Avvocato Ferrante
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Mandato

Consulenza per la redazione di contratti di mandato

Il contratto di mandato prevede l'obbligo di un soggetto (mandatario) di compiere uno o più atti giuridici per conto di un altro soggetto (mandante). E' un contratto che si presume oneroso.
Il mandatario è obbligato a eseguire le istruzioni del mandato con la diligenza del buon padre di famiglia, cioè con atteggiamento corretto e responsabile. Quindi, il mandato dovrà descrivere dettagliatamente gli atti da compiere e le modalità di esecuzione.
Il mandato comprende gli atti per cui è stato conferito, ma anche tutti gli atti che sono necessari per il suo compimento. Naturalmente, il mandatario non può eccedere ai limiti fissati dal mandato.
Se un mandato è generale ( cioè comprende il compimento di una pluralità di atti), questo non comprende gli atti che eccedono l'ordinaria amministrazione, a meno di diversa pattuizione.
Nel caso il mandatario compia atti in violazione dei limiti previsti dal mandato, questi non producono effetti in capo al mandante, ma solo sul mandatario che li ha posti in essere.
Comunque, il mandatario può discostarsi dalle istruzioni ricevute  qualora circostanze ignote al mandate facciano ritenere che quest'ultimo avrebbe dato la sua approvazione.
Il mandato può essere con o senza rappresentanza. Nel primo caso il mandatario agisce in nome del mandante (spendita del nome), e quest'ultimo diventa immediatamente titolare dei diritti e doveri derivanti dagli atti compiuti dal mandatario. Nel secondo caso, il mandatario agisce invece in nome proprio e acquista  in proprio i diritti e gli obblighi derivanti dagli atti compiuti, diritti e obblighi che successivamente verranno trasferiti al mandante.
Nel caso il mandatario senza rappresentanza non trasferisca la titolarità degli atti compiuti in capo al mandante, questo avrà la possibilità di rivendicare le cose mobili acquistate dal mandante e di chiedere il trasferimento dei beni immobili o iscritti in pubblici registri.
Il mandatario deve sempre comunicare al mandante l'esecuzione e l'esito del mandato. Nel caso il mandante non risponda a tale comunicazione, ciò comporta l'approvazione implicita di quanto compiuto dal mandatario. Inoltre, il mandatario deve rendere conto al mandante del suo operato e rimettergli tutto ciò che  a ricevuto a causa del mandato.
Il mandante è tenuto a fornire al mandatario i mezzi necessari per il compimento degli atti richiesti e per l'adempimento delle obbligazioni contratte nell'esecuzione del  mandato. Inoltre, il mandatario potrà ottenere il rimborso di quanto anticipato e il risarcimento degli eventuali danni subiti nel  corso del mandato.
I creditori del mandatario non possono far valere le loro ragioni sui beni che, in esecuzione del mandato, il mandatario ha acquistato in nome proprio purchè 1) trattandosi di beni mobili o di crediti il mandato risulti da scrittura privata avente data certa anteriore all'azione di pignoramento effettuata dai creditori del mandatario 2) trattandosi di beni immobili o di beni mobili registrati, la trascrizione nei pubblici registri dell'atto di trasferimento effettuato dal mandatario sia anteriore al pignoramento.
Salvo patto contrario, il mandatario che agisce in nome proprio non risponde verso il mandante dell'adempimento delle obbligazioni assunte dalle persone con le quali ha contrattato, tranne che l'insolvenza di questi gli fosse o gli dovesse essere nota.
Se invece nel il mandatario si fa sostituire da altri nell'esecuzione del mandato, senza essere autorizzato e senza che ciò sia necessari, risponde dell'operato della persona che ha incaricato di sostituirlo. Inoltre, il mandatario risponde delle istruzioni che ha impartito al sostituto.
Se invece il mandatario era autorizzato alla sostituzione, risponde solo se era in colpa nella scelta.
Il contratto di mandato si può estinguere  per scadenza del termine e compimento del mandato,  per revoca da parte del mandante o rinuncia del mandatario.
La nomina di un nuovo mandatario per lo stesso affare comporta la revoca del mandato.
Nel caso il mandatario a rinunci unilateralmente al mandato, è obbligato al risarcimento dei danni se il mandato è a tempo indeterminato e la rinuncia sia senza preavviso o senza giusta causa. Nel caso in vece il mandato sia a tempo determinato, il mandatario è obbligato al risarcimento se la revoca avvenga  senza giusta causa e prima della scadenza del termine. In ogni caso la rinuncia deve esser fatta nei modi e nei tempi che permettano al mandante di provvedere alla nomina di un nuovo mandatario.
Se invece è il mandate che revoca il mandato a tempo determinato, è obbligato a risarcire i danni al mandatario, salvo ricorra un giusta causa. Se invece il mandato è a tempo determinato, è obbligato a risarcire i danni  qualora non ha dato congruo preavviso e non ricorra una giusta causa.

avv. Nicola Ferrante

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