Art. 1 - Obblighi dei Soci
I Soci sono tenuti ad osservare scrupolosamente tutta la normativa nazionale applicabile direttamente od indirettamente in materia di Franchising, in particolare: la legge 6 maggio 2004, n. 129 e il D.M. 2 settembre 2005, n. 204; la normativa contenuta nel Codice Civile; quella vigente in materia di diritti di proprietà industriale ed intellettuale, con specifico riferimento al Decreto Legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 (c.d. Codice della proprietà industriale); quella relativa alla tutela della concorrenza, con specifico riferimento alla Legge 10 ottobre 1990, n. 287, e il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).
Inoltre, i Soci sono tenuti a rispettare scrupolosamente la normativa europea applicabile, direttamente od indirettamente, in materia di Franchising, sia su base regolamentare che volontaria, con particolare riferimento al Regolamento CE n. 2790 del 22 dicembre 1999, ed al Codice Deontologico Europeo, predisposto dalla Federazione Europea del Franchising.
In fine, i Soci dovranno osservare scrupolosamente tutte le norme contenute nel presente Codice Deontologico e nello Statuto dell'Assofranchising.
L'inosservanza dei sopra citati doveri, da parte dei Soci, verrà sanzionata in conformità alle previsioni contenute nel successivo Art. 11.