Consulenza legale per la redazione di contratti
Il contratto viene definito dal Codice Civile come " l'accordo tra due o più parti per costituire, regolare o estinguere un rapporto giuridico patrimoniale".
Caratteristica principale è quindi la convergenza delle volontà di due o più persone, a cui viene ricondotto lo scopo voluto dalle parti.
L'interesse delle parti deve essere comunque di natura patrimoniale, cioè sempre valutabile economicamente.
Le parti possono liberamente determinare le clausole e il contenuto del contratto, nei limiti inderogabili fissati dalla legge. Inoltre, le parti possono concludere anche contratti atipici, cioè diversi da quelli espressamente previsti nel Codice Civile.
I principali requisiti del contratto, che non possono mai mancare, sono quattro: l'accodo tra le parti, la causa, l'oggetto, la forma.
Riguardo l'accordo tra le parti, questo può essere istantaneo, come l'acquisto di un bene in un negozio, o differito, nel caso in cui alla proposta di una parte segua l'accettazione dell'altra. In quest'ultima eventualità, il contratto è concluso nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell'accettazione dell'altra parte.
Proposta e accettazione devono coincidere nel loro contenuto, altrimenti il contratto non è concluso.
La proposta può comunque essere revocata finchè il proponente non riceva notizia dell'accettazione dell'altra parte. Anche l'accettazione può essere revocata, finchè la notizia dell'accetazione non giunga al preponente.
Proposta e accettazione si reputano conosciute nel momento in cui arrivano all'indirizzo del destinatario.
Regola importante riguarda le clausole vessatorie, cioè quelle clausole che stabiliscono particolari condizioni di sfavore a carico di una parte, come facoltà di recedere dal contratto, limitazioni della responsabilità, tacita proroga o rinnovazione del contratto, previsioni di decadenze o limitazioni alla libertà contrattuale ecc......
Tali clausole devono essere separatamente approvate per iscritto dalla parte, cioè con una separata sottoscrizione rispetto a quella di approvazione generale del contratto. Questo per avere la certezza che la parte svantaggiata ne abbia preso visione e le abbia accettate. Diversamente, in mancanza di specifica sottoscrizione, le clausole vessatorie non producono nessun effetto.
Riguardo la causa del contratto, questa è lo scopo a cui mirano le parti (es: nel contratto di vendita lo scopo è appunto la compravendita). Questo scopo non può essere mai contrario a norme imperative, ordine pubblico e buon costume (come quando le parti stipulano un contratto per commettere o coprire un reato).
L'oggetto del contratto si identifica con la prestazione stabilita dalle parti o la cosa venduta ( es: nella vendita di una automobile l'oggetto del contratto è appunto l'automobile)
L'oggetto deve essere possibile, lecito, determinato o determinabile. Questo vuol dire che le parti non possono accordarsi per eseguire una prestazione che in concreto è impossibile portare a termine, o vendere una cosa che non è individuata in concreto.
La forma riguarda il modo in cui il contratto deve essere stipulato. Normalmente, quasi tutti i contratti possono essere conclusi oralmente ( anche se questo diminuisce molto le garanzie delle parti).
Per alcuni contratti la legge prescrive la forma scritta a pena di nullità, come per i contratti che trasferiscono la proprietà su beni immobili o trasferiscono o modificano diritti reali sugli stessi, o i contratti di locazione di durata superiore ai nove anni.
Importante ricordare che riguardo a tali contratti, anche il preliminare deve essere stipulato in forma scritta.
In questa sezione potete trovare anche articolo su: il contratto e i suoi requisiti, l'esecuzione del contratto, nullità e annullabilità, adempimento e inadempimento, risoluzione del contratto.
avv. Nicola Ferrante
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