Consulenza legale per la redazione di contratti
L’art. 2575 del Codice Civile e l’art 1 della legge 22 aprile 1941 n. 633 (legge sul diritto d'autore) dispongono che “formano aggetto del diritto d’autore le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro ed alla cinematografia, i programmi per elaboratore e le banche dati, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione.”
La tutela non copre solo le opere pubblicate o rese pubbliche su libri, dischi, pellicole o altri supporti, ma qualsiasi opera in senso lato, anche quelle che restano in ambito privato e non hanno nessuna, o poca, diffusione. E’ comunque importante precisare che il sorgere della tutela giuridica dipende dalla realizzazione dell’opera in qualsiasi forma e che la semplice idea non è tutelabile.
Il requisito necessario perché un opera di ingegno sia coperta da questa tutela giuridica è il carattere creativo, seppur minimo, concretamente manifestato nella realizzazione dell’opera. Si indente cioè che l’opera deve essere dotata di originalità e innovazioni, rispetto ad opere preesistenti. Non è quindi protetta dal diritto d'autore un opera che sia la semplice copia o trasposizione di dati, opere e informazioni di pubblico dominio (come ad esempio un testo che si limiti a riprodurre il contenuto di una legge o di un articolo di giornale). Comunque, è sufficiente che l’originalità consista in idee e nozioni che distinguano l’opera da altre opere preesistenti.
Beneficiano di questa tutela anche le opere non specificatamente creative, ma comunque dal carattere scientifico, divulgativo, comunicativo, informativo. Anche quanto pubblicato o reso reperibile sul web, se è un'opera personale che abbia anche in minima parte le caratteristiche della creatività e della novità, è tutelata dalla legge sul diritto d'autore
Il diritto sull'opera si costituisce sempre ed esclusivamente in capo all'autore dell'opera, e nasce in modo automatico dal momento della creazione della stessa, senza necessità di alcuna formalizzazione in tal senso. Sarà comunque cura dell'autore identificare l'opera con il suo nome, con firme o identificazioni. Infatti, la legge dispone che viene reputato autore dell’opera chi è indicato come tale, ovvero chi è annunciato come tale. Inoltre, possono identificare l’autore anche lo pseudonimo, il nome d’arte, la sigla o il segno convenzionale, che siano notoriamente conosciuti come equivalenti al nome vero.
L’articolo 2 della legge sul diritto d’autore, a mero titolo esemplificativo, elenca una serie di opere comprese nella protezione fornita dalla legge: opere letterarie (drammatiche, scientifiche, didattiche, religiose) opere e composizioni musicali, opere coreografiche e teatrali, opere della scultura, pittura, disegno, scenografia, opere dell’architettura, opere cinematografiche, opere fotografiche, programmi software, banche dati e opere di disegno industriale che presentino un valore creativo e artistico.
Sono altresì protette le elaborazioni di carattere creativo dell'opera stessa, quali le traduzioni in altra lingua, le trasformazioni in altra forma letteraria od artistica , le modificazioni ed aggiunte che costituiscono un rifacimento sostanziale dell'opera originaria, gli adattamenti, le riduzioni, i compendi, le variazioni non costituenti opera originale.
E' sempre possibile prendere spunto da altre opere o , ad esempio, fare dei riassunti di articoli giornalistici. In tali casi, sarà comunque opportuno riportare e citare sempre la fonte originale.
Nel caso l'autore dell'opera sia un lavoratore subordinato, i diritti economici sull'opera stessa spettano al datore di lavoro quando la creazione del lavoratore è il risultato dell'adempimento delle sue mansioni.
Le opere collettive sono quelle realizzate da diversi autori, nelle quali le singole parti rimangono comunque distinte e autonome. In tal caso, salvo patto contrario, il diritto all’utilizzazione economica dell’opera spetta all’editore dell’opera stessa, pur senza alcun pregiudizio dei diritti dei singoli che hanno realizzato l’opera.
Vi sono poi le opere in comunione realizzate con il contributo indistinguibile ed inscindibile di più persone. In tal caso si applica la disciplina della comunione con la conseguente presunzione di eguaglianza del valore delle quote, salvo patto contrario.
In questa sezione potete trovare gli articoli a proposito di: il diritto d'autore, il contenuto del diritto d'autore, i singoli diritti patrimoniali sull'opera.
avv. Nicola Ferrante
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