soggetto professionale, dando alle parti la facoltà di contenere la garanzia in un periodo di tempo in ogni caso non inferiore ad un anno.

Ai sensi dell'articolo 130 C.d.C. "il venditore è responsabile nei confronti del consumatore per qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene": questa norma sembra escludere che la tutela del consumatore possa essere distinta in relazione all'entità del difetto, per cui qualsiasi difetto, anche se minimo, consente al consumatore di fare ricorso ai rimedi previsti dal Codice del Consumo. Il consumatore può ritenersi garantito anche quando i vizi siano di natura meramente giuridica, ad esempio quando manchino i requisiti legalmente necessari ai fini fiscali, di sicurezza, della difesa dell'ambiente etc. ovvero nella presenza di diritti di terzi o vincoli di indisponibilità del bene.

Essendo il consumatore in posizione di privilegio, il venditore sarà gravato dell'onere di dimostrare che una o più delle caratteristiche indicate dalla norma erano state escluse dai contraenti mentre il consumatore, per usufruire della garanzia, dovrà limitarsi ad indicare le dichiarazioni pubbliche fatte dal venditore nella pubblicità o sull'etichettatura del bene, prima della conclusione del contratto.

Ulteriore baluardo posto dal legislatore a tutela degli interessi del contraente debole è la possibilità di individuare nel momento della consegna, e non in quello della conclusione del contratto, la valutazione dell'eventuale difetto di conformità: in questo modo la garanzia legale si estende ai difetti che possono manifestarsi tra la data di stipula del contratto ed il momento dell'effettiva consegna del bene. In ogni caso si presumono conformi i beni che sono idonei all'uso al quale servono abitualmente e che presentano le qualità e le prestazioni abituali di un bene dello stesso tipo che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi tenuto conto della natura del bene. È chiaro però che la responsabilità del venditore sarà esclusa se, al momento della conclusione del contratto, l'acquirente era conoscenza del difetto o non poteva ignorarlo con l'ordinaria diligenza. Secondo tale principio l'acquirente deve esaminare il bene con la cura che si può esigere nel caso concreto, tenendo conto degli elementi soggettivi e oggettivi sussistenti al momento della conclusione del contratto. Il giudice, a cui sarà sottoposta la problematica della ragionevole conoscenza dei difetti, non potrà accordare al consumatore questa tutela solo se accerta che l'acquirente abbia ignorato il difetto di conformità per colpa grave, trascurando di adempiere all'onere di esaminare il bene prima o al momento dell'acquisto.

Nel caso in cui vi siano difetti di conformità dei beni di consumo, il legislatore chiarisce quali sono i diritti del consumatore: innanzitutto il consumatore ha diritto al ripristino senza spese della conformità mediante riparazione o sostituzione del bene, ovvero ad una riduzione adeguata del prezzo o alla risoluzione del contratto. Va precisato che tanto la riparazione quanto la sostituzione devono essere realizzate in modo completamente gratuito, senza che sia possibile addebitare neppure spese di spedizione, di manodopera, di materiali a carico del consumatore. La scelta tra le due alternative spetta al consumatore, purché il rimedio richiesto non sia oggettivamente impossibile o eccessivamente oneroso rispetto all'altro per il venditore. Il legislatore sancisce il principio per cui i rimedi devono essere compiuti entro un termine congruo dalla richiesta e non devono arrecare notevoli inconvenienti al consumatore, “tenendo conto della natura del bene e dello scopo per il quale consumatore ha acquistato il bene", pena la possibilità di chiedere la risoluzione del contratto o la riduzione del prezzo.

La tutela della posizione del contraente debole trova un ulteriore punto di forza nel Codice del Consumo nell'operazione di ampliamento dei termini di prescrizione e decadenza: se infatti l'articolo 1495 del Codice Civile, in materia di compravendita in generale, prevede la decadenza dell'azione redibitoria o di riduzione del prezzo nel caso in cui i vizi del bene non vengano denunciati dal compratore entro otto giorni dalla loro scoperta e la prescrizione dell'azione prescelta entro un anno dalla consegna, l'articolo 132 del Codice del Consumo afferma che il venditore è responsabile quando il difetto di conformità si manifesta, cioè il consumatore è concretamente in grado di averne percezione, entro il termine di due anni dalla consegna del bene. Nel caso di beni usati il termine può essere ridotto ad un anno. L'acquirente-consumatore, poi, decade dai diritti connessi alla garanzia se non denuncia al venditore il difetto di conformità entro il termine di due mesi dalla scoperta del vizio, ad eccezione del caso in cui il venditore abbia nascosto il difetto di conformità. Secondo la giurisprudenza la scoperta del difetto avviene solo nel momento in cui il consumatore abbia acquisito una cognizione piena, completa e obiettiva del difetto, non essendo sufficiente un semplice sospetto sull'esistenza del medesimo.

È comunque garantito il venditore finale che sia chiamato a rispondere del difetto del bene tramite la possibilità di agire per un rimborso nei confronti del produttore oppure di un precedente venditore della medesima catena distributiva o di qualsiasi altro intermediario se la responsabilità del vizio è dovuta ad uno di questi soggetti. Il diritto di regresso risponde all'esigenza di impedire che gli effetti economici negativi di un certo comportamento possano compromettere il patrimonio del soggetto sostanzialmente senza responsabilità. Nel caso il venditore voglia prestare una garanzia ulteriore rispetto a quella dettata dal codice del consumo queste garanzie cosiddette “convenzionali" non si sostituiscono alla "garanzia di conformità" che continua a rappresentare il nucleo essenziale di base ed inderogabile a protezione dei diritti dei consumatori, accrescendo semmai la tutela degli stessi ma non sostituendola.

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