Consulenza legale redazione e gestione contratti consumatore
I contratti del consumatore trovano una differente disciplina sostanziale a seconda che essi siano negoziati nei locali commerciali oppure al di fuori di essi (inclusi i contratti a distanza e del commercio elettronico): i primi sono quelle intese negoziali concluse nei luoghi in cui il commerciante-professionista esercita abitualmente la propria attività e che sono chiaramente individuati e conosciuti come esercizi commerciali aperti al pubblico. Per “locale commerciale” deve intendersi quello posto all'interno di un edificio che può essere individuato come esercizio commerciale aperto al pubblico, ove il commerciante-professionista esercita abitualmente e stabilmente la propria attività commerciale. A questi si applica la disciplina contenuta nel Decreto Legislativo n. 114/1998, mentre ai contratti conclusi fuori dai locali commerciali si applica la differente disciplina, notevolmente più garantista, contenuta nel Codice del Consumo, sul presupposto che in tali casi il consumatore tende a prestare una minore attenzione al regolamento negoziale ed alla convenienza economica dell'affare. Questi contratti sono stati disciplinati in sede comunitaria dalla Direttiva 85/577/CEE che incentra la tutela in capo al consumatore nel riconoscimento al diritto di "ripensamento" dell'affare, con l'esercizio del diritto di recesso dal contratto.
Iniziando un'analisi dei vari tipi di contratti stipulati fuori dai locali commerciali, si deve porre particolare attenzione alle cosiddette “vendite porta a porta”. Si tratta di contratti conclusi "durante la visita del professionista al domicilio del consumatore o di un altro consumatore ovvero sul posto di lavoro del consumatore o nei locali nei quali il consumatore si trovi, anche temporaneamente, per motivi di lavoro, di studio o di cura" (art. 45 C.d.C). Questa norma, pur riferendosi al domicilio, può applicarsi, per analogia, anche alla residenza o alla dimora del consumatore. La tutela riguarda il cosiddetto "effetto sorpresa", posto che in tali situazioni non si è predisposti ad effettuare un acquisto e che, nel caso in cui si venga invitati da amici o parenti, si potrebbero subire delle pressioni all’acquisto.
Un altro tipo negoziale si riferisce ai contratti stipulati "durante un'escursione organizzata dal professionista al di fuori dei propri locali commerciali": questa norma si riferisce alle proposte contrattuali formulate durante una attività di intrattenimento (spettacoli, cene o altre attività di svago), gratuita o a pagamento, organizzata dal professionista per presentare ai consumatori determinati beni o servizi. In questi casi il consumatore può essere indotto a non prestare la dovuta attenzione per la conclusione dell'acquisto e, per analogia, questa disciplina si applica anche quando il contratto viene negoziato durante un'escursione ma poi concluso all'interno dei locali commerciali, o nel caso in cui il consumatore abbia sottoscritto una semplice proposta contrattuale che richieda la successiva approvazione del professionista.
Infine. sempre l'articolo 45 C.d.C., disciplina l'ulteriore ipotesi dei contratti stipulati per corrispondenza "o comunque in base ad un catalogo che il consumatore ha avuto modo di consultare senza la presenza del professionista". Per potersi applicare la disciplina di protezione del consumatore è necessaria l'assenza del professionista poiché, se questi fosse presente, potrebbe adeguatamente illustrare al consumatore le caratteristiche e le qualità del prodotto. Il termine per esercitare il diritto di recesso decorre dal ricevimento della merce, e ciò anche nel caso in cui il catalogo rappresenti in modo chiaro e completo le caratteristiche del bene acquistato e la tutela è estesa anche alle sottoscrizioni di semplici proposte contrattuali, essendo ininfluente la disciplina predisposta dal professionista.
In generale questa tutela riguardante espressamente alcuni tipi contrattuali è comunque estensibile ad ipotesi analoghe non tipizzate con il limite invalicabile che si tratti di contratti o di proposte effettuate fuori dai locali commerciali.
L’articolo 50 C.d.C. definisce il "contratto a distanza" come quel "contratto avente ad oggetto beni o servizi stipulato tra un professionista ed un consumatore nell'ambito di un sistema di vendita o di prestazione di servizi a distanza organizzato al professionista che, per tale contratto, impiega esclusivamente una o più tecniche di comunicazione a distanza fino alla conclusione contratto, compresa la conclusione del contratto stesso". Si tratta di un contratto negoziato e stipulato dalle parti a distanza, cioè senza che mai le stesse, o i loro rappresentanti, si incontrino fisicamente. Non ricadono, pertanto, nella sfera di operatività della disciplina in tema di contratti a distanza quei contratti effettivamente negoziati a distanza ma successivamente stipulati con la presenza fisica simultanea delle parti o, al contrario, i contratti negoziati con la presenza delle parti ma poi conclusi tramite comunicazioni a distanza. I contratti in questione si concludono senza che il consumatore abbia visionato l'oggetto dell'affare: egli non può valutare concretamente le qualità del bene o del servizio acquistato, dovendosi basare sulle informazioni diffuse in proposito dal professionista.
La disciplina prevista è ricca di garanzie per il consumatore: il Codice individua una corposa serie di informazioni che il professionista deve necessariamente rilasciare al consumatore sia nella fase antecedente alla conclusione del contratto che nella fase successiva, tramite l'impiego della forma scritta o di un supporto duraturo a disposizione del consumatore ed a lui accessibile. Pertanto, o prima o al momento dell'esecuzione del contratto, il professionista è tenuto a fornire un documento scritto contenente le informazioni necessarie per porre il consumatore in grado di conoscere gli elementi essenziali del contratto e le caratteristiche del bene oggetto dello stesso, ciò perché nella contrattazione a distanza il consumatore non ha avuto la possibilità di visionare concretamente il bene. Qualora la proposta non contenga tale indicazione si allungheranno i termini di recesso.
La disciplina sui contratti negoziati fuori dai locali commerciali e dei contratti a distanza ha uno dei suoi capisaldi nella previsione del diritto di recesso come strumento di tutela del consumatore ovvero il diritto di "ripensarci" in ordine ad una precedente espressione della propria libertà negoziale, manifestando successivamente una volontà diversa ed idonea a privare di ogni effetto la precedente. Il diritto di ripensamento ha carattere inderogabile ed è riconosciuto in favore del solo consumatore entro però un breve termine di decadenza: esso è manifestato tramite una lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro 10 giorni lavorativi dalla conclusione del contratto, se riguardante servizi, ovvero dall'avvenuta consegna del bene al consumatore. Qualora il professionista non abbia adempiuto agli obblighi informativi il termine di recesso decorre dall'adempimento, anche in tempi successivi, di questi obblighi.
In caso di recesso, il consumatore deve restituire la merce con le modalità indicate dalle parti e nel termine fissato che non può essere inferiore a 10 giorni lavorativi decorrenti dalla data del ricevimento del bene, e ha diritto al rimborso delle somme corrisposte. È sufficiente per la validità della restituzione che la merce si trovi in “un normale stato di conservazione” per cui non è condizione essenziale per l'esercizio del diritto di recesso la sostanziale integrità della merce. Il termine restituitorio per il professionista decorrerà sempre e comunque da quando questi è venuto a conoscenza dell'esercizio del diritto di recesso da parte del consumatore. Il rimborso dovrà riguardare innanzitutto il prezzo, o un acconto del prezzo, e poi l'eventuale caparra confirmatoria data dal consumatore e deve avvenire nel minor tempo possibile.
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