Avvocato Ferrante
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L'esecuzione

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Una volta stipulato il contratto, questo ha forza di legge tra le parti, cioè deve essere rispettato ed eseguito. Può essere sciolto solo con il consenso delle parti che l'hanno stipulato.

Il contratto deve essere eseguito, e le prestazioni compiute, con buona fede e diligenza.

Quando ad una delle parti è attribuita la facoltà di recedere dal contratto, cioè di svincolarsi dagli obblighi previsti, questa facoltà può essere esercitata fino a quando non sia iniziata l'esecuzione del contratto (è però possibile prevedere diversamente).

Questo non vale per i contratti ad esecuzione continuata o periodica (come i servizi in abbonamento) in cui una parte può sempre recedere anche dopo l'inizio dell'esecuzione del contratto.

Nel caso le parti abbiano stabilito una penale o un corrispettivo a carico di chi recede, il recesso non è efficace finchè la somma sia stata pagata.

Nei contratti che hanno oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa determinata (un oggetto specifico), la proprietà della cosa passa all'altra parte direttamente al momento della stipula del contratto, anche se in tale momento l'oggetto non è ancora nelle mani del compratore.

Diversamente, il trasferimento di cose determinate solo nel genere ( come può essere un carico di frutta o bulloni) passano di proprietà solitamente con la consegna al vettore o allo spedizioniere, o nel momento stabilito dalle parti.

Quando in un contratto una parte promette la prestazione o il fatto di una terza persona, se quest'ultima non adempie, la responsabilità verso l'altro contraente è in capo a chi ha promesso il fatto del terzo.

 

TUTELE DELLE PARTI

Le parti possono prevedere nel contratto una clausola che stabilisca che, in caso di inadempimento (cioè mancato rispetto degli obblighi stabiliti nel contratto) o ritardo nell'adempimento di una delle parti, questa sia tenuta versare all'altra un corrispettivo come penale, a titolo di risarcimento dei danno subiti.

Inoltre, al momento della conclusione del contratto una parte può dare all'altra una somma a titolo di caparra a garanzia dell'adempimento del contratto. Se la parte che ha dato la caparra è inadempiente, l'altra può recedere dal contratto ritenendo la caparra. Se invece è inadempiente la parte che l'ha ricevuta, l'altra parte può recedere dal contratto e esigere il doppio della caparra corrisposta.

In questa sezione potete trovare anche articolo su: il contratto e i suoi requisiti, l'esecuzione del contrattonullità e annullabilitàadempimento e inadempimentorisoluzione del contratto.

avv. Nicola Ferrante

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