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I Vizi della Cosa Venduta

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Il Codice del consumo dedica la Parte IV alla "Sicurezza dei prodotti" e alla "Responsabilità per danno da prodotti difettosi" definendo all’articolo 103 il "prodotto sicuro" come quel prodotto che non presenta alcun tipo di rischio, anche minimo, e che non risulta pericoloso se utilizzato in condizioni di uso che, seppure non possono considerarsi normali, possono comunque essere prevedibili.

Ulteriore definizione è quella che riguarda i prodotti pericolosi i quali sono definiti a contrario come quei prodotti che non sono sicuri. Secondo l'articolo 103 C.d.C. il rischio grave è quel rischio di assoluta importanza in relazione alla salute ed incolumità del consumatore, ivi compreso quello i cui potenziali effetti lesivi siano differiti e non immediati.

In materia di sicurezza dei prodotti è considerato produttore il fabbricante del prodotto finito, rimanendo esclusa la figura del produttore di un componente del prodotto finito ovvero il produttore della materia prima. Al pari rispondono, solidalmente con il produttore, sia l'importatore del prodotto, sia ogni fornitore, fatta salva l'ipotesi in cui quest'ultimo non ponga il consumatore in grado di individuare rapidamente il produttore del prodotto nocivo. Nella categoria di produttore rientrano anche l'agricoltore, l'allevatore, il pescatore ed il cacciatore ma anche il cosiddetto "produttore apparente", ovvero colui che identifica il bene con il proprio nome, marchio o altro segno distintivo.

Il prodotto definito dalla disciplina in oggetto deve essere un bene mobile, infatti non è fatta alcuna menzione riguardo ai beni immobili, ai beni immateriali e alle prestazioni di servizi.

Correlata alla nozione di produttore è quella di fornitore: quando il produttore non si è individuato, è sottoposto alla stessa responsabilità di quest'ultimo il fornitore che abbia distribuito il prodotto nell'esercizio dell'attività commerciale. Questa disposizione configura una sorta di responsabilità supplementare, nel senso che la responsabilità del fornitore nasce solo subordinatamente all'impossibilità di agire nei riguardi del diretto responsabile, allorché non possa individuarsi il produttore, né con il nome, né con il marchio, né facendo ricorso ad altre caratteristiche distintive del prodotto. La ratio della norma è dovuta ad una serie di motivazioni tra cui quella di convincere il fornitore ad indicare l’identità esatta del produttore, indurre il produttore a potenziare la qualità e la sicurezza dei prodotti e a garantire il risarcimento economico al consumatore danneggiato.

Altra definizione contenuta nel codice è quella di distributore, ovvero l'operatore professionale della catena di commercializzazione, la cui attività non incide sulle caratteristiche di sicurezza dei prodotti.

Secondo il legislatore,  obbligo specifico del produttore è la corretta informazione del consumatore al fine di evitare che dall'uso del prodotto possano derivargli dei rischi, ma anche numerosi altri obblighi tra cui porre in essere qualsiasi azione diretta ad eliminare i rischi che possono derivare dall'utilizzo del prodotto, compresa la possibilità di ritirarlo dal mercato o di richiamarlo dal consumatore, a seconda del livello nazionale o locale di distribuzione.

Il produttore è responsabile per i danni causati da un difetto del suo prodotto secondo quanto stabilito dall’articolo 1 della Direttiva europea 374/85/CE. Questa Direttiva afferma che, al fine di proteggere il consumatore nella sua integrità fisica e nei suoi beni, è necessario che il carattere difettoso di un prodotto sia determinato non già in base alla carenza del prodotto dal punto di vista del suo uso, ma alla luce della mancanza di sicurezza che il consumatore medio può legittimamente attendersi e che questa sicurezza va valutata escludendo qualsiasi uso distorto o improprio del prodotto che fosse ingiustificato. Il produttore ha la possibilità di fornire prova liberatoria in ordine alla dimostrazione che il prodotto ritenuto difettoso presenti in realtà i requisiti di sicurezza che ci si può legittimamente attendere dal prodotto stesso.

I difetti che possono riguardare il prodotto sono: il difetto di progettazione, di fabbricazione, la carenza di informazioni e il difetto da osservazione del prodotto in seguito alla messa in circolazione. Per difetto di progettazione si deve sostanzialmente intendere quel vizio del prodotto a causa del quale se l'acquirente, per qualsiasi ragione, manomette lo stesso, non deve andare incontro a rischi per la propria incolumità; in altre parole l'oggetto deve essere dotato di un meccanismo di sicurezza per evitare conseguenze gravi per la salute del consumatore. Per difetto di fabbricazione, invece, si intende quella anomalia costruttiva del prodotto da imputarsi ad un errore umano o tecnico nella catena di montaggio del bene: caso ricorrente è quello delle autovetture a cui si accerta un vizio relativo all'impianto frenante o dello sterzo oppure la nocività dei prodotti alimentari o quello di confezionamento o impacchettamento della merce. Vi è poi l'ulteriore criterio di valutazione della sicurezza del prodotto agganciato alla corretta informazione che il produttore deve fornire al consumatore: il caso per antonomasia è quello relativo alle confezioni di sigarette che informano l'utente degli effetti gravemente nocivi del fumo. Infine l'ultimo criterio a cui il consumatore deve prestare attenzione nella formulazione del giudizio di difettosità del prodotto è quello relativo alla osservazione del prodotto: per esso deve intendersi quel vizio che il prodotto manifesti nel corso della sua utilizzazione o comunque circolazione. Evidentemente la valutazione va fatta secondo criteri soggettivi, a seconda che il prodotto sia destinato per l'utilizzo da parte di tecnici specializzati ovvero da parte del consumatore comune. Il fatto che un prodotto abbia uno standard di sicurezza meno alto rispetto ad altri non comporta automaticamente che esso sia da considerare difettoso, nonostante i progressi scientifici e tecnici consentano di costruire prodotti con standard di sicurezza più elevati.

Per quanto riguarda il regime della prova, l'articolo 120 C.d.C. afferma che "il danneggiato deve provare il difetto, il danno, e la connessione causale tra difetto e danno". E’ però stato introdotto, con l’evoluzione giurisprudenziale, il regime di responsabilità oggettiva del produttore per cui si prescinde dalla colpa del produttore e si considera il legame causale tra fatto e danno. In altri termini, il danneggiato dovrà provare per un verso che l'evento dannoso è stato determinato dal prodotto, per l’altro che l'evento dannoso rientra nel novero degli accadimenti che costituiscono espressione della pericolosità del prodotto, rispetto ai normali comportamenti dei soggetti utilizzatori. Ad esempio nel caso del difetto di fabbricazione potrebbe risultare prova sufficiente la comparazione con gli altri prodotti della stessa serie, non presentanti il difetto lamentato.

Il termine di prescrizione per l'esercizio dell'azione di risarcimento del danno derivante da responsabilità del produttore è di tre anni, decorrente dal giorno in cui il danneggiato ha avuto, o era nelle condizioni di avere, conoscenza del danno, del difetto, oltre che del soggetto responsabile dello stesso. Il termine triennale opera solo nel caso in cui il consumatore leso intenda far valere la responsabilità oggettiva del produttore; qualora, invece, dovesse agire dopo il decorso di questo termine, potrà comunque avvalersi del più lungo termine previsto dal codice civile all’art. 2947, ma in tal caso dovrà dimostrare non solo l'esistenza del difetto del danno, ma soprattutto il nesso causale oltre alla negligenza del produttore.

L’art. 125 C.d.C contiene, inoltre, una particolare estensione di garanzia in favore del consumatore: il legislatore ha voluto disciplinare l'ipotesi in cui il consumatore, nella fase iniziale dell'utilizzo del prodotto difettoso, non sia in grado di rendersi conto del vizio dello stesso, che percepisca nella propria elevata dannosità solo in una fase successiva. Ebbene, in questo caso la decorrenza del termine prescrizionale avviene non dal giorno della scoperta del difetto, bensì da quello successivo in cui il difetto comincia a manifestare una certa rilevanza.

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