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Nullità e Annullabilità

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Il contratto è nullo quando è contrario norme imperative, quando mancano o non si sono realizzati uno dei quattro requisiti (accordo, causa, oggetto, forma), quando la causa è illecita o manca l'oggetto del contratto ( se è impossibile, illecito o non determinato).

Il contratto nullo è come non fosse mai stato stipulato e tutti i suoi effetti vengono azzerati dalla nullità. La nullità può investire anche singole clausole, ma in tal caso il contratto non viene travolto e solo la clausola nulla perde efficacia.

La nullità del contratto può essere fatta valere dalle parti in causa e da tutti gli interessati.

Il contratto è invece annullabile nel caso di vizi del consenso, quando cioè la manifestazione di volontà di una delle parti non è stata espressa genuinamente, per una errata rappresentazione della realtà, provocata dall'altra parte del contratto, o per una situazione di incapacità.

Il contratto è annullabile quando una delle parti era legalmente incapace di contrattare (minore, interdetto, inabilitato) o in caso di incapacità di intendere e di volere della parte.

Inoltre, il contratto è annullabile nei casi di errore, violenza minacciata o dolo.

Riguardo l'errore deve essere essenziale e riconoscibile dall'altro contraente.

E' essenziale quando cade sulla natura o sull'oggetto del contratto, sulla qualità della prestazione o sull'identità o le qualità dell'altra parte ( sempre se queste siano state determinanti per il consenso).

L'errore è riconoscibile quando, in relazione al contenuto e alle circostanze del contratto e alle qulità dei contraenti, una persona di normale diligenza avrebbe potuto rilevarlo.

Riguardo la violenza, consiste nella minaccia di un male ingiusto e notevole, posta in essere allo scopo di indurre un soggetto a concludere un contratto. E' causa di annullamento del contratto anche se esercitata da un terzo non parte del contratto.

Comunque, la violenza deve essere di tale natura da impressionare una persona sensata, facendole temere di esporre sè e i suoi beni a un male ingiusto e notevole.

Riguardo il dolo, si ha quanto uno dei contraenti, con artifici e raggiri, convince l'altra parte a stipulare un contratto che diversamente non avrebbe concluso.

A differenza della nullità, l'annullamento del contratto può essere domandato solo dalla parte interessata (cioè lesa), e può essere richiesto dalla parte entro 5 anni dal momento in cui è cessata la violenza, scoperto l'errore o dolo, cessato lo stato di incapacità di contrattare.

A differenza della nullità, l'annullamento del contratto, non pregiudica i diritti acquistati a titolo oneroso dai terzi in buona fede, nel senso che sono salvi i diritti di chi ha acquistato in buona fede un bene o un diritto che era stato in precedenza oggetto di un contratto annullato.

In questa sezione potete trovare anche articolo su: il contratto e i suoi requisiti, l'esecuzione del contrattonullità e annullabilitàadempimento e inadempimentorisoluzione del contratto.

avv. Nicola Ferrante

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