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Consulenza per la redazione di contratti dell'informatica e del software

Per software si intende qualsiasi programma quale complesso di tutte le istruzioni necessarie a far eseguire al computer un determinato lavoro, o una sequenza di frasi univocamente interpretabile rivolte ad un calcolatore affinchè esegua i comandi impartiti.

Il software appartiene alla categoria delle creazioni intellettuali, essendo una creazione immateriale. Questo è protetto dalla legge sul diritto d'autore che tutele le opere d'ingegno, diritto che si acquista automaticamente per il semplice fatto della creazione dell'opera. Infatti, il D.Lgs n. 518/92 estende la tutela giuridica a quei programmi per elaborati dotati di carattere creativo, inteso come originalità, rispetto a opere preesistenti.

Perchè sia attiva la tutela è quindi sufficiente che si tratti di un'opera frutto di uno sforzo intellettuale e creativo, che si discosti dagli altri programmi e non costituisca la mera copiatura o imitazione di opera altrui.

Il diritto d'autore sul software è costituito dai diritti morali, che rimangono  sempre attribuiti all'autore, e il diritto patrimoniale, che riguarda lo sfruttamento economico dell'opera e che può essere oggetto di cessione.

Sul programma l'autore ha quindi un diritto di esclusiva che dura da uno a settant'anni dopo la sua morte.

Riguardo il programma creato da un lavoratore subordinato nell'ambito del suo compito, il diritto d'autore sorge in capo alla persona giuridica (impresa) datore di lavoro, per via del contratto di lavoro stipulato tra impresa e lavoratore.

Riguardo alle opere collettive, titolare del diritto d'autore è chi organizza l'opera, grazie ad una attività di scelta, coordinamento e direzione.

Per le opere nate tramite il contributo paritario di più persone, il diritto d'autore sorge in comunione in capo a tutti i creatori dell'opera.

I diritti morali sull'opera sono:

- diritto alla paternità dell'opera;

- diritto di inedito;

- diritto alla integrità dell'opera;

- diritto di ritiro dell'opera per gravi ragioni morali.

Riguardo i diritti patrimoniali, la legge sul diritto d'autore riserva all'autore del software la riproduzione del programma, permanente o temporanea, totale o parziale, con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma. Se le operazioni di caricamento, visualizzazione, esecuzione o memorizzazione richiedono la riproduzione del programma, anche tali operazioni sono soggette all'autorizzazione del titolare del diritto d'autore.

Inoltre, viene riservata all'autore del software qualsiasi forma di distribuzione al pubblico, la traduzione, l'adattamento, la trasformazione e ogni altra modificazione del programma.

La legge prevede che i diritti di utilizzazione spettanti agli autori delle opere d'ingegno, nonchè i diritti connessi avente carattere patrimoniale, possono esser acquistati, alienati o trasmessi in tutti i modi e le forme consentiti dalla legge. Solitamente, il trasferimento è a titolo oneroso, ma è possibile anche se effettuato gratuitamente. E' inoltre sempre preferibile che il contratto sia redatto in forma scritta.

I diritti di utilizzazione economica del programma sono tra loro indipendenti e possono essere trasferiti in maniera autonoma e separato l'uno dall'altro, anche a soggetti diversi. Chi acquista un diritto o una facoltà sul programma è legittimato ad usarlo solo in relazione al diritto acquistato.

I diritti patrimoniali comprendono qualsiasi possibile forma di utilizzazione economica del software, anche se non espressamente previste dalla legge.

Rispetto alla normativa generale sul diritto d'autore, che contempla l'utilizzazione dell'opera per fini personali e senza scopo di lucro, per il software tale possibilità non è prevista, essendo preclusa qualsiasi utilizzazione e distribuzione non autorizzata.

La legge, permette comunque al legittimo acquirente del programma le attività di riproduzione, di adattamento e di trasformazione qualora tali attività siano necessari alluso del software in modo conforme alla sua destinazione. Inoltre, è possibile trarre dal programma tutte le informazioni necessarie per migliorare la sua operatività.

Inoltre, il legittimo acquirente può sempre effettuare una copia di riserva del programma (detta copia di backup).

Inoltre, l'utilizzatore può ricorrere al procedimento di decompilazione, attraverso il quale è possibile risalire al codice sorgente del programma, ma solo si presenti l'esigenza di rendere il software interoperabile con un altro programma. Cioè è possibile se le informazione necessarie non siano altrimenti reperibili.

Gli autori dell'opera che vogliono essere maggiormente tutelati potranno usufruire del deposito del software inedito presso la SIAE o registrare il programma nel registro speciale per i programmi per elaboratori sempre presso la SIAE.

In questa sezione trovate anche gli articoli su: tutela del software, contratti per l'informatica, sviluppo di softwareservizi per l'informatica, sicurezza informatica e cloud computing.

avv. Nicola Ferrante

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Nota: si precisa che gli articoli presenti su questo sito sono da considerarsi come un riassunto, a mero titolo informativo, della più ampia disciplina dei contratti. Lo studio non si assume nessuna responsabilità per l'uso di tali informazioni. Gli articoli sono protetti dalla legge sul diritto d'autore.