Consulenza per la redazione di contratti di franchising
Almeno trenta giorni prima della sottoscrizione del contratto di franchising, l’affiliante deve consegnare all’aspirante affiliato copia completa del contratto da sottoscrivere, corredato dei seguenti allegati, ad eccezione di quelli per i quali sussistano obiettive e specifiche esigenze di riservatezza, che comunque dovranno essere citati nel contratto:
a)principali dati relativi all’affiliante, tra cui ragione e capitale sociale e, previa richiesta dell’aspirante affiliato, copia del suo bilancio degli ultimi tre anni o dalla data di inizio della sua attività, qualora esso sia avvenuto da meno di tre anni;
b)l’indicazione dei marchi utilizzati nel sistema, con gli estremi della relativa registrazione o del deposito, o della licenza concessa all’affiliante dal terzo, che abbia eventualmente la proprietà degli stessi, o la documentazione comprovante l’uso concreto del marchio;
c)una sintetica illustrazione degli elementi caratterizzanti l’attività oggetto dell’affiliazione commerciale;
d)una lista degli affiliati al momento operanti nel sistema e dei punti vendita diretti dell’affiliante;
e)l’indicazione della variazione, anno per anno, del numero degli affiliati con relativa ubicazione negli ultimi tre anni o dalla data di inizio dell’attività dell’affiliante, qualora esso sia avvenuto da meno di tre anni;
f)la descrizione sintetica degli eventuali procedimenti giudiziari o arbitrali, promossi nei confronti dell’affiliante e che si siano conclusi negli ultimi tre anni, relativamente al sistema di affiliazione commerciale in esame, sia da affiliati sia da terzi privati o da pubbliche autorità, nel rispetto delle vigenti norme sulla privacy.
Per contro,l’affiliato non potrà trasferire la propria sede, qualora sia indicata nel contratto, senza il preventivo consenso dell’affiliante, se non per causa di forza maggiore, oltre a impegnarsi ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori e dipendenti, anche dopo lo scioglimento del contratto, la massima riservatezza in ordine al contenuto dell’attività oggetto dell’affiliazione commerciale e alle informazione e al know how ricevuto
Naturalmente, una volta sottoscritto l’accordo, l’affilante dovrà fornire all’affiliato i beni previsti dal contratto, trasmettere il know how e le strategie di vendita elaborate, concedere l’utilizzo dei marchi e segni distintivi e adempiere a tutte le altre obbligazioni previste. Da evidenziare che l’affiliante dovrà, nel corso del rapporto contrattuale, aggiornare costantemente l’affilato sul know how e le informazioni necessarie per la gestione della rete di vendita, in modo da permettergli di mettere a disposizione dei clienti i servizi e i beni offerti tramite la rete di vendita in franchising. A riguardo, i contratti prevedono l’impegno a fornire costantemente un supporto tecnico e commerciale e a svolgere l’addestramento del personale.
In questa sezione trovate anche gli articoli a proposito di: il contratto di franchising, il contenuto del contratto di franchising, gli obblighi delle parti nel contratto di franchising, la responsabilità precontrattuale nel contratto di franchising, il contratto di franchising alimentare.
avv. Nicola Ferrante
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