Consulenza per la redazione di contratti di trasporto
Con il contratto di trasporto il vettore si obbliga, verso un corrispettivo, a trasferire persone o cose da un luogo all'altro.
Nel caso di contratto di trasporto di persone il vettore, oltre alla responsabilità per ritardo o inadempimento, risponde dei sinistri che colpiscono la persona del viaggiatore durante il viaggio e della perdita o danneggiamento delle cose che il viaggiatore porta con sè. Questo a meno che il vettore non provi di avere adottato tutte le misure idonee e di sicurezza per evitare il danno.
Sono comunque nulle le clausole che limitano la responsabilità del vettore per i sinistri che colpiscono il viaggiatore.
Riguardo il contratto di trasporto di cose, il mittente deve sempre indicare con esattezza il nome del destinatario, il luogo di destinazione, la natura, peso, quantità ecc.... delle cose da trasportare. Inoltre, deve consegnare al vettore tutti i documenti relativi alle cose.
Sono sempre a carico del mittente i danni derivanti da inesattezza o omissioni di tali indicazioni o documenti.
Nel contratto di trasporto di cose, il mittente potrà rilasciare una lettera di vettura con le indicazioni della cosa e le condizioni del trasporto. Il vettore potrà a sua rilasciare un duplicato di tale lettera, con la sua sottoscrizione per ricevuta. In tal caso i diritti nascenti dal contratto di trasporto potranno essere trasferiti mediante girata del duplicato della lettera di vettura. Il possessore del duplicato, una volta ricevuta la merce, dovrà restituirlo al vettore.
Nel contratto di trasporto di cose, il mittente potrà sempre interrompere il trasporto (fino al momento della consegna) e chiedere la restituzione delle cose o la consegna ad altro destinatario, salvo il rimborso delle spese al vettore. Comunque, il mittente non potrà più disporre delle cose dopo la consegna al destinatario.
Obbligo del vettore è di mettere la cosa trasportata a disposizione del destinatario, nel luogo, nel termine e modalità previste dal contratto.
Se l'inizio o la continuazione del trasporto sono impediti o ritardati per causa non imputabili al vettore, questo deve chiedere istruzioni al mittente, provvedendo alla custodia della cosa. Se il mittente non è raggiungibile o le sue istruzioni non sono attuabili, il vettore può depositare la merce a spese del mittente. In tal caso il vettore ha comunque diritto al rimborso delle spese e al pagamento del prezzo del percorso compiuto.
Se il destinatario è irreperibile o rifiuta o ritarda a prendere in consegna la cosa, il vettore deve chiedere istruzioni al mittente, provvedendo alla custodia della cosa. In tal caso il vettore ha comunque diritto al rimborso delle spese e al pagamento del prezzo del trasporto.
Nel contratto di trasporto di cose, il vettore è responsabile della perdita e dei danni delle cose da trasportare, dal momento in cui le riceve al momento della consegna, a meno che non provi che la perdita o i danni è derivata da caso fortuito, dalla natura o dai vizi della cosa, dal loro imballaggio, o da responsabilità del mittente o del destinatario.
Il danno derivante da perdita o lesioni delle cose trasportate si calcola secondo il prezzo corrente delle cose. Il risarcimento dovuto al destinatario non può superare un euro per ogni chilogrammo di peso della merce perduta o danneggiata (questo per i trasporti nazionali).
Invece, il vettore dovrà invece risarcire l'intero prezzo delle cose trasportate quando venga provato che la perdita o i danni sono dovuti a dolo o colpa grave del vettore o dei suoi dipendenti.
Tali regole non si applicano in caso di diminuzione naturale di peso della merce, per cui il vettore non è responsabile.
Nel contratto di trasporto di cose, il ricevimento senza riserve delle cose trasportate, con il pagamento del prezzo dovuto al vettore, impedisce al destinatario di denunciare al vettore i danni o la perdita delle cose trasportate (tranne nel caso di dolo o colpa grave del vettore). Comunque, il destinatario potrà denunciare successivamente i danni e le perdite non riconoscibili al momento della consegna. Queste dovranno comunque essere denunciate entro otto giorni dal ricevimento.
In ogni caso, il destinatario ha diritto di controllare a sue spese, prima della consegna, l'identità e l'integrità delle cose trasportate.
avv. Nicola Ferrante
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