Consulenza per la redazione di contratti di franchising
Il contratto di franchising, o affiliazione commerciale, è un contratto atipico, cioè non direttamente disciplinato da Codice Civile. Tale tipologia contrattuale è però disciplinata dalla legge n. 129 del 6 maggio 2004.
Secondo tale legge: “L’affiliazione commerciale (franchising) è il contratto, comunque denominato, fra due soggetti giuridici, economicamente e giuridicamente indipendenti, in base al quale una parte concede la disponibilità all’altra, verso corrispettivo, di un insieme di diritti di proprietà industriale o intellettuale relativi a marchi, denominazioni commerciali, insegne, modelli di utilità, disegni, diritti di autore, know-how, brevetti, assistenza o consulenza tecnica e commerciale, inserendo l’affiliato in un sistema costituito da una pluralità di affiliati distribuiti sul territorio, allo scopo di commercializzare determinati beni o servizi”. Praticamente, il contratto di franchising può essere definito come il contratto con il quale una impresa (affiliante), concede ad un'altra impresa (affiliata), dietro corrispettivo, la facoltà di sfruttare una serie di diritti e proprietà commerciali e industriali allo scopo di proporre sul mercato determinati beni o servizi. L’affiliato viene così inserito in un sistema costituito da una pluralità di affiliati distribuiti sul territorio e si sviluppa un rapporto di stretta cooperazione tra affiliante e affiliato.
Il contratto di franchising è un contratto bilaterale e oneroso, che ha una causa complessa, risultante dal cumulo delle varie operazione previste nell’ambito della cooperazione tra le parti: compravendita, cessione dei diritti, cessione di licenza, marchi e brevetti, trasmissione del know how, somministrazione di beni o servizi, assistenza tecnica e commerciale, cessione di altri diritti ecc……
Si precisa che le parti del contratto rimangono comunque autonome, sia giuridicamente che economicamente, nel corso delle loro rispettive attività. Questo significa che, oltre i limiti previsti dal contratto di franchising, le parti sono due imprese distinte ed autonome.
Il contratto di franchising deve avere forma scritta, pena la nullità del contratto stesso.
Per know-how viene inteso un patrimonio di conoscenze pratiche non brevettate derivanti da esperienze e da prove eseguite dall’affiliante, patrimonio che è segreto, sostanziale ed individuato. Per segreto, si intende che non è generalmente noto né facilmente accessibile; per sostanziale, si intende comprendente conoscenze indispensabili all’affiliato per l’uso, per la vendita, la rivendita, la gestione o l’organizzazione dei beni o servizi contrattuali; per individuato, si intende che il know-howdeve essere descritto nel contratto in modo sufficientemente esauriente. La trasmissione del know how e delle conoscenze tecnico commerciali è un elemento fondate del contratto di franchising, specialmente nel caso si parli di franchising di servizi. Quindi, le modalità di trasmissione del know how e le modalità della formazione dell’affiliato dovranno essere ben specificate nel contratto. In mancanza di tali elementi e nel caso l’affiliante non adempia a tali doveri, può venire meno la stessa causa del contratto.
Al momento della stipulazione del contratto di franchising, l'affiliante deve tenere, nei confronti dell’aspirante affiliato, un comportamento ispirato a lealtà, correttezza e buona fede, e deve tempestivamente fornire ogni dato e informazione che lo stesso ritenga necessari o utili ai fini della stipulazione del contratto di affiliazione commerciale, a meno che non si tratti di informazioni oggettivamente riservate o la cui divulgazione costituirebbe violazione di diritti di terzi.
A riguardo l'aspirante affiliato potrà richiedere copia dei bilanci dell'impresa affiliante, un elenco degli affiliati già operanti sul territorio, notizie relative a marchi e brevetti utilizzati, la presenza di controversie con imprese già affiliate.
Riguardo i corrispettivi che l’affiliato deve all’affiliante l ‘articolo 1 della legge sul franchising da una definizione di tali corrispettivi, dividendoli in:
- una cifra fissa, denominata diritto d’ingresso o fee d’ingresso, versata alla sottoscrizione del contratto e determinata in base al valore economico dei servizi offerti, della rete commerciale e della capacità di sviluppo di tale rete.
- le royalities, che sono dei canoni che l’affiliato deve corrispondere all’affiliante periodicamente, a rate o in un’unica quota. La loro determinazione avviene su base percentuale ed è commisurata al giro d’affari prodotto dall’affiliato.
Solitamente, la dottrina individua tre tipi di franchising:
- di distribuzione, quando l'affiliato, all'interno dei propri locali e utilizzando l'insegna e il marchio dell'affiliante, vende i prodotti di quest'ultimo (negozi monomarca).
- di servizi, quando l'affiliato, all'interno dei propri locali e utilizzando l'insegna e il marchio dell'affiliante , vende un servizio offerto da quest'ultimo ( agenzie immobiliari – servizi di informazione o informatici).
- di produzione quando l'affiliato realizza, attenendosi alle direttive dell'affiliante, prodotti commercializzati con il marchio di quest'ultimo.
In questa sezione trovate anche gli articoli a proposito di: il contratto di franchising, il contenuto del contratto di franchising, gli obblighi delle parti nel contratto di franchising, la responsabilità precontrattuale nel contratto di franchising, il contratto di franchising alimentare.
avv. Nicola Ferrante
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