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Il contratto di franchising

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Consulenza per la redazione di contratti di franchising

Il contratto di franchising, o affiliazione commerciale, è un contratto atipico, cioè non direttamente disciplinato da Codice Civile. Tale tipologia contrattuale è però disciplinata dalla legge n. 129 del 6 maggio 2004.

Secondo tale legge: “L’affiliazione commerciale (franchising) è il contratto, comunque denominato, fra due soggetti giuridici, economicamente e giuridicamente indipendenti, in base al quale una parte concede la disponibilità all’altra, verso corrispettivo, di un insieme di diritti di proprietà industriale o intellettuale relativi a marchi, denominazioni commerciali, insegne, modelli di utilità, disegni, diritti di autore, know-how, brevetti, assistenza o consulenza tecnica e commerciale, inserendo l’affiliato in un sistema costituito da una pluralità di affiliati distribuiti sul territorio, allo scopo di commercializzare determinati beni o servizi”. Praticamente, il contratto di franchising può essere definito come il contratto con il quale una impresa (affiliante), concede ad un'altra impresa (affiliata), dietro corrispettivo, la facoltà di sfruttare una serie di diritti e proprietà commerciali e industriali allo scopo di proporre sul mercato determinati beni o servizi. L’affiliato viene così inserito in un sistema costituito da una pluralità di affiliati distribuiti sul territorio e si sviluppa un rapporto di stretta cooperazione tra affiliante e affiliato.

Il contratto di franchising è un contratto bilaterale e oneroso, che ha  una causa complessa, risultante dal cumulo delle varie operazione previste  nell’ambito della cooperazione tra le parti: compravendita, cessione dei diritti, cessione di licenza, marchi e brevetti, trasmissione del know how, somministrazione di beni o servizi, assistenza tecnica e commerciale, cessione di altri diritti ecc……

Si precisa che le parti del contratto rimangono comunque autonome, sia giuridicamente che economicamente, nel corso delle loro rispettive attività. Questo significa che, oltre i limiti previsti dal contratto di franchising, le parti sono due imprese distinte ed autonome.

Il contratto di franchising deve avere forma scritta, pena la nullità del contratto stesso.

Per know-how viene inteso un patrimonio di conoscenze pratiche non brevettate derivanti da esperienze e da prove eseguite dall’affiliante, patrimonio che è segreto, sostanziale ed individuato. Per segreto, si intende che non è generalmente noto né facilmente accessibile; per sostanziale, si intende comprendente conoscenze indispensabili all’affiliato per l’uso, per la vendita, la rivendita, la gestione o l’organizzazione dei beni o servizi contrattuali; per individuato, si intende che il know-howdeve essere descritto nel contratto in modo sufficientemente esauriente. La trasmissione del know how e delle conoscenze tecnico commerciali è un elemento fondate del contratto di franchising, specialmente nel caso si parli di franchising di servizi. Quindi, le modalità di trasmissione del know how  e le modalità della formazione dell’affiliato dovranno essere ben specificate nel contratto. In mancanza di tali elementi e nel caso l’affiliante non adempia a tali doveri, può venire meno la stessa causa del contratto.

Al momento della stipulazione del contratto di franchising, l'affiliante deve tenere, nei confronti dell’aspirante affiliato, un comportamento ispirato a lealtà, correttezza e buona fede, e deve tempestivamente fornire ogni dato e informazione che lo stesso ritenga necessari o utili ai fini della stipulazione del contratto di affiliazione commerciale, a meno che non si tratti di informazioni oggettivamente riservate o la cui divulgazione costituirebbe violazione di diritti di terzi.

A riguardo l'aspirante affiliato potrà richiedere copia dei bilanci dell'impresa affiliante, un elenco degli affiliati già operanti sul territorio, notizie relative a marchi e brevetti utilizzati, la presenza di controversie con imprese già affiliate.

Riguardo i corrispettivi che l’affiliato deve all’affiliante l ‘articolo 1 della legge sul franchising da una definizione di tali corrispettivi, dividendoli in:

-  una cifra fissa, denominata diritto d’ingresso o fee d’ingresso,  versata alla sottoscrizione del contratto e determinata in base al valore economico dei servizi offerti, della rete commerciale e della capacità di sviluppo di tale rete.

-  le royalities, che sono dei canoni che l’affiliato deve corrispondere all’affiliante periodicamente, a rate o in un’unica quota. La loro determinazione avviene su base percentuale ed è commisurata al giro d’affari prodotto dall’affiliato.

Solitamente, la dottrina individua tre tipi di franchising:

- di distribuzione, quando l'affiliato, all'interno dei propri locali e utilizzando l'insegna e il marchio dell'affiliante, vende i prodotti di quest'ultimo (negozi monomarca).

- di servizi, quando l'affiliato, all'interno dei propri locali e utilizzando l'insegna e il marchio dell'affiliante , vende un servizio offerto da quest'ultimo ( agenzie immobiliari – servizi di informazione o informatici).

- di produzione quando l'affiliato realizza, attenendosi alle direttive dell'affiliante, prodotti commercializzati con il marchio di quest'ultimo.

In questa sezione trovate anche gli articoli a proposito di: il contratto di franchisingil contenuto del contratto di franchisinggli obblighi delle parti nel contratto di franchisingla responsabilità precontrattuale nel contratto di franchisingil contratto di franchising alimentare.

avv. Nicola Ferrante

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