Consulenza legale per la redazione di contratti
In particolare, i diritti patrimoniali su un’opera si possono distinguere in:
- Il diritto di pubblicazione, che viene disciplinato dalla legge sul diritto d’autore riguardanti il contratto di edizione, tramite il quale l’autore concede ad un editore l’esercizio del diritto di pubblicare un’opera. In merito, la legge prevede due tipologie di contratto: per edizione e a termine. Nel contratto per edizione si conferisce all’editore il diritto di eseguire uno o più edizioni dell’opera entro vent’anni dalla consegna del manoscritto. In tal caso devono essere indicati il numero delle edizioni previste e il numero degli esemplari per ogni edizione. Il contratto a termine conferisce all’editore il diritto di eseguire quel numero di edizioni che stima necessario durante il termine, che non può eccedere i vent’anni e per un numero minimo di esemplari per edizione;
- Diritto di riproduzione, cioè il diritto di effettuare la moltiplicazione di copie diretta o indiretta, temporaneo o permanente, in tutto o in parte dell’opera, in qualunque modo o forma, cioè con qualunque mezzo tecnico attraverso cui si possa effettuare una copia dell’opera;
- Il diritto di trascrizione, cioè la facoltà in capo all’autore di trascrivere le opere orali, fissando l’opera su un supporto materiale;
- Il diritto di autorizzare esecuzione, rappresentazione o recitazione, comunque effettuate, sia a pagamento che gratuitamente, delle opera musicali, drammatiche e cinematografiche e di qualsiasi altra opera suscettibile ad essere oggetto di pubblico spettacolo;
- Il diritto di comunicazione dell’opera, cioè il diritto esclusivo di diffondere l’opera attraverso l’impiago di mezzi di comunicazione quali il telegrafo, la radio, la televisione e altri mezzi analoghi di diffusione a distanza;
- Diritto di distribuzione, cioè il diritto di mettere in commercio l’opera a scopo di lucro. In tal senso l’introduzione in commercio non corrisponde alla sola vendita , ma ad ogni forma di messa a disposizione del pubblico o circolazione commerciale dell’opera per scopo di lucro;
- Il diritto di traduzione o elaborazione, cioè il diritto di tradurre l’opera in altra lingua o dialetto e il diritto di effettuare sull’opera modifiche, elaborazioni o trasformazioni. E’ comunque permessa l’elaborazione creativa di un’opera preesistente, che si caratterizza per una elaborazione dell’opera originale con un riconoscibile apporto creativo;
- Il diritto di noleggiare o dare in prestito, cioè la cessione in uso degli originali o di copie, fatta per un periodo di tempo limitato e ai fini del conseguimento di un beneficio economico o commerciale diretto o indiretto;
Da precisare che la legge sul diritto d’autore prevede numerose eccezioni all’esclusività di tali diritti in capo all’autore dell’opera, come: la possibilità di riprodurre liberamente articoli di attualità, la riproduzione di articoli di stampa il cui utilizzo non sia stato espressamente riservato dall’editore, la riproduzione di opere durante eventi pubblici di attualità, la riproduzione di opere e brani per solo uso personale, gli atti di riproduzione temporanea privi di rilievo economico, la riproduzione parziale di opere a fini di critica.
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avv. Nicola Ferrante
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