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Noleggio

Consulenza per la redazione di contratti di noleggio

Il contratto di noleggio è un contratto atipico, cioè non espressamente regolato dal Codice Civile, con cui una parte (noleggiatore) mette a disposizione e conferisce in godimento un bene mobile ad un’altra parte (noleggiante), la quale se ne serve per un periodo di tempo determinato, verso il pagamento di un corrispettivo.

Normalmente l’oggetto del contratto consiste in uno o più beni mobili (ad esempio attrezzature), ovvero un mezzo di trasporto, che vengono utilizzati dal noleggiante per le proprie esigenze. La convenienza del noleggiante è di poter disporre di un bene a carattere temporaneo, senza necessità di acquistarlo.

Il contratto di noleggio prevede il versamento di un canone periodico pattuito, che può essere comprensivo anche delle spese di gestione e manutenzione del bene.

Da precisare che il noleggiante utilizza la cosa in piena autonomia e senza alcuna ingerenza da parte del noleggiatore. Quindi ricade su di lui la responsabilità per l’integrità e il corretto uso della cosa noleggiata, e in caso di danneggiamento o distruzione del bene dovrà sostenere le spese di riparazione o sostituzione.

Diversamente, le riparazioni necessarie al corretto funzionamento del bene sono a carico del noleggiatore.

Solitamente il contratto prevede anche una serie di prescrizioni tecniche sul corretto uso del bene e sulla sua manutenzione.

Riguardo la disciplina del contratto di noleggio, è necessario fare riferimento a quanto previsto dal Codice Civile per la locazione di beni mobili, anche se è utile precisare che il noleggio non è un contratto di locazione di beni, ma di locazione di opera, cioè di un servizio. Praticamente, mentre nel contratto di locazione una parte si obbliga a far godere all’altra una cosa mobile o immobile per un certo periodo di tempo, nel contratto di noleggio una parte si obbliga a compiere una determinata prestazione verso l’altra.

Gli obblighi del noleggiatore sono:

- consegnare il bene in buono stato di manutenzione;

- mantenerlo in stato da servire l’uso convenuto;

- garantire il pacifico godimento del bene durante il rapporto contrattuale.

Gli obblighi del noleggiate sono:

- prendere in consegna la cosa e conservarla con la diligenza del buon padre di famiglia;

- pagare il corrispettivo convenuto nei termini pattuiti;

- restituire la cosa al termine del contratto.

Solitamente il noleggiante può recedere dal contratto in qualsiasi momento, previo preavviso e pagamento dei canoni maturati. Di norma, i contratti vietano il subnoleggio.

Sul sito specifico ( http://noleggio.avvocatoferrante.it/) potete trovare gli articoli sul contratto di noleggio, sul contenuto del contratto di noleggio, sulle problematiche del contratto e sul noleggio di macchinari.

avv. Nicola Ferrante

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