Consulenza legale per la redazione di contratti
Quando una delle parti non adempie a quanto stabilito nel contratto, l'altra parte può chiedere l'adempimento in giudizio, o scegliere di agire in giudizio per risolvere (sciogliere) il contratto, salvo in ogni caso il risarcimento dei danni subiti.
Da sottolineare che l'inadempimento deve essere importante, cioè pregiudicare l'utilità della prestazione per la parte adempiente e rendere ingiustificato il prezzo o il corrispettivo richiesto.
Tramite la risoluzione il contratto si scioglie per inadempimento, e le relative prestazioni devono essere restituite o ripristinata la situazione anteriore alla stipula del contratto. Inoltre la parte adempiente potrà chiedere un risarcimento per i danni subiti dall'inadempimento dell'altra.
Per ottenere subito la risoluzione del contratto, senza che sia necessario una pronuncia di un giudice in tal senso, ci si può avvalere di alcuni rimedi previsti dal legislatore: la diffida ad adempiere, la clausola risolutiva espressa e il termine essenziale.
Riguardo la diffida ad adempiere, è sempre possibile inviare alla parte inadempiente una diffida, intimando di adempiere entro un congruo termine, con l'avviso che, decorso inutilmente tale termine, il contratto è da considerarsi risolto di diritto. Il termine non può essere inferiore a 15 giorni.
Riguardo la clausola risolutiva espressa, le parti possono convenire, con una apposita clausola da inserire nel contratto, che il contratto si risolva automaticamente nel caso le prestazioni previste non siano adempiute secondo le modalità stabilite. La risoluzione si verifica di diritto quando la parte dichiara, alla parte inadempiente, di avvalersi della clausola risolutiva.
Riguardo il termine essenziale, se il termine fissato per la prestazione di una delle parti è da considerarsi essenziale per l'altra parte (cioè dopo tale termine la parte non ha più interesse alla prestazione), in caso di mancata esecuzione della prestazione entro tale termine, il contratto è risolto di diritto.
Gli effetti della risoluzione sono da considerarsi retroattivi tra le parti, cioè le prestazioni già eseguite devono essere restituite, in modo da ripristinare la situazione anteriore alla stipulazione (salvo comunque il risarcimento del danno alla parte adempiente). L'effetto retroattivo non si verifica nel caso di risoluzione dei contratti ad esecuzione continuata o periodica, per cui restano salve le prestazioni già eseguite.
Comunque, la risoluzione non pregiudica mai i diritti acquistati dai terzi.
In ogni caso, riguardo l'inadempimento, ciascuno dei contraenti può rifiutarsi di di adempiere alla sua obbligazione, se l'altra non adempie o non offre di adempiere al contratto. Il rifiuto deve essere comunque in buona fede.
Inoltre, ciascun contraente può sospendere la prestazione stabilita dal contratto se le condizioni patrimoniali dell'altro contraente sono diventate tali da porre il pericolo l'adempimento della controprestazione, salvo che sia prestata idonea garanzia.
Altro caso in cui il contratto si risolve di diritto è l'impossibilità sopravvenuta della prestazione, cioè quando una parte non riesce a compiere la propria prestazione per causa a lei non imputabile (impossibilità oggettiva). In tal caso la parte impossibilitata è liberata dall'obbligo di adempiere la prestazione, ma non può più chiedere la controprestazione dell'altra parte e deve restituire la prestazione già ricevuta.
In questa sezione potete trovare anche articolo su: il contratto e i suoi requisiti, l'esecuzione del contratto, nullità e annullabilità, adempimento e inadempimento, risoluzione del contratto.
avv. Nicola Ferrante
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