Art. 1 - Obblighi dei Soci
I Soci sono tenuti ad osservare scrupolosamente tutta la normativa nazionale applicabile direttamente od indirettamente in materia di Franchising, in particolare: la legge 6 maggio 2004, n. 129 e il D.M. 2 settembre 2005, n. 204; la normativa contenuta nel Codice Civile; quella vigente in materia di diritti di proprietà industriale ed intellettuale, con specifico riferimento al Decreto Legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 (c.d. Codice della proprietà industriale); quella relativa alla tutela della concorrenza, con specifico riferimento alla Legge 10 ottobre 1990, n. 287, e il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).
Inoltre, i Soci sono tenuti a rispettare scrupolosamente la normativa europea applicabile, direttamente od indirettamente, in materia di Franchising, sia su base regolamentare che volontaria, con particolare riferimento al Regolamento CE n. 2790 del 22 dicembre 1999, ed al Codice Deontologico Europeo, predisposto dalla Federazione Europea del Franchising.
In fine, i Soci dovranno osservare scrupolosamente tutte le norme contenute nel presente Codice Deontologico e nello Statuto dell'Assofranchising.
L'inosservanza dei sopra citati doveri, da parte dei Soci, verrà sanzionata in conformità alle previsioni contenute nel successivo Art. 11.
Art. 3 - Marchi
L'affiliante dovrà essere titolare di un diritto all'uso esclusivo dei marchi utilizzati nell'ambito della rete di Franchising.
La registrazione, o comunque il deposito, di tali marchi dovrà avvenire in conformità alla normativa vigente.
Nel contratto di Franchising dovranno essere specificamente indicati gli estremi della registrazione o del deposito dei marchi, o della licenza (comprese la durata e l'estensione della stessa) concessa all'Affiliante dal terzo che abbia la titolarità dei marchi stessi.
In mancanza di registrazione o deposito dei marchi utilizzati, l’Affiliante sarà tenuto a fornire all’Affiliato la documentazione comprovante l’uso concreto dei marchi.
Art. 4 - Contratto Preliminare di Franchising
L'utilizzo di un contratto preliminare di Franchising dovrà essere limitato ai casi in cui esso risulti assolutamente indispensabile, per il corretto perseguimento degli obiettivi di sviluppo del sistema di franchising; da parte dell'Affiliante.
Tale contratto non dovrà però, in nessun caso, sostituire od integrare, in tutto od in parte, il contratto definitivo di Franchising e dovrà chiaramente indicare i tempi e le modalità di instaurazione del rapporto e di sottoscrizione del contratto definitivo.
Art. 5 - Doveri Preventivi di Informazione dell'Affiliato da Parte dell'Affiliante
L'Affiliante dovrà consegnare all'Affiliato, almeno 30 giorni prima della firma del contratto di Franchising, la seguente documentazione:
- a) una copia integrale del suddetto contratto di Franchising, contenente tutti i requisiti richiesti dalla legge 129/04, unitamente a tutti i relativi allegati, ad eccezione di quelli per i quali sussistono obiettive e specifiche esigenze di riservatezza, che però dovranno essere menzionati nel contratto;
- b) su richiesta dell'Affiliato una copia del bilancio degli ultimi tre anni, od, in ogni caso, a decorrere dalla data di inizio della sua attività, qualora esso sia avvenuto da meno di tre anni;
- c) una lista degli Affiliati operanti all'interno del suo sistema di Franchising, completa di indirizzi e numeri telefonici o altro mezzo di contatto (fax, e-mail ecc.);
- d) un documento contenente l'indicazione della variazione, anno per anno, del numero degli Affiliati, negli ultimi tre anni o dalla data di inizio della sua attività, qualora esso sia avvenuto da meno di tre anni;
- e) un documento contenente la sintetica descrizione degli eventuali procedimenti giudiziari - promossi nei suoi confronti e che si siano conclusi negli ultimi tre anni - relativamente al sistema di Franchising in esame, sia da affiliati che da terzi privati o da pubbliche autorità;
- f) su richiesta dell’affiliato, un’eventuale ipotesi di conto economico fondata, se possibile, su esperienze medie di affiliati in posizione analoga;
- g) una copia del presente Codice Deontologico;
- h) una copia del Codice Deontologico Europeo.
Art. 6 - Contratto di Franchising
Al momento della presentazione della domanda di ammissione all'Assofranchising, l'Affiliante dovrà consegnare, alla stessa, copia del suo contratto tipo di Franchising, corredato dei relativi allegati, ad eccezione di quelli per i quali sussistano obiettive e specifiche esigenze di riservatezza, che però dovranno essere in ogni caso menzionati.
Inoltre, l'Affiliante dovrà consegnare tempestivamente all'Assofranchising tutti gli eventuali successivi testi modificati del Suo contratto tipo di franchising, in modo che l'Assofranchising abbia sempre copia del contratto da esso al momento utilizzato.
Il contratto di Franchising dovrà essere redatto per iscritto, in modo chiaro ed esauriente, e potrà prevedere l'obbligazione dell'Affiliato di conformarsi alla disciplina contenuta nel Codice Deontologico Europeo.
Art. 7 - Durata del Contratto
Il contratto di Franchising potrà avere durata determinata o indeterminata.
All'Affiliato dovrà però essere garantita una durata minima tale da consentire l'ammortamento dell'investimento effettuato, ed, in ogni caso, non inferiore a tre anni, fatta salva l'ipotesi di risoluzione anticipata del contratto, per inadempimento degli obblighi contrattuali di una delle parti.
Tuttavia, la permanenza in vigore del contratto potrà essere subordinata al raggiungimento di risultati minimi annuali, da parte dell'Affiliato, ad esempio in termini di minimi di acquisto o di vendita. Tali minimi dovranno essere ragionevoli, basati sulle precedenti esperienze del sistema di Franchising, ma adattati al caso in esame, e dovranno essere frutto di concorde valutazioni delle parti.
Tali dati potranno essere contenuti in un allegato, aggiornabile periodicamente.
Inoltre, dovrà essere indicato chiaramente il know how fornito dall'Affiliante all'Affiliato.
L'eventuale risoluzione automatica del contratto, per inadempimento di una delle parti, dovrà essere limitata agli inadempimenti di clausole importanti per la corretta impostazione e gestione del sistema di Franchising.
Per i casi di violazione di obbligazioni contrattuali di minore rilevanza, deve essere prevista una procedura di messa in mora della parte che ha commesso la violazione, per dare modo ad essa di sanare l’inadempimento.
Il contratto deve, infine, espressamente indicare le condizioni dell’eventuale rinnovo, dell’eventuale cessione del contratto, nonché contenere specifiche previsioni relative alle obbligazioni delle parti dopo la cessazione dello stesso, per qualsiasi motivo intervenuta, in particolare per quanto riguarda la cessazione dell'uso dei segni distintivi dell'Affiliante, da parte dell'Affiliato.
Nel caso di violazione delle suddette norme, l'Assofranchising potrà adottare, nei confronti dei Soci che ne siano responsabili, le sanzioni previste dall'art. 14 dello Statuto dell'Associazione, secondo la procedura in esso indicata.
Adeguata diffusione verrà data, tra i Soci, alle sanzioni adottate.
Fonte: http://www.assofranchising.it/it/chi-e-assofranchising/codice-aif.html